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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 461

Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria.

note: Entrata in vigore della legge: 22-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2002)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 22-1-1999
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Ambito della delega
  1.  Il  Governo  e'  delegato ad  emanare,  sentite  le  competenti
commissioni  parlamentari,  entro  centoventi giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore   della  presente  legge,  uno   o  piu'  decreti
legislativi aventi per oggetto:
  a)  il  regime, anche  tributario,  degli  enti conferenti  di  cui
all'articolo 11, comma  1, del decreto legislativo  20 novembre 1990,
n.  356,  coordinando  le  norme  vigenti  nelle  stesse  materie  ed
apportando  alle   medesime  le   integrazioni  e   le  modificazioni
necessarie al predetto coordinamento;
  b) il  regime fiscale dei trasferimenti  delle partecipazioni dagli
stessi  enti detenute,  direttamente  o  indirettamente, in  societa'
bancarie per effetto dei conferimenti  previsti dalla legge 30 luglio
1990,  n. 218,  e successive  modificazioni e  integrazioni, e  dalla
legge  26  novembre  1993,  n.  489,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
  c)  il  regime  civilistico  e  fiscale  dello  scorporo,  mediante
scissione  o  retrocessione,  di  taluni  cespiti  appartenenti  alle
societa' conferitarie,  gia' compresi nei conferimenti  effettuati ai
sensi della legge 30 luglio  1990, n. 218, e successive modificazioni
e integrazioni, e della legge 26  novembre 1993, n. 489, e successive
modificazioni e integrazioni;
  d) una nuova disciplina fiscale  volta a favorire una piu' completa
ristrutturazione del settore bancario.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -  Il testo   dell'art.   11,   comma 1,   del    decreto
          legislativo  20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni  per la
          ristrutturazione   e   per   la   disciplina   del   gruppo
          creditizio), e' il seguente:
            "1. Gli  enti di cui all'art.   1, comma 1,  che    hanno
          effettuato  il  conferimento   dell'intera   azienda   sono
          disciplinati  dal  presente titolo e dai loro statuti".
            Si  ritiene opportuno   riportare   anche il    contenuto
          dell'art.  1, comma 1:
            "1.  Gli  enti   creditizi pubblici iscritti all'albo  di
          cui all'art.  29  del regio  decreto-legge  12  marzo 1936,
          n.  375, e   successive modificazioni  e  integrazioni,  le
          casse  comunali di credito agrario e i monti di  credito su
          pegno  di  seconda categoria   che non raccolgono risparmio
          tra  il pubblico  possono effettuare  trasformazioni ovvero
          fusioni con altri enti creditizi di  qualsiasi  natura,  da
          cui,  anche  a seguito   di    successive   trasformazioni,
          conferimenti   o  fusioni, risultino   comunque    societa'
          per  azioni  operanti  nel settore  del credito".
            -  La legge  30 luglio 1990, n. 218, reca:  "Disposizioni
          in  materia  di      ristrutturazione   e      integrazione
          patrimoniale    degli  istituti    di  credito  di  diritto
          pubblico".
            - Il titolo  della legge 26 novembre 1993, n.  489, e' il
          seguente:   "Proroga   del termine   di cui    all'art.  7,
          comma  6,    della legge   30 luglio 1990, n.  218, recante
          disposizioni per  la ristrutturazione e la integrazione del
          patrimonio degli istituti di  credito di diritto  pubblico,
          nonche' altre norme sugli istituti medesimi".