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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 1998, n. 457

Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-1-1999
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Testo in vigore dal: 14-1-1999
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
i  Ministri   dell'interno,  del  tesoro,  del   bilancio  e  della
  programmazione   economica e  dell'industria,  del   commercio   e
  dell'artigianato
  Visto l'articolo 3, commi 143, lettera e), e 149, lettera e), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto l'articolo 60,  comma 1, del decreto  legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446, che  stabilisce  che  il gettito  dell'imposta  sulle
assicurazioni  contro  la   responsabilita'  civile  derivante  dalla
circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del
contributo  di  cui   all'articolo  6,  comma  1,   lettera  a),  del
decreto-legge   31   dicembre   1991,   n.   419,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  18 febbraio  1992, n. 172,  e' attribuito
alle province dove  hanno sede  i  pubblici registri  automobilistici
nei quali  i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine  agricole,
alle  province  nel     cui    territorio    risiede   l'intestatario
della   carta   di circolazione;
  Visto l'articolo 60, comma 3, del citato decreto legislativo n. 446
del  1997,  che  demanda  ad apposito  decreto  interministeriale  la
fissazione  delle modalita'  per l'assegnazione  alle province  delle
somme riscosse per il titolo di cui sopra;
  Visti gli articoli 60, comma 4, e 65 del decreto legislativo n. 446
del 1997;
  Visto  l'articolo 9  della legge  29  ottobre 1961,  n. 1216,  come
modificato  dall'articolo 5  della legge  29 novembre  1997, n.  410,
concernente  disposizioni  in  materia  didenuncia  e  di  versamenti
dell'imposta sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  237,  recante
modifica della  disciplina in  materia di  servizi autonomi  di cassa
degli uffici finanziari;
  Visto il  decreto del Ministro  delle finanze 28 dicembre  1993, n.
567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993,
recante regolamento di attuzione dell'articolo  78, commi da 27 a 38,
della legge 30  dicembre 1991, n. 413,  concernente l'istituzione del
conto fiscale;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi del 13 luglio 1998;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma  3,  della  legge  n. 400  del  1988,
effettuata con nota n. 3-4856M/UCL del 27 ottobre 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Per l'attribuzione del  gettito dell'imposta sulle assicurazioni
contro  la responsabilita'  civile derivante  dalla circolazione  dei
veicoli a motore,  esclusi i ciclomotori, al netto  del contributo di
cui  all'articolo  6,  comma  1, lettera  a),  del  decreto-legge  31
dicembre 1991, n. 419, convertito,  con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, le province  nelle quali hanno sede i pubblici
registri in cui  sono iscritti i veicoli a motore  o, per le macchine
agricole, dove  risiede l'intestatario  della carta  di circolazione,
sono quelle risultanti nella polizza  di assicurazione al momento del
suo rilascio o rinnovo.
  2. Il  gettito dell'imposta  sulle assicurazioni relativa  ai premi
corrisposti per l'assicurazione di veicoli  a motore non iscritti nei
pubblici registri automobilistici ai sensi dell'articolo 26 del regio
decreto 28  luglio 1927, n.  1814, e' attribuito alle  province nelle
quali risiede l'intestatario della carta di circolazione.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare in lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.Note alle premesse:
            - Si  riporta il testo dell'art.  3, commi  143,  lettera
          e),  e 149, lettera  e),  della  legge  23  dicembre  1996,
          n.   662   (Misure    di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica):
            "143.  Il    Governo  della   Repubblica e'   delegato ad
          emanare, entro undici mesi dalla data di entrata  in vigore
          della presente legge, al fine     di    semplificare      e
          razionalizzare     gli  adempimenti   dei contribuenti,  di
          ridurre    il   costo   del   lavoro     e   il    prelievo
          complessivo  che   grava sui  redditi da lavoro  autonomo e
          di  impresa  minore,  nel      rispetto   dei      principi
          costituzionali  del   concorso alle spese    pubbliche   in
          ragione  della   capcita'   contributiva   e dell'autonomia
          politica e finanziaria  degli enti territoriali, uno o piu'
          decreto  legislativi  contenenti  disposizioni,  anche   in
          materia  di accertamento,   di  riscossione,  di  sanzioni,
          di   contenzioso   e    di  ordinamento    e  funzionamento
          dell'amministrazione   finanziaria     dello  Stato,  delle
          regioni, delle province   autonome e degli    enti  locali,
          occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:
              a)-d) (omissis);
            e)   revisione  della  disciplina   degli  altri  tributi
          locali  e contemporanea abolizione:
            1) delle   tasse sulla  concessione    comunale,  di  cui
          all'art.   8 del decreto-legge   10   novembre   1978,   n.
          702,    convertito,     con modificazioni,  dalla  legge  8
          gennaio 1979, n. 3;
            2)  delle  tasse  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
          pubbliche, di cui al  capo II  del  decreto legislativo  15
          novembre   1993,   n. 507,   e all'art. 5  della  legge  16
          maggio 1970, n. 281;
            3)    della   addizionale comunale   e   provinciale  sul
          consumo  della energia elettrica, di  cui all'art.  24  del
          decreto-legge  28  febbraio 1983, n.   55, convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge  26 aprile 1983, n. 131;
            4)  dell'imposta  erariale di  trascrizione, iscrizione e
          annotazione    dei    veicoli    al    pubblico    registro
          automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
            5)      dell'addizionale      provinciale     all'imposta
          erariale   di trascrizione di  cui all'art.   3, comma  48,
          della legge  28 dicembre 1995, n. 549".
            "149.  La  revisione della disciplina  dei tributi locali
          di   cui al comma 143,    lettera  e),  e'    informata  ai
          seguenti principi  e criteri direttivi:
              a)-d) (omissis);
            e)     attribuzione    alle    province    del    gettito
          dell'imposta  sulle assicurazioni  per la   responsabilita'
          civile    riguardante  i    veicoli  immatricolati    nelle
          province  medesime".  -  Si  riporta  il   testo  dell'art.
          60 del D.Lgs.  del 1997 (Istituzione dell'imposta regionale
          sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,
          delle aliquote  e    delle    detrazioni    dell'Irpef    e
          istituzione    di    una   addizionale regionale   a   tale
          imposta,  nonche'  riordino  della disciplina  dei  tributi
          locali):
            "Art.  60   (Attribuzione alle  province e ai  comuni del
          gettito  di  imposte  erariali).      -   1.   Il   gettito
          dell'imposta sulle assicurazioni contro  la responsabilita'
          civile derivante  dalla circolazione  dei veicoli a motore,
          esclusi  i  ciclomotori,  al  netto   del contributo di cui
          all'art.  6, comma 1,  lettera a), del  decreto-legge    31
          dicembre  1991,  n.  419,  convertito, con   modificazioni,
          dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172,  e'  attribuito  alle
          province    dove    hanno    sede   i   pubblici   registri
          automobilistici   nei quali    i  veicoli  sono    iscritti
          ovvero,  per le   macchine agricole, alle  province nel cui
          territorio   risiede   l'intestatario   della   carta    di
          circolazione.
            2.  Il  gettito delle imposte  di registro, ipotecaria  e
          catastale, riscosse  sugli    atti   di   trasferimento   a
          titolo  oneroso  della proprieta' di beni immobili e  sugli
          atti  traslativi  o  costitutivi  di  diritti reali   sugli
          stessi, di  cui all'art. 1 della    tariffa,  parte  prima,
          allegata    al    testo      unico    delle    disposizioni
          concernenti l'imposta  di registro,  approvato con  decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 aprile   1986, n.  131,
          compresi    gli atti dell'autorita' giudiziaria,    nonche'
          sui   relativi   contratti  preliminari,   e' attribuito ai
          comuni nel cui territorio gli immobili sono ubicati.
            3.   Con decreti   del   Ministro   delle  finanze,    di
          concerto  con  i Ministri   dell'interno  e   del   tesoro,
          del    bilancio   e     della  programmazione    economica,
          nonche'    del  Ministro    dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato limitatamente  alle previsioni di  cui  al
          comma  1,   da emanare entro  novanta giorni  dalla data di
          entrata in  vigore    del    presente    decreto,      sono
          stabilite    le    modalita'    per  l'assegnazione    alle
          province  ed  ai comuni  delle  somme  ad  esse spettanti a
          norma dei commi 1 e 2, salvo quanto disposto nel comma 4.
            4.    Le  regioni    Sicilia,    Sardegna, Friuli-Venezia
          Giulia e  Valle d'Aosta,  nonche'  le   province   autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano provvedono,  in conformita'  dei
          rispettivi  statuti,  all'attuazione delle disposizioni dei
          commi 1 e 2; contestualmente sono disciplinati  i  rapporti
          finanziari  tra lo Stato,  le autonomie speciali e gli enti
          locali  al  fine  di  mantenere  il  necessario  equilibrio
          finanziario.
            5.    Le   disposizioni del   presente   articolo   hanno
          effetto  dal   1 gennaio   1999   e   si   applicano:    la
          disposizione   del   comma  1  con riferimento  all'imposta
          dovuta   sui premi   ed accessori   incassati  a  decorrere
          dalla  predetta data e  quella del comma 2  con riferimento
          alle imposte  riscosse sugli  atti pubblici formati,  sulle
          scritture  private   autenticate e   sugli atti  giudiziari
          pubblicati  o emanati, nonche'   sulle scritture    private
          non    autenticate  presentate    per  la  registrazione, a
          decorrere dalla medesima data".
            - Si riporta il testo del comma 1, lettera a),  dell'art.
          6  del  D.L.    n.  419 del 1991 (Istituzione del  Fondo di
          sostegno per le vittime di richieste estorsive):
             "Il fondo e' alimentato da:
            a)  un contributo,  determinato ai  sensi  del comma   2,
          sui    premi  assicurativi,  raccolti  nel territorio dello
          Stato, nei rami incendio, responsabilita'  civile  diversi,
          auto   rischi   diversi  e  furto,  relativi  ai  contratti
          stipulati a decorrere  dalla data di entrata  in vigore del
          presente decreto".
