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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1998, n. 432

Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/2008)
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Testo in vigore dal: 31-12-1998
al: 11-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo
35;
  Vista  la  direttiva 93/118/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993,
che  modifica la direttiva 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle
ispezioni  e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni
di volatili da cortile;
  Viste  le  direttive  94/64/CE, 95/24/CE e 96/17/CE, che modificano
l'allegato della direttiva 85/73/CEE;
  Vista  la direttiva 96/43/CE del Consiglio, del 26 giugno 1996, che
modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 1998;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  sanita',  di  concerto  con il Ministro degli affari
esteri,  con  il  Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  con  il
Ministro  per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

  1.  Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari
dei  prodotti  di  cui  all'allegato A compresi i controlli intesi ad
assicurare  la  protezione animale nei macelli, e' dovuto, secondo le
modalita'   ivi   indicate,  il  contributo  stabilito  nello  stesso
allegato.
  2.  Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari
degli  animali  vivi  e  dei  prodotti  di  origine  animale  di  cui
all'allegato  B  e'  dovuto,  secondo  le  modalita' ivi indicate, il
contributo stabilito nello stesso allegato.
  3.  Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari
degli  animali  vivi  di  cui all'allegato C, capitolo II, e' dovuto,
secondo  le  modalita'  ivi  indicate,  il contributo stabilito nello
stesso  allegato;  il  Ministro  della  sanita', con proprio decreto,
d'intesa   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  provvede  a  dare  conforme  attuazione a
quanto  stabilito  in  sede  comunitaria  ai  sensi  dell'allegato C,
capitolo I.
  4.  Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari
su  animali  vivi,  compresi i ratiti e i prodotti di origine animale
che  non rientrano nei commi 1, 2 e 3 il contributo e' stabilito, con
decreto  del  Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, sentito il
Ministero  per  le  politiche  agricole e sentita la Conferenza per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  tenendo  conto  degli  oneri  salariali e sociali
relativi  al  personale  del  servizio  di  ispezione  e  delle spese
amministrative   connesse   all'esecuzione   dei  controlli  e  delle
ispezioni.
  5.  E'  vietata  qualsiasi  restituzione  diretta  o  indiretta dei
contributi previsti in applicazione del presente decreto.
  6.  I  contributi  di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiscono qualsiasi
altra  tassa  o  contributo  sanitario previsto per le ispezioni ed i
controlli di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3 e la loro certificazione;
e' fatta salva la possibilita' di stabilire, con decreto del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, uno specifico contributo per la lotta
contro le epizoozie e le malattie enzootiche.
          Avvertenza:
Il testo delle   note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985  n.  1092,  al  solo  fine  di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive  CEE  vengono  forniti  gli estremi di pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa  non puo'   avvenire   se non   con
          determinazione   dei principi    e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   La   legge   24   aprile   1998,  n.    128,    reca:
          "Disposizioni    per l'adempimento   di obblighi  derivanti
          dalla   appartenenza dell'Italia  alle  Comunita'  europee.
          (Legge comunitaria 1995-1997)".
            -    La    legge    6   febbraio   1996, n.   52,   reca:
          "Disposizioni  per l'adempimento   di   obblighi  derivanti
          dall'appartenenza    dell'Italia alle Comunita'   europee -
          legge comunitaria  1994". L'art.  35 della  suddetta  legge
          cosi' recita:
            "Art.    35     (Controlli   veterinari:     criteri   di
          delega).   -  1.   L'attuazione della  direttiva  93/118/CE
          del  Consiglio  sara'  informata  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
            a)  garantire il funzionamento  del sistema dei controlli
          veterinari assicurando che i contributi  riscossi coprano i
          costi effettivamente sostenuti   per    l'attuazione    dei
          controlli   e   delle   ispezioni  e utilizzando gli stessi
          per il potenziamento dei controlli medesimi;
            b)  evitare  qualsiasi  forma   di  doppia   imposizione,
          salva    la possibilita'  di riscuotere  un  contributo per
          la  lotta contro  le epizoozie individuandone  l'entita' da
          vincolare   alla       attuazione    dei    programmi    di
          epidemiosorveglianza ed eradicazione delle malattie;
            c)  individuare  i soggetti  obbligati ai versamenti  dei
          contributi comunitari;
            d)   evitare    qualsiasi   restituzione     diretta    o
          indiretta    dei contributi previsti, garantendo un normale
          regime di concorrenza;
            e)  prevedere    criteri   di    adeguamento    periodico
          dei  livelli contributivi ai costi effettivi".
            -  La direttiva 93/118/CE e' pubblicata in G.U.C.E. legge
          340 del 3l dicembre 1993.
            - La direttiva  85/73/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. legge
          32 del 5 febbraio 1985.
            - La direttiva 94/64/CE e' pubblicata  in G.U.C.E.  legge
          368 del 31 dicembre 1994.
            -  La  direttiva 95/24/CE e' pubblicata in G.U.C.E. legge
          243 dell'11 ottobre 1995.
            - La direttiva  96/17/CE e' pubblicata in G.U.C.E.  legge
          78 del 28 marzo 1996.
            -  La direttiva  96/43/CE e' pubblicata in G.U.C.E. legge
          162 del 1 luglio 1996.