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LEGGE 15 dicembre 1998, n. 441

Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 6-01-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2012)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 7-6-2001
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                        Principi ed obiettivi 
 
  1. La presente  legge,  le  cui  disposizioni  costituiscono  norme
fondamentali di riforma economico-sociale  della  Repubblica,  ha  lo
scopo, nel quadro delle normative comunitarie,  di  promuovere  e  di
valorizzare  l'imprenditoria  giovanile  nel  settore  agricolo,  con
particolare  riferimento  all'insediamento  ed  alla  permanenza   di
giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto  i  quaranta  anni.
((2)) 
  2. Il primo insediamento di  giovani  agricoltori,  che  non  hanno
ancora  compiuto  i  quaranta  anni,  secondo  quanto  stabilito  dal
regolamento (CE)  n.  950/97  del  Consiglio,  del  20  maggio  1997,
costituisce obiettivo primario della politica agricola  del  Paese  e
conseguentemente dei programmi di sviluppo agricolo,  agroindustriale
e  forestale  adottati  a  livello  nazionale  e  dalle   istituzioni
regionali. 
 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con la sentenza 23-31 maggio 2001, n.  170
(in G.U. 1a s.s. 6/6/2001,  n.  22)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in  cui
dispone   che   costituiscono   norme   fondamentali    di    riforma
economico-sociale le  disposizioni  contenute  nella  legge  medesima
anziche' i soli principi in  essa  contenuti  o,  comunque,  da  essa
desumibili".