            - Si  riporta il testo  dell'art. 65 del   citato  D.Lgs.
          n.  446 del 1997:
            "Art.  65  (Variazioni di bilancio). - 1. Il Ministro del
          tesoro, del bilancio  e   della  programmazione   economica
          e'    autorizzato  ad apportare, con   propri  decreti,  le
          variazioni    di  bilancio  occorrenti per l'attuazione del
          presente decreto".
            - Si riporta   il testo  dell'art.  9  della  legge    29
          ottobre 1961, n.  1216  (Nuove  disposizioni  tributarie in
          materia     di     assicurazioni  private  e  di  contratti
          vitalizi):
            "Art.    9  (Denuncia    e  versamenti).    -  1.     Gli
          assicuratori    debbono versare   all'ufficio del  registro
          entro il  mese solare   successivo l'imposta  dovuta    sui
          premi    ed accessori   incassati in   ciascun mese solare,
          nonche' eventuali conguagli  dell'imposta dovuta sui  premi
          ed accessori  incassati nel  secondo  mese precedente.  Per
          i  premi    ed  accessori incassati nel   mese di novembre,
          nonche'  per gli eventuali conguagli relativi  al  mese  di
          ottobre,  l'imposta  deve  essere  versata  entro   il   20
          dicembre   successivo. I   versamenti   cosi'    effettuati
          vengono  scomputati nella liquidazione definitiva di cui al
          comma 4.
            2.    Entro  il    31  maggio    di  ciascun    anno  gli
          assicuratori debbono presentare  all'ufficio  del  registro
          nella cui circoscrizione hanno la sede o la  rappresentanza
          presso  la  quale tengono il  registro di cui agli articoli
          da 5 a   8, la denuncia  dell'ammontare    complessivo  dei
          premi   ed    accessori  incassati  nell'esercizio  annuale
          scaduto, su cui e' dovuta l'imposta, distinti per categorie
          di  assicurazioni,  secondo  le  risultanze  del   registro
          medesimo.
            3.  La  denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in
          conformita' al    modello  stabilito    con    decreto  del
          Ministro      delle  finanze,     di  concerto  con  quello
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
            4. Sulla base   della denuncia l'ufficio  del    registro
          procede  entro il  15 giugno  alla liquidazione  definitiva
          dell'imposta  dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del
          residuo debito o dell'eccedenza di imposta,   eventualmente
          risultante    dalla   predetta    liquidazione  definitiva,
          deve   essere   computato   nel  primo  versamento  mensile
          successivo   a      quello   della   comunicazione    della
          liquidazione da parte dell'ufficio del registro.
            5.  L'importo  da pagare e'   arrotondato alle mille lire
          superiori se le ultime tre cifre  superano  le  cinquecento
          lire e a quelle inferiori nel caso contrario". - Si riporta
          il    testo  dei  commi 3 e 4 dell'art.  17 della legge  23
          agosto 1988, n. 400  (Disciplina dell'attivita' di  Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottoindicate  al  Ministro,   quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I  regolamenti     ministeriali      e
          interministeriali  non  possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriale,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale ".Note all'art. 1:
            - Il testo del comma 1, lettera a), dell'art. 6 del  D.I.
          n. 419 del 1991 e' riportato in nota alle premesse.
            -  Si  riporta il  testo dell'art.  26 del  regio decreto
          29 luglio 1927, n.  1814 (Disposizioni   di attuazione    e
          transitorie    del  regio decreto-legge 15   marzo 1927, n.
          436,  concernente  la    disciplina  dei  contratti      di
          compravendita    degli   autoveicoli   e l'istituzione  del
          pubblico   registro   automobilistico   presso   le    sedi
          dell'Automobile club d'Italia):
            "Art.  26.  -  Non  cadono    sotto  le  disposizioni del
          presente   decreto,   per   quanto    concerne    l'obbligo
          dell'iscrizione nel pubblico registro:
            a) gli autoveicoli  appartenenti alle Case e Corti  delle
          LL.MM. il Re e la Regina e delle LL.AA. i Reali Principi;
            b)   gli   autoveicoli   appartenenti  ai  rappresentanti
          diplomatici degli Stati esteri   ed  al  personale    delle
          Legazioni accreditate  presso il Governo del Re e presso la
          Santa Sede;
            c)   gli  autoveicoli    appartenenti  ai  Consoli,  Vice
          consoli e  Agenti  consolari,  cittadini  dello  Stato  che
          rappresentano;
            d)  gli  autoveicoli  in  uso permanente dei Corpi armati
          dello Stato;
            e) gli   autoveicoli  appartenenti  alle  Amministrazioni
          civili dello Stato;
            f)  gli    autoveicoli  appartenenti   alla Croce   Rossa
          Italiana  ed al Sovrano militare Ordine di Malta".