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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1998, n. 433

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-2-1999
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 14-2-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 20  della legge 15 marzo 1997, n.  59, allegato 1,
n. 82;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 12 febbraio 1965,
n. 162, e successive modificazioni;
  Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 489;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 giugno 1998;
  Aquisito il  parere delle  competenti commissioni della  Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva  per gli  atti  normativi nell'adunanza  del 28  settembre
1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  per  la  funzione  pubblica, di  concerto  con  i  Ministri
dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato, per  le politiche
agricole e delle finanze;
                 E m a n a il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Ambito di applicazione e finalita'
  1. Il presente regolamento disciplina gli adempimenti relativi alla
detenzione  e   commercializzazione  del  saccarosio,   del  glucosio
dell'isoglucosio, con  esclusione di quelli relativi  allo zucchero a
velo.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato  con decreto  del Presidente
          della  Repubblica 28 dicembre 1985, n.  1092, al solo  fine
          di  facilitare    la  lettura  delle  disposizioni di legge
          modificate o alle quali e'   operato il  rinvio.    Restano
          invariati  il  valore e  l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   Si   riporta    il    testo  dell'art.    87    della
          Costituzione  della Repubblica italiana:
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza la  presentazione delle  Camere dei  disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -  La  legge    15  marzo 1997, n.   59, reca: "Delega al
          Governo per il conferimento di funzioni    e  compiti  alle
          regioni  ed    enti  locali, per la riforma  della pubblica
          amministrazione e per  la semplificazione  amministrativa";
          si riporta il testo dell'art. 20:
            "Art.    20. -  1. Il  Governo,  entro il  31 gennaio  di
          ogni  anno, presenta al Parlamento un disegno  di legge per
          la delegificazione di  norme    concernenti    procedimenti
          amministrativi,     anche     coinvolgenti  amministrazioni
          centrali, locali o    autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti  oggetto  alla     disciplina,  salvo   quanto
          previsto  alla  lettera    a)  del  comma 5. In allegato al
          disegno  di legge e' presentata una relazione sullo   stato
          di   attuazione   della   semplificazione dei  procedimenti
          amministrativi.
            2. Con  lo stesso disegno  di legge di cui   al comma  1,
          il Governo individua i  procedimenti relativi a  funzioni e
          servizi  che,    per le loro   caratteristiche  e  per   la
          loro   pertinenza    alle    comunita'  territoriali,  sono
          atttibuiti  alla  potesta'  normativa delle regioni e degli
          enti locali, e indica i principi che restano  regolati  con
          legge  della Repubblica ai sensi degli  articoli 117, primo
          e secondo comma, e 128 della Costituzione.
            3.   I regolamenti   sono  emanati    con  decreto    del
          Presidente    della Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su proposta  del Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri   - Dipartimento  della    funzione
          pubblica,    di    concerto con   il Ministro   competente,
          previa   acquisizione  del    parere    delle    competenti
          Commissioni  parlamentari  e del  Consiglio di Stato. A tal
          fine    la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove
          necessario,  promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro
          competente, riunioni tra  le  amministrazioni  interessate.
