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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1998, n. 451

Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1999, n. 40 (in G.U. 27/02/1999, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
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Testo in vigore dal: 30-12-1998
al: 27-2-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  tema di trasporto locale e di autotrasporto di cose
per  conto  di  terzi,  al  fine  di  evitare  gravi ripercussioni di
carattere economicosociale nei relativi settori;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri  del  lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                 Allineamento aliquote contributive
                     per le aziende di trasporto
  1.  Per  l'anno  1998,  in attesa della definizione del complessivo
assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti
pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno
1996,  n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  le  aliquote  contributive a carico delle
predette  aziende  sono  rideterminate con riferimento a quelle medie
del   settore  industriale,  nei  limiti  dell'importo  di  lire  300
miliardi.
  2.  Alle  minori  entrate  per l'INPS derivanti dall'attuazione del
comma  1,  si  provvede: quanto a lire 73 miliardi, mediante utilizzo
delle  somme  residue per il prepensionamento di cui al decreto-legge
25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni, dalla legge 5
gennaio   1996,  n.  11,  nonche'  per  il  prepensionamento  di  cui
all'articolo  2,  comma  5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
saranno  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per essere
riassegnate,  con  decreto  del  Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  ad  apposita unita' previsionale di
base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale;  quanto  a  lire  88  miliardi, per l'anno 1998,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  per  l'anno  1998,  all'uopo parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero dei trasporti e
della  navigazione;  quanto  a  lire  9  miliardi,  per  l'anno 1999,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  per  l'anno  1999,  all'uopo parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero dei trasporti e
della  navigazione;  quanto  a  lire  130 miliardi, mediante utilizzo
delle  risorse  rinvenienti  all'INPS,  per l'anno 1998, dalle minori
spese previste per la disoccupazione agricola.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.