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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1998, n. 451

Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1999, n. 40 (in G.U. 27/02/1999, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 28-2-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1.
                 Allineamento aliquote contributive
                     per le aziende di trasporto
  1.  Per  l'anno  1998,  in attesa della definizione del complessivo
assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti
pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno
1996,  n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  le  aliquote  contributive a carico delle
predette  aziende  sono  ((ridotte  mediante  allineamento)) a quelle
medie  del  settore  industriale, nei limiti dell'importo di lire 300
miliardi.
  2.  Alle  minori  entrate  per l'INPS derivanti dall'attuazione del
comma  1,  si  provvede: quanto a lire 73 miliardi, mediante utilizzo
delle  ((disponibilita'  in conto residui dell'unita' previsionale di
base  4.1.2.5  "Pensionamenti anticipati", capitolo 3662, dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'anno     1998,     intendendosi     corrispondentemente     ridotta
l'autorizzazione di spesa per il prepensionamento di cui all'articolo
4,  comma 7, del)) decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito
con  modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonche' per il
prepensionamento  di  cui  all'articolo  2,  comma  5, della legge 23
dicembre  1996,  n. 662, che saranno versate all'entrata del bilancio
dello  Stato  per  essere riassegnate, ((con decreto del Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica)) ad apposita
unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 88 miliardi, per
l'anno  1998,  mediante  corrispondente  riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica,   per   l'anno   1998,   all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti  e  della navigazione; quanto a lire 9 miliardi, per l'anno
1999,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai  fini  del  bilancio  triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  per  l'anno  1999,  all'uopo parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero dei trasporti e
della  navigazione;  quanto  a  lire  130 miliardi, mediante utilizzo
delle  risorse ((rivenienti all'INPS)), per l'anno 1998, dalle minori
spese previste per la disoccupazione agricola.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.