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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1998, n. 424

Regolamento recante norme di esecuzione dei regolamenti comunitari sui controlli nell'ambito della politica comune della pesca.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-12-1998
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 25-12-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto il regolamento (CEE) n.  2847/93 del Consiglio del 12 ottobre
1993, che  istituisce un regime di  controllo applicabile nell'ambito
della politica comune della pesca;
  Visto il  regolamento (CE)  n. 686/97 del  Consiglio del  14 aprile
1997, che modifica il citato regolamento (CEE) n. 2847/93;
  Vista la  legge 14  luglio 1965, n.  963, recante  disciplina della
pesca ma rittima, e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 2  del decreto legislativo 4 giugno  1997, n. 143,
recante conferimento  alle regioni  delle funzioni  amministrative in
materia    di     agricoltura    e    pesca     e    riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale;
  Vista  la legge  17  febbraio 1982,  n. 41,  recante  Piano per  la
realizzazione  e  lo  sviluppo  della  pesca  marittima,  cosi'  come
modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;
  Visto  l'articolo 3  della legge  28 gennaio  1994, n.  84, recante
riordino  della  legislazione  in materia  portuale,  come  integrato
dall'articolo 2, comma 1, del  decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,
convertito, con modificazioni, dalla legge  23 dicembre 1996, n. 647,
recante  disposizioni  urgenti  per i  settori  portuale,  marittimo,
nonche' interventi per assicurare taluni collegamenti aerei;
  Considerati l'esperienza  acquisita nell'applicazione  del progetto
pilota ed  i risultati della favorevole  sperimentazione condotta dal
comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, del sistema di
controllo delle  unita' da pesca  via satellite (SCP),  previsto come
obbligatorio  dalla   citata  normativa  comunitaria   e  l'imminenza
dell'attivazione del centro di controllo della pesca (CCP) nazionale,
gia'  predisposto  ed  attivato  dal  predetto  comando  generale  ed
inserito  nel   maggior  sistema   di  controllo   della  navigazione
marittima;
  Ritenuta  la necessita'  di emanare  disposizioni regolamentari  al
fine di  designare l'autorita' competente responsabile  del centro di
controllo  della  pesca (CCP)  al  fine  di conformare  l'ordinamento
interno alle previsioni stabilite dai commi  7, 8 e 9 dell'articolo 1
del regolamento (CE) n. 686/97;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 1998;
  Sulla proposta del Ministro per  le politiche agricole, di concerto
con il Ministro dei trasporti e della navigazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il Ministro per le  politiche agricole, in qualita' di autorita'
nazionale responsabile, ai sensi del  paragrafo 8 dell'articolo 1 del
regolamento  (CE)  n.  686/97  del  Consiglio  del  14  aprile  1997,
determina le modalita' di concreta applicazione delle disposizioni di
cui  all'articolo 1,  paragrafi 7,  8  e 9,  del citato  regolamento,
d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
          Avvertenza:
            Il  testo dalle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, commma  3, del  testo unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di facilitare   la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali e' operato  il    rinvio.
          Restano  invariati    il  valore e   l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premese:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   Si   riporta  il  testo  dell'art.    2  del  decreto
          legisaltivo 4 giugno 1997, n. 143:
            "Art. 2 (Ministero per le politiche agricole).  -  1.  E'
          istituito  il  Ministero  per  le  politiche  agricole,  di
          seguito denominato Ministero, che costituisce    centro  di
          riferimento  degli  interessi    nazionali  in materia   di
          politiche  agricole, forestali  ed agroalimentari.   A  tal
          fine,  esso,  di  intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le  regioni e le  province  autonome
          di   Trento e di Bolzano, svolge  compiti  di  elaborazione
          e  coordinamento   delle   linee   di politica    agricola,
          agroindustriale    e forestale,   in   coerenza  con quella
          comunitaria.     Esso  svolge   altresi'   funzioni      di
          rappresentanza  degli  interessi    nazionali  nelle   sedi
          apposite comunitarie,  di cura delle  inerenti    relazioni
          internazionali,  ferme restando   le generali competenze di
          altri organi, di esecuzione  degli  obblighi  comunitari  e
          internazionali  riferibili  a livello statale, di  proposta
          in materia di funzioni   governative  di  coordinamento  ed
          indirizzo nelle materie di cui al presente decreto.
            2.   Ferme   restando,  fino  all'adozione  di  eventuali
          ulteriori decreti legislativi ai sensi   dell'arti  colo  1
          della   legge  15    marzo  1997,  n.    59,  e  fino  alla
          ristrutturazione   prevista  dal  capo  II  della  medesima
          legge,    le    attribuzioni   di   altre   amministrazioni
          centrali,  il Ministero  svolge,   altresi',   per   quanto
          gia'    di    competenza    del soppresso Ministero   delle
          risorse agricole, alimentari   e  forestali,  compiti    di
          disciplina    generale e  di coordinamento  nazionale nelle
          seguenti     materie:     scorte     e   approvvigionamenti
          alimentari;      tutela   della   qualita'   dei   prodotti
          agroalimentari; educazione alimentare  di  carattere    non
          sanitario;    ricerca    e   sperimentazione,   svolte   da
          istituti    e  laboratori    nazionali;  importazione    ed
          esportazione      dei   prodotti   agricoli  e  alimentari,
          nell'ambito  della   normativa   vigente;   interventi   di
          regolazione  dei    mercati;  regolazione delle   sementi e
          materiale       di     propagazione,       del      settore
          fitosanitario  e   dei fertilizzanti; registri  di varieta'
          vegetali, libri  genealogici del bestiame e libri nazionali
          dei      boschi   da  seme;  salvaguardia  e  tutela  delle
          biodiversita'  vegetali    e    animali,    dei  rispettivi
          patrimoni  genetici;   gestione    delle   risorse  ittiche
          marine     di    interesse  nazionale;      impiego      di
          biotecnologie   innovative    nel   settore agroalimentare;
          specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della
          legge   11   febbraio   1992,   n.   157;    grandi    reti
          infrastrutturali  di  irrigazione dichiarate   di rilevanza
          nazionale,  di cui alla  legge 8 novembre 1986, n.  752,  e
          al  decreto  legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
          modificazioni ed integrazioni.
            3. Spettano al Ministero i  compiti di  riconoscimento  e
          di sostegno delle  unioni,   delle  associazioni  nazionali
          e   degli  organismi nazionali di certificazione; spettano,
          altresi',    i   compiti   relativi:      agli      accordi
          interprofessionali   di   dimensione     nazionale;    alla
          dichiarazione       di       eccezionali         avversita'
          atmosferiche;    alla prevenzione   e   repressione   delle
          frodi  nella  preparazione  e  nel commercio  dei  prodotti
          agroalimentari    e   ad   uso   agrario;   alla  raccolta,
          elaborazione e diffusione di  dati e informazioni a livello
          nazionale,    ai  fini    anche    del sistema   statistico
          nazionale e  del rispetto degli obblighi comunitari.
            4. Il   Ministero  si  articola  in    non  piu'  di  tre
          dipartimenti,   cui  sono  preposti    dirigenti  generali,
          tenendo  conto    del  principio  della  rotazione    degli
          incarichi.   Con  regolamenti adottati  ai sensi  del comma
          4-bis  dell'articolo 17 della  legge 23  agosto 1988, n   .
          400,  introdotto dall'articolo 13,  comma 1, della legge 15
          marzo 1997, n.   59,   entro sei    mesi  dalla    data  di
          entrata  in   vigore del  presente decreto si provvede alla
          riorganizzazione degli uffici, anche al fine di  assicurare
          la  tutela degli   interessi italiani in sede comunitaria e
          internazionale,   nonche'  alla  razionalizzazione    degli
          organi    collegiali       esistenti,   anche      mediante
          soppressione, accorpamento  e riduzione degli stessi e  del
          numero dei componenti".
            -  Si  riporta    il  testo  dell'art. 3 della legge   28
          gennaio 1994, n.   84,   come   modificato  dall'art.    2,
          comma    1, del   decreto-legge   21 ottobre 1996,  n. 535,
          convertito dalla legge  23 dicembre  1996, n.  647:
            "Art.  3  (Costituzione  del    comando   generale    del
          Corpo    delle  capitanerie). - 1. L'Ispettorato   generale
          delle capitanerie di porto  e'    costituito  in    comando
          generale    del Corpo   delle capitanerie   di porto, senza
          aumento di organico  ne' di spese  complessive, dipende dal
          Ministero dei trasporti e  della navigazione nei limiti  di
          quanto  dispone  l'articolo 3  del decreto  legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato  31  marzo  1947,  n.  396,  e
          svolge  le  attribuzioni di cui al regio dereto 19 febbraio
          1940,  n. 194, e successive modificazioni ed  integrazioni;
          esercita  altresi'  le  competenze  in materia di sicurezza
          della     navigazione    attribuite  al    Ministero    dei
          trasporti e  della navigazione. Il  