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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459

Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-1-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  14
novembre  1997, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  280 del  1
dicembre 1997;
  Visto il parere  della Conferenza permanente per i  rapporti tra lo
Stato, le regioni  e le province autonome, nella seduta  del 19 marzo
1998;
  Considerata la necessita' di  armonizzare la legislazione nazionale
con quella di altre nazioni europee;
  Considerato il ruolo essenziale di infrastruttura strategica per lo
sviluppo di  modalita' alternative  di trasporto  di persone  e merci
svolto dalle ferrovie;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva  per gli  atti  normativi nell'adunanza  del 14  settembre
1998;
  Ritenuto  di   dover  adeguare   il  testo  del   regolamento  alle
osservazioni  formulate dal  Consiglio di  Stato, tranne  che per  la
osservazione relativa  alla salvezza del precedente  regime giuridico
delle  costruzioni  e degli  edifici,  in  quanto in  precedenza  non
sussisteva   alcuna  specifica   normativa   riguardante  il   rumore
ferroviario, e per  quella relativa all'articolo 2,  comma 1, lettera
b),  in   quanto  l'intento   del  regolamento   e'  quello   di  non
ricomprendere  nella  particolare   disciplina  delle  infrastrutture
esistenti  anche quelle  che  non siano  effettivamente in  esercizio
all'atto di entrata in vigore del medesimo regolamento;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 1998;
  Sulla  proposta  del Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con  il
Ministro  della  sanita'  ed  il   Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
  a)  infrastruttura:   l'insieme  di  materiale   rotabile,  binari,
stazioni, scali, parchi, piazzali e sottostazioni elettriche;
  b)  infrastruttura esistente:  quella  effettivamente in  esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  c) infrastruttura di nuova realizzazione: quella non effettivamente
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  d)  ambiente  abitativo:  ogni  ambiente  interno  ad  un  edificio
destinato alla permanenza di persone o comunita' ed utilizzato per le
diverse attivita'  umane, fatta eccezione per  gli ambienti destinati
ad attivita' produttive per i quali  resta ferma la disciplina di cui
al  decreto legislativo  15 agosto  1991,  n. 277,  salvo per  quanto
concerne l'immissione di  rumore da sorgenti sonore  esterne a locali
in cui si svolgono le attivita' produttive;
  e)  ricettore: qualsiasi  edificio  adibito  ad ambiente  abitativo
comprese  le relative  aree  esterne di  pertinenza,  o ad  attivita'
lavorativa  o  ricreativa;   aree  naturalistiche  vincolate,  parchi
pubblici ed  aree esterne destinate  ad attivita' ricreative  ed allo
svolgimento della vita sociale della collettivita'; aree territoriali
edificabili gia' individuate dai  vigenti piani regolatori generali e
loro varianti  generali, vigenti  al momento della  presentazione dei
progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera  b), ovvero vigenti alla data di
entrata in vigore  del presente decreto per le  infrastrutture di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a);
  f)  affiancamento  di  infrastrutture   di  nuova  realizzazione  a
infrastrutture esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele o
confluenti,  tra  le  quali  non  esistono  aree  intercluse  non  di
pertinenza delle infrastrutture stesse;
  g) variante: costruzione di un  nuovo tratto in sostituzione di uno
esistente, anche fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a
5 km;
  h)  area edificata:  raggruppamento continuo  di edifici,  anche se
intervallato da strade, piazze, giardini  o simili, costituito da non
meno  di 25  edifici adibiti  ad  ambiente abitativo  o ad  attivita'
lavorativa o ricreativa;
  i)  LAmax:  il  maggiore  livello  sonoro  pesato  A,  misurato  al
passaggio del treno facendo uso della costante di tempo "veloce".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  L'art.  11  della  legge  n.  447/1995  (Legge  quadro
          sull'inquinamento acustico),  pubblicata   nel  supplemento
          ordinario   alla  Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30  ottobre
          1995, e' il seguente:
            "Art.  11 (Regolamenti di esecuzione). - 1. Entro un anno
          dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro  dell'ambiente di concerto,  secondo le materie di
          rispettiva    competenza,    con    i    Ministri     della
          sanita',    dell'industria,        del    commercio       e
          dell'artigianato,  dei trasporti  e della navigazione,  dei
          lavori  pubblici  e della  difesa, sono emanati regolamenti
          di esecuzione, distinti per sorgente  sonora  relativamente
          alla    disciplina    dell'inquinamento   acustico   avente
          origine   dal traffico  veicolare,  ferroviario,  marittimo
          ed    aereo,     avvalendosi  anche     del      contributo
          tecnicoscientifico    degli   enti   gestori   dei suddetti
          servizi, dagli autodromi,    dalle  piste  motoristiche  di
          prova   e  per     attivita'  sportive,  da    natanti,  da
          imbarcazioni   di qualsiasi  natura,  nonche'  dalle  nuove
          localizzazioni aeroportuali.
            2.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  devono  essere
          armonizzati con le direttive dell'Unione  europea  recepite
          dallo Stato italiano.
            3.     La   prevenzione    e  il   contenimento  acustico
          nelle     aree   esclusivamente         interessate      da
          installazioni    militari    e  nelle attivita' delle Forze
          armate  sono  definiti  mediante  specifici   accordi   dai
          comitati  misti   paritetici   di   cui all'art.   3  della
          legge     24  dicembre   1976,   n.   898,   e   successive
          modificazioni".
            -    Il comma   1 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei   Ministri), come
          modificato  dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,    n.
          29,  prevede    che  con  decreto  del    Presidente  della
          Repubblica,  previa    deliberazione  del   Consiglio   dei
          Ministri sentito il parere del Consiglio di  Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possano
          essere emanati regolamenti per:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi quelli  relativi a materie risevate alla competenza
          regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
            Il  comma 4  dello  stesso articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti debbano   recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            - Il  D.P.C.M. 14 novembre   1997, reca:  "Determinazione
          dei valori limite delle sorgenti sonore".
           Nota all'art. 1:
            -  Il  D.Lgs.  n.  227/1991,   pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  200  del  27  agosto
          1991,  reca: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
          82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.   88/642/CEE,
          in   materia di protezione  dei lavoratori  contro i rischi
          derivanti  da  esposizione  ad  agenti  chimici,  fisici  e
          biologici  durante  il  lavoro,  a  norma dell'art. 7 della
          legge 30 luglio 1990, n.  212".