          Decorsi  trenta  giorni    dalla richiesta di parere   alle
          Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
            4.   I     regolamenti    entrano    in    vigore      il
          sessantesimo    giorno successivo  alla   data  della  loro
          pubblicazione   nella  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana.  Con effetto dalla  stessa data sono abrogate  le
          norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
            5.  I  regolamenti  si  conformano  ai seguenti criteri e
          principi:
            a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e  di
          quelli  che  agli  stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in modo da  ridurre  il    numero  delle  fasi
          procedimentali    e  delle  amministrazioni  intervenienti,
          anche   riordinando    le   competenze     degli    uffici,
          accorpando  le  funzioni per settori omogenei,  sopprimendo
          gli organi che   risultino    superflui    e    costituendo
          centri   interservizi   dove raggruppare competenze diverse
          ma confluenti in una unica procedura;
            b)   riduzione dei   termini per   la  conclusione    dei
          procedimenti    e  uniformazione dei tempi di   conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
            c) regolazione uniforme   dei procedimenti  dello  stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
            d)     riduzione   del     numero    di      procedimenti
          amministrativi   e accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono    alla   medesima attivita', anche riunendo in
          una  unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda     ad
          esigenze      di     semplificazione   e     conoscibilita'
          normativa,  disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango
          diverso,  ovvero  che   pretendono particolari   procedure,
          fermo  restando l'obbligo  di porre in essere le  procedure
          stesse;
            e)    semplificazione   e accelerazione  delle  procedure
          di spesa   e contabili,   anche   mediante   adozione    ed
          estensione    alle   fasi   di integrazione  dell'efficacia
          degli  atti di  disposizioni analoghe  a quelle   di    cui
          all'art.    51,   comma   2,   del decreto   legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
            f)   trasferimento   ad   organi   monocratici    o    ai
          dirigenti  amministrativi  di funzioni anche   decisionali,
          che non richiedano, in ragione della    loro  specificita',
          l'esercizio  in    forma  collegiale,  e sostituzione degli
          organi  collegiali  con    conferenze  di  servizi  o   con
          interventi,    nei relativi   procedimenti,   dei  soggetti
          portatori  di interessi diffusi;
            g)   individuazione   delle   responsabilita'   e   delle
          procedure  di verifica e controllo;
            h)    previsione, per   i casi  di  mancato rispetto  del
          termine  del procedimento, di  mancata o ritardata adozione
          del  provvedimento,  di  ritardato        o      incompleto
          assolvimento   degli    obblighi  e   delle prestazioni  da
          parte   della   pubblica amministrazione,   di  forme    di
          indennizzo  automatico  e forfettario a favore dei soggetti
          richiedenti il  provvedimento;  contestuale  individuazione
          delle   modalita'    di  pagamento  e    degli  uffici  che
          assolvono     all'obbligo  di  corrispondere  l'indennizzo,
          assicurando la   massima   pubblicita'   e conoscenza    da
          parte  del  pubblico  delle  misure  adottate  e la massima
          celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso.
            6.    I    servizi  di    controllo    interno   compiono
          accertamenti   sugli effetti    prodotti   dalle      norme
          contenute      nei   regolamenti    di semplificazione e di
          accelerazione   dei procedimenti amministrativi  e  possono
          formulare   osservazioni   e    proporre  suggerimenti  per
          la modifica  delle  norme  stesse  e per  il  miglioramento
          dell'azione amministrativa.
            7. Le regioni a statuto   ordinario regolano  le  materie
          disciplinate  dai    numeri da   1   a 6  nel rispetto  dei
          principi desumibili  dalle disposizioni in  essi contenute,
          che  costituiscono    principi  generali   dell'ordinamento
          giuridico.  Tali    disposizioni operano   direttamente nei
          riguardi delle regioni fino   a  quando  esse  non  avranno
          legiferato  in    materia. Entro   un anno   dalla data  di
          entrata   in vigore   della presente legge,  le  regioni  a
          statuto  speciale  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano provvedono ad adeguare   i  rispettivi  ordinamenti
          alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
            8.  In  sede  di prima attuazione  della presente legge e
          nel rispetto dei principi, criteri e modalita'   di cui  al
          presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono
          emanati    appositi regolamenti  ai sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare   i procedimenti di  cui  all'allegato  1,
          alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
            a)  sviluppo  e programmazione del sistema universitario,
          di cui alla legge  7 agosto  1990, n.  245, e    successive
          modificazioni,    nonche' valutazione del medesimo sistema,
          di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive
          modificazioni;
            b)  composizione   e funzioni degli organismi  collegiali
          nazionali e locali di  rappresentanza e  coordinamento  del
          sistema  universitario, prevedendo   altresi' l'istituzione
          di un   Consiglio nazionale   degli  studenti,  eletto  dai
          medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
            c)  interventi  per  il  diritto allo studio e contributi
          universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire
          l'accesso   agli  studi universitari  agli studenti  capaci
          e   meritevoli privi   di mezzi,   a ridurre  il  tasso  di
          abbandono    degli studi, a determinare percentuali massime
          dell'ammontare complessivo  della  contrubuzione  a  carico
          degli  studenti  in   rapporto al finanziamento   ordinario
          dello  Stato     per  le   universita',   graduando      la
          contribuzione     stessa,  secondo    criteri  di  equita',
          solidarieta'    e  progressivita'  in   relazione      alle
          condizioni  economiche   del  nucleo familiare,  nonche'  a
          definire  parametri    e  metodologie  adeguati    per   la
          valutazione  delle    effettive  condizioni  economiche dei
          predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
          soggette  a  revisione  biennale,  sentite  le   competenti
          Commissioni parlamentari;
            d)  procedure  per il conseguimento del titolo di dottore
          di  ricerca,  di  cui    all'art.  73    del  decreto   del
          Presidente  della    Repubblica 11 luglio 1980,   n. 382, e
          procedimento di approvazione degli  atti dei  concorsi  per
          ricercatore  in deroga all'art. 5, comma  9, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
            e)    procedure   per l'accettazione   da   parte   delle
          universita'     di  eredita',     donazioni  e      legati,
          prescindendo      da   ogni     autorizzazione  preventiva,
          ministeriale o prefettizia.
            9. I  regolamenti di  cui al  comma 8,  lettere a),  b) e
          c),  sono  emanati  previo     parere   delle   Commissioni
          parlamentari  competenti per materia.
            10.  In  attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al comma 8, lettera c),  il decreto   del Presidente    del
          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre  1991,  n. 390, e' emanato anche nelle more  della
          costituzione della Consulta  nazionale per il diritto  agli
          studi  universitari di   cui all'art.   6 della    medesima
          legge.
            11.  Con  il  disegno    di legge di cui al comma   1, il
          Governo propone annualmente   al   Parlamento   le    norme
          di     delega    ovvero    di delegificazione    necessarie
          alla    compilazione    di   testi    unici  legislativi  o
          regolamentari,  con  particolare  riferimento  alle materie
          interessate dalla attuazione    della  presente  legge.  In
          sede  di prima attuazione della presente  legge, il Governo
          e'  delegato ad emanare, entro il   termine di    sei  mesi
          decorrenti  dalla   data di  entrata in vigore  dei decreti
          legislativi   di    cui  all'art.    4,    norme  per    la
          delegificazione  delle  materie di cui all'art. 4, comma 4,
          lettera c), non coperte da    riserva  assoluta  di  legge,
          nonche'  testi unici delle leggi che disciplinano i settori
          di    cui  al  medesimo  art. 4, comma 4, lettera c), anche
          attraverso    le  necessarie  modifiche,   integrazioni   o
          abrogazioni  di  norme,  secondo i   criteri previsti dagli
          articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
            - Si riporta il testo del  n. 82 dell'allegato 1 previsto
          dall'art.  20, comma 8, della citata legge n. 59/1997:
            "82.    Procedimenti     relativi     alla     detenzione
          e        alla  commercializzazione di sostanze zuccherine e
          miele:
            decreto del Presidente    della  Repubblica  12  febbraio
          1965, n. 162; legge 12 ottobre 1982, n. 753".
            -   Il  decreto    del  Presidente  della  Repubblica  12
          febbraio 1965, n.   162, reca: "Norme  per  la  repressione
          delle  frodi  nella preparazione e nel commercio dei mosti,
          vini ed aceti".
            -   La legge   12   ottobre    1982,  n.    753,    reca:
          "Recepimento  della direttiva del Consiglio della Comunita'
          economica  europea  riguardante  l'armonizzazione     delle
          legislazioni    degli   Stati     membri   della  Comunita'
          economica europea concernenti il miele".
            -  La legge 19 dicembre 1992, n. 489, reca: "Disposizioni
          in materia di attuazione di direttive comunitarie  relative
          al mercato interno".
            -  La  legge  23  agosto  1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita' di    governo      e    ordinamento    della
          Presidenza     del  Consiglio  dei Ministri"; si riporta il
          testo dell'art. 17, comma 2:
            "2.     Con   decreto      del      Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari".