stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 dicembre 1998, n. 426

Nuovi interventi in campo ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2017)
nascondi
vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2006
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
                 Interventi di bonifica e ripristino
                   ambientale dei siti inquinanti

  1.  Al  fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione
di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati,
ivi  compresi  aree  e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e
lagunari  in  concessione,  anche  in  caso  di loro dismissioni, nei
limiti  e  con i presupposti di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del
decreto   legislativo   5   febbraio   1997,   n.  22,  e  successive
modificazioni,  nonche'  per  gli impegni attuativi del protocollo di
Kyoto  sui  cambiamenti  climatici  di  cui  alla  deliberazione  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del
3  dicembre  1997,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio   1998,   del   piano   straordinario   di   completamento  e
razionalizzazione  dei  sistemi di collettamento e depurazione di cui
all'articolo  6  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  23  maggio  1997,  n. 135, e degli
accordi  e  contratti  di programma di cui all'articolo 25 del citato
decreto  legislativo  n.  22  del  1997,  sono  autorizzati limiti di
impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998,
di  lire  5.600  milioni  a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200
milioni  a  decorrere  dall'anno  2000.  Per le medesime finalita' e'
altresi'  autorizzata  la  spesa  di  lire 130.000 milioni per l'anno
2000;  per  gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di
cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3,  lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  2.  Alla  realizzazione  degli interventi di cui al comma 1 possono
concorrere  le  ulteriori risorse destinate dal CIPE al rinanziamento
di  progetti  di risanamento ambientale, nonche' quellc attribuite al
Ministero   dell'ambiente  in  sede  di  riprogrammazione  dei  fondi
disponibili  nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 19941999.
1999.
  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la
utilizzazione   delle   relative  risorse  finanziarie  il  Ministero
dell'ambiente  adotta,  d'intesa  con  la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  previo  parere  delle competenti Commissioni
parlamentari,   un  programma  nazionale  di  bonifica  e  ripristino
ambientale  dei  siti  inquinati,  che  individua  gli  interventi di
interesse   nazionale,   gli   interventi   prioritari,   i  soggetti
beneficiari,  i  criteri di finanziamento dei singoli interventi e le
modalita' di trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene
conto  dei limiti di accettabilita', delle procedure di riferimento e
dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17,
comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazionii'
  4.  Sono  considerati  primi  interventi  di  bonifica di interesse
nazionale  quelli  compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad
alto  rischio  ambientale  i  cui  ambiti sono perimetrati, sentiti i
comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri
di  cui all'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
    a) Venezia (Porto Marghera);
    b) Napoli orientale;
    c) Gela e Priolo;
    d) Manfredonia;
    e) Brindisi;
    f) Taranto;
    g) Cengio e Saliceto;
    h) Piombino;
    i) Massa e Carrara;
    l) Casal Monferrato;
    m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);
    n) Pitelli (La Spezia);
    o) Balangero;
    p) Pieve Vergonte.
    p-bis)   Sesto   San   Giovanni   (aree  industriali  e  relative
discariche);
    p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
    p-quater) Pioltello e Rodano.
    p-quinquies)   Brescia-Caffaro   (aree   industriali  e  relative
discariche da bonificare);
    p-sexies) Broni;
    p-septies) Falconara Marittima;
    p-octies) Serravalle Scrivia;
    p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
    p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
    p-undecies) aree del litorale vesuviano;
    p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
    p-terdecies) area industriale della Val Basento.
    p-quaterdecies)  area  del  territorio  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19 maggio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005.
  ((p-quinquiesdecies)   area   industriale   del   comune   di   cui
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
    p-sexiesdecies)  aree  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  14  aprile  1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995)).
  5.  Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al
comma  3,  determina  altresi'  le modalita' per il monitoraggio e il
controllo,  con  la  partecipazione  delle regioni interessate, delle
attivita'  di  realizzazione  delle opere e degli interventi previsti
nel  programma  stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per
la  revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi
comunque   disponibili,   assicurando   il  rispetto  dell'originaria
allocazione  regionale  delle  risorse.  Per  le  attivita' di cui al
presente  comma  il  Ministero  dell'ambiente  si avvale dell'Agenzia
nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente  (ANPA) e delle Agenzie
regionali  per  la  protezione  dell'ambiente  (ARPA).  6.  Gli  enti
territoriali  competenti, sulla base del programma di cui al comma 3,
sono  autorizzati  a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni
finanziarie  con  la  Cassa  depositi  e prestiti e altri istituti di
credito.  Le  regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di
apposita   rendicontazione   degli   enti   territoriali  competenti,
direttamcnte   agli   istituti   mutuanti   interessati  le  rate  di
ammortamento  per  capitale  e  interessi, avvalendosi delle quote di
limiti   di   impegno   rispettivamente   assegnate   dal   Ministero
dell'ambiente.
  7.  Nel  caso  di  cambio  di  destinazione, dei siti oggetto degli
interventi  di  messa  in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
ovvero di alienazione entro dieci anni dalIeffettuazione degli stessi
in   assenza   di  cambio  di  destinazione,  il  contributo  di  cui
all'articolo  17,  comma  6-bis,  del  decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n. 22, e successive modificazioni, e' restituito allo Stato in
misura  adeguata  all'aumento  di  valore  con  seguito  dall'area al
momento  del  cambio  di  destinazione,  ovvero  della  sua cessione,
rispetto   a   quello   dell'intervento   di  bonifica  e  ripristino
ambientale.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  verranno  determinati  i  criteri  e  le  modalita' della
restituzione.
  8.  All'articolo  17,  comma  1,  alinea, del decreto legislativo 5
febbraio  1997,  n.  22,  dopo le parole: "il Ministro dell'ambiente"
sono inserite le seguenti: "avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA),".
  9. All'articolo 17 del decreto legislaitivo 5 febbraio 1997, n. 22,
e  successive  modificazioni,  dopo  il  comma  15  sono  aggiunti  i
seguenti:
    "15-bis.  Il  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, emana un
decreto   recante   indicazioni   ed   informazioni  per  le  imprese
industriali,  consorzi  di imprese, cooperative, consorzi tra imprese
industriali  ed  artigiane  che  intendano  accedere  a  incentivi  e
finanziamenti  per  la  ricerca  e lo sviluppo di nuove tecnologie di
bonifica previsti dalla vigente legislazione.
    15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica,
rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti
contaminati da bonificare".
  10.  Il  decreto  del Ministro dell'ambiente di cui al comma 15-bis
dell'articolo  17  del  decrcto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22,
introdotto  dal  comma  9  del  presente  articolo,  e' emanato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  11.  All'articolo  17, comma 11, dcl decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Le predette
spese sono altresi' assistite da privilegio generale mobiliare ".
  12. All'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio  1997,  n.  22, dopo le parole: "priorita' degli interventi"
sono  aggiunte le seguenti: "basato su un criterio di valutazione del
rischio elaborato dall'ANPA ".
  13.  All'articolo  22,  comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22, e successive modificazioni, le parole: "entro un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni ".
  14.  All'articolo  57,  comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "  devono
conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal
termine  di  cui  all'articolo  33,  comma  6 " sono sostituite dalle
seguenti: " devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto
entro e non oltre il 31 dicembre 1998 ".
  15.  All'articolo  44,  comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  e  successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  "Ai  medesimi  fini  il ritiro, il trasporto e lo
stoccaggio  dei  beni  durevoli  da  parte dei rivenditori firmatari,
tramite  le  proprie  associazioni di categoria, dei citati accordi e
contratti  di  programma  non  sono  sottoposti  agli  obblighi della
comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei registri di carico
e   scarico,   della  compilazione  e  tenuta  dei  formulari,  della
preventiva  autorizzazione  e  della  iscrizione all'Albo di cui agli
articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto " .
  16.  All'articolo  11,  comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  e successive modificazioni, sono soppresse le parole:
"derivanti  dalle  lavorazioni  industriali  e  artigianali"  e  sono
aggiunte,  alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: "limitatamente
alla quantita' conferita ".
  17. All'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "5-bis.  Al  fine  di consentire l'avviamento ed il funzionamento
dell'attivita'  dell'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti, in attesa
dell'attuazione  di  quanto  disposto  al  comma 5, e' autorizzata la
spesa  di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita
unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente".
  18.   All'onere   di   cui   al   comma  17  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base  di  parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  per  l'anno  1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente. biente.
  19.  All'articolo  30,  comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 le parole da: "Le imprese che svolgono" fino a: "anche se
da  essi  prodotti  " sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese che
svolgono  attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
prodotti  da  terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti
pericolosi,  esclusi  i  trasporti  di  rifiuti  pericolosi  che  non
eccedano  la  quantita'  di  trenta chilogrammi al giorno o di trenta
litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti".
  20. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi
2  e  3,  il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con il Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, puo' determinare
con  proprio decreto l'entita' dei costi della raccolta differenziata
dei   rifiuti   di  imballaggio  a  carico  dei  produttori  e  degli
utilizzatori   ai  sensi  dell'articolo  49,  comma  10,  nonche'  le
condizioni  e  le modalita' di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei
produttori ".
  21.  All'articolo  42,  comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, la lettera c) e' abrogata.
  22.  All'articolo  48,  comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  sono  aggiunte,  in fine, le parole: ", i beni di cui
all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46".
  23. Fino al 1° gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra enti locali
e   gestori   del  servizio,  l'applicazione  e  la  riscossione  del
corrispettivo  della  raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani  sono  effettuate  dall'ente  locale  secondo  le disposizioni
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  24.  All'articolo  51,  comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  sono soppresse la parola: "propri" e le parole da: ",
ovvero effettuano" fino alla fine del comma.
  25.  All'articolo  51-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  5
febbraio  1997,  n.  22,  e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine,  il  seguente  periodo:  "Con  la  sentenza  di condanna per la
contravvenzione  di  cui al presente comma, o con la decisione emessa
ai  sensi  dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale, il
beneficio  della  sospensione  condizionale  della  pena  puo' essere
subordinato  alla  esecuzione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale".
  26.   Al  fine  di  consentire  il  completamento  delle  attivita'
assegnate  al  gruppo  tecnico  di  cui  all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge  25  marzo  1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23 maggio 1997, n. 135, e' autorizzata la spesa di lire
1.800 milioni per ciascuno degli anni l999 e 2000.
  27.  All'articolo  49,  comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",prevedendo
disposizioni  transitorie  per garantire la graduale applicazione del
metodo  normalizzato  e  della  tariffa ed il graduale raggiungimento
dell'integrale  copertura  dei  costi  del  servizio  di gestione dei
rifiuti urbani da parte dei comuni".
  28.  All'articolo  49,  comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  le  parole:  "1°  gennaio 1999" sono sostituite dalle
seguenti: "1° gennaio 2000".