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DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 1998, n. 455

Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/3/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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Testo in vigore dal: 30-3-1999
al: 18-3-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  3  della  legge  23  marzo 1998, n. 110, recante
ratifica  ed  esecuzione  della  convenzione  internazionale  per  la
protezione  dei  ritrovati  vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre
1961  e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed
il 19 marzo 1991;
  Vista  la  legge  14  ottobre  1985,  n.  620,  recante ratifica ed
esecuzione  dell'atto  di  revisione della convenzione internazionale
del  2  dicembre  1961  per  la  protezione  dei  ritrovati vegetali,
riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
391;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con  i  Ministri  per  le  politiche agricole, degli affari
esteri,   delle   finanze   e   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Diritto di costitutore

  1.  Il diritto su una nuova varieta' vegetale e' conferito mediante
una privativa concessa in conformita' al presente decreto.
  2. Sono applicabili alle nuove varieta' vegetali le norme contenute
negli  articoli  da  2584 a 2591 del codice civile, nonche' nel regio
decreto  29  giugno  1939,  n.  1127,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni,  e  nel  regolamento  approvato  con  regio  decreto 5
febbraio  1940,  n.  244,  e successive integrazioni e modificazioni,
purche' non contrastino con le disposizioni del presente decreto.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificata o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio della funzione legislativa  non    puo'  essere
          delegato  al Governo  se non con determinazione di principi
          e criteri direttivi e  soltanto per tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  L'art.   3 della legge n.  110/1998 prevede i seguenti
          principi e criteri direttivi:
            " a) scegliere il  tipo  di  protezione:  individuare  il
          costitutore  ed il   relativo   contenuto;   prevedere   le
          eccezioni  obbligatorie,  le limitazioni, l'esaurimento   e
          le  forme  di   tutela provvisoria nonche' la durata  della
          tutela, che  dovra' essere articolata a  seconda dei generi
          e delle specie;
            b)  provvedere  alla  definizione  di  costitutore  e  di
          varieta';
            c)   determinare      la   possibilita'   di   sciegliere
          liberamente lo Stato in    cui   effettuare     il    primo
          deposito    della    domanda  ed    il riconoscimento della
          priorita' derivante  da precedente  deposito in  uno  degli
          Stati  aderenti all'Unione per la  protezione dei ritrovati
          vegetali  (UPOV  - Union pour  la protection des obtentions
          vegetales), determinando la documentazione necessaria;
            d) prevedere  il termine entro  il quale  la tutela sara'
          estesa a tutti i generi e le specie;
            e) definire la   ipotesi di nullita' e  determinare    le
          condizioni di decadenza;
            f)  prevedere  tariffe  per  gli  esami  ed  i  controlli
          tecnici;
            g) prevedere la   revisione dell'art. 9 del  titolo    IV
          della  tariffa  delle tasse sulle concessioni  governative,
          approvata con  decreto  del  Ministro  delle    finanze  28
          dicembre  1995, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 303
          del 30 dicembre  1995,  in  modo  che  la  tariffa  risulti
          distinta    tra    periodo  di  protezione  provvisoria   e
          periodi  di concessione della privativa".
            -  La legge  n. 620/1985  e' pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  nella  Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre
          1985.
            -   Il decreto   del Presidente   della  Repubblica    n.
          391/1994    reca:    "Regolamento  recante   disciplina del
          procedimento di  concessione di brevetto di nuova  varieta'
          vegetale".
           Note all'art. 1:
            -  Il  testo    degli articoli da 2584  a 2591 del codice
          civile e' il seguente:
            "Art. 2584 (Diritto di esclusivita'). - Chi  ha  ottenuto
          un  brevetto per  un'invenzione industriale  ha  il diritto
          esclusivo di  attuare l'invenzione e di  disporne  entro  i
          limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
            Il    diritto   si estende   anche   al   commercio   del
          prodotto  a  cui l'invenzione si riferisce".
            "Art. 2585 (Oggetto del brevetto).  - Possono  costituire
          oggetto  di  brevetto    le  nuove    invenzioni  atte   ad
          avere   un'applicazione industriale,   quali  un     metodo
          o      un   processo    di   lavorazione industriale,   una

          macchina,   uno     strumento,   un   utensile      o    un
          dispositivo    meccanico,   un prodotto   o   un  risultato
          industriale   e l'applicazione tecnica  di  un    principio
          scientifico,   purche'   essa   dia   immediati   risultati
          industriali.
            In  quest'ultimo caso  il brevetto  e' limitato  ai  soli
          risultati indicati dall'inventore".
            "Art.  2586  (Brevetto  per  nuovi  metodi  o processi di
          fabbricazione).  - Il brevetto concernente un nuovo  metodo
          o  processo  di fabbricazione industriale ne attribuisce al
          titolare l'uso esclusivo".
            "Art. 2587 (Brevetto dipendente da   brevetto altrui).  -
          Il   brevetto  per    invenzione    industriale,  la    cui
          attuazione   implica quella    di  invenzioni  protette  da
          precedenti  brevetti  per invenzioni industriali ancora  in
          vigore,   non  pregiudica  i  diritti   dei   titolari   di
          quest'ultimi,  e non  puo'  essere attuato  ne'  utilizzato
          senza  il consenso di essi.
             Sono salve le disposizioni delle leggi speciali".
            "Art.  2588  (Soggetti  del  diritto).    - Il diritto di
          brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi
          causa".
            Art. 2589 (Trasferibilita'). -  I diritti nascenti  dalle
          invenzioni  industriali,  tranne    il  diritto  di esserne
          riconosciuto autore, sono trasferibili".
            "Art. 2590 (Invenzione  del prestatore di lavoro).  -  Il
          prestatore  di  lavoro   ha diritto  di essere riconosciuto
          autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto
          di lavoro.
            I  diritti  e    gli  obblighi  delle  parti     relativi
          all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali".
            "Art.    2591  (Rinvio    alle  leggi   speciali).   - Le
          condizioni e   le  modalita'  per    la  concessione    del
          brevetto,  l'esercizio    dei  diritti che ne derivano e la
          loro durata sono regolati dalle leggi speciali".
            - Il  regio decreto n.   1127/1939, reca: "Testo    delle
          disposizioni   legislative   in  materia  di  brevetti  per
          invenzioni industriali".
            - Il  regio decreto  n. 244/1940,   reca: "Testo    delle
          disposizioni  regolamentari  in  materia  di  brevetti  per
          invenzioni industriali".