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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1998, n. 458

Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1999
Testo in vigore dal: 15-1-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 8, comma 8, del decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 93,
n. 517, che prevede che per i biologi,  i  chimici  e  gli  psicologi
ambulatoriali, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 517/1993, continuano a valere le convenzioni stipulate
ai  sensi  dell'articolo  48  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  Visto  l'articolo  48  della  legge  23  dicembre  1978,  n.   833,
istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme
disciplina  del  trattamento  economico  e  normativo del personale a
rapporto convenzionale con le unita'  sanitarie  locali  mediante  la
stipula di accordi collettivi nazionali;
  Visto  l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
come modificato dall'articolo 74, comma 1, del  decreto  legislato  3
febbraio  1993, n. 29, che individua la delegazione di parte pubblica
per il rinnovo degli accordi riguardanti  il  personale  sanitario  a
rapporto convenzionale;
  Visti  i  decreti 31 luglio 1992 e 3 dicembre 1992 del Ministro per
il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  e  per  gli  affari
regionali costitutivi della delegazione di parte pubblica;
  Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996 della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano di conferma della delegazione  di  parte
pubblica nonche' della sua integrazione;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio
del diritto di sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali  e  sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
  Preso  atto  che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale
regolante il trattamento normativo ed economico dei biologi,  chimici
e psicologi ambulatoriali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997  e
acquisite  le  precisazioni  del  Ministero del tesoro in ordine alle
osservazioni in materia di copertura finanziaria degli oneri relativi
all'accordo;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 novembre 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro della sanita';
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  E'  reso  esecutivo  l'accordo  collettivo  nazionale  per   la
regolamentazione  dei  rapporti  con  i  biologi,  i  chimici  e  gli
psicologi ambulatoriali, sottoscritto in data 4 giugno 1997, ai sensi
dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n.  502,  modificato  ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare.
  Dato a Roma, addi' 19 novembre 1998
                              SCALFARO
                                  D'ALEMA,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BINDI, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
  Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1998
  Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 8
          AVVERTENZA:
            Il testo delle note qui pubblicate e'  stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                                NOTE AL DECRETO
          Note alle premesse:
            -   Il   testo  del  comma  8  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo n. 502 del 30 dicembre  1992,  come  modificato
          dal decreto legislativo n.  517/1993, e' il seguente:
            "8.  Le  unita  sanitarie  locali,  in  deroga  a  quanto
          previsto  dai  precedenti  commi  5  e  7,  utilizzano   il
          personale  sanitario  in  servizio  alla data di entrata in
          vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  ai
          sensi  dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  28
          settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992,  n.  261,  13  marzo
          1992,  n.  262 e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per
          il suddetto personale valgono le convenzioni  stipulate  ai
          sensi  dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
          dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
          Entro il triennio indicato al comma 7  le  regioni  possono
          inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai
          fini    del    miglioramento    del   servizio   richiedano
          l'instaurarsi di un rapporto d'impiego.  A  questi  fini  i
          medici  specialisti  ambulatoriali  di  cui  al decreto del
          Presidente della Repubblica 28 settembre 1990 n.  316,  che
          alla  data  del 31 dicembre 1992, svolgevano esclusivamente
          attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con  incarico
          orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
          medesima   data   non   avevano   altro  tipo  di  rapporto
          convenzionale con il Servizio  sanitario  nazionale  o  con
          altre  istituzioni  pubbliche  o private, sono inquadrati a
          domanda, previo giudizio di idoneita',  nel  primo  livello
          dirigenziale   del   ruolo   medico  in  soprannumero.  Con
          regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre  1993,
          n.  517,  ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta  del  Ministro  della  sanita'  di  concerto con i
          Ministri  del  tesoro  e  della  funzione   pubblica   sono
          determinati  i  tempi,  le  procedure e le modalita' per lo
          svolgimento dei giudizi di idoneita'".
            - L'art. 48  della  legge  n.  833/1978,  istitutivo  del
          Servizio   sanitario  nazionale,  reca  norme  relative  al
          "Personale a rapporto convenzionale".
            - Il testo  del  comma  9  dell'art.  4  della  legge  30
          dicembre n. 412, e' il seguente:
            "9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli
          accordi  riguardanti il comparto del personale del Servizio
          sanitario nazionale ed il personale  sanitario  a  rapporto
          convenzionale  e'  costituita  da  rappresentanti regionali
          nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano. Partecipano i  rappresentanti  dei  Ministeri  del
          tesoro,  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della
          sanita' e,  limitatamente  al  rinnovo  dei  contratti  del
          Dipartimento   della   funzione   pubblica,  designati  dai
          rispettivi Ministri.  La  delegazione  ha  sede  presso  la
          segreteria  della  Conferenza  permanente,  con un apposito
          ufficio a quale  e'  preposto  un  dirigente  generale  del
          Ministero  della  sanita' a tal fine collocato fuori ruolo.
          Ai  fini  di  quanto  previsto  dai  commi  ottava  e  nono
          dell'art.  6  della  legge  29  marzo  1983,  n.  93,  come
          sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
          la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi  di
          accordo entro quindici giorni dalla stipula".
            -   Il  testo  del  comma  1  dell'art.  74  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
            "Art. 74 (Norme abrogate). - Art. 4, comma 9, della legge
          30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente alla disciplina sui
          contratti  di  lavoro  riguardanti   i   dipendenti   della
          amministrazioni,  aziende  ed  enti  del Servizio sanitario
          nazionale".
            - Il testo della lettera d) dell'art. 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
            "Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare:
             a)-c) (Omissis);
             d)    l'organizzazione    e    il   conferimento   delle
          amministrazioni pubbliche  secondo  le  disposizioni  della
          legge".
            -   La  legge  12  giugno  1990,  n.  146,  reca:  "Norme
          sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
          essenziali e sulla salvaguardia dei diritti  della  persona
          costituzionalmente tutelati.  Istituzione della Commissione
          di garanzia dell'attuazione della legge".
          Nota all'art. 1:
            -  Per  il  testo  del  comma 8 dell'art. 8 del D.Lgs. n.
          502/1992 vedi nelle note alle premesse.