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DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1998, n. 460

Attuazione della direttiva 95/53/CE relativa all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/08/2003)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 6-1-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
39; 
  Vista la direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che
fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli  ufficiali
nel settore dell'alimentazione animale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 1998; 
  Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 novembre 1998; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  dei
Ministri per le politiche agricole e della sanita', di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione   economica,   delle   finanze   e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Ambito di applicazione 
  1. Il  presente  decreto  legislativo  fissa  i  principi  relativi
all'organizzazione    dei    controlli    ufficiali    nel    settore
dell'alimentazione animale, fatte salve le disposizioni specifiche ed
in particolare quelle in materia doganale e veterinaria. 
    

          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

    
           Note alle premesse: 
            - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
            - L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - La legge 24 aprile 1998, n.  128,  reca:  "Disposizioni
          per l'adempimento di obblighi derivanti dalla  appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee. 
          (Legge comunitaria 1995-1997)". L'art. 39 cosi' recita: 
            "Art.  39  (Organizzazione  dei  controlli  ufficiali   e
          modalita' di riconoscimento di stabilimenti e  intermediari
          nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega).
          - 1. L'attuazione della direttiva  95/53/CE  del  Consiglio
          sara' uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) operare  la  razionalizzazione  e  la  semplificazione
          dell'organizzazione  dei  controlli,  anche   mediante   il
          riordino delle strutture di controllo, qualora  necessario,
          senza oneri per il bilancio dello Stato; 
            b)  prevedere   le   forme   di   collaborazione   e   di
          coordinamento fra le amministrazioni preposte ai  controlli
          ufficiali; 
            c)  assicurare  la  collaborazione  e   lo   scambio   di
          informazioni con gli uffici della Comunita' europea  e  gli
          Stati membri; 
            d) garantire agli operatori l'esercizio  del  diritto  al
          contraddittorio, in corso di ispezione, nonche'  di  quello
          alla segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo. 
            2. L'attuazione della direttiva  95/69/CE  del  Consiglio
          sara' uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) assicurare il rispetto delle distinte  competenze  dei
          Ministeri  interessati,   con   particolare   riguardo   al
          riconoscimento ed alla registrazione degli  stabilimenti  e
          degli intermediari; 
            b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme
          quadro, prevedere  la  semplificazione  delle  disposizioni
          vigenti nel settore dell'alimentazione degli animali, anche
          mediante  regolamento  ministeriale  o   interministeriale,
          secondo le competenze, del  Ministero  della  sanita',  del
          Ministero  per  le  politiche  agricole  e  del   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con  il
          loro concerto ove previsto,  ovvero  con  il  concerto  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica. 
            c) prevedere che il riconoscimento degli  stabilimenti  e
          degli intermediari avvenga in base a criteri di rigore atti
          a garantire la protezione della salute umana, degli animali
          e la tutela dell'ambiente". 
            La direttiva 95/53/CE e' pubblicata in GUCE n. L 
          265 dell'8 novembre 1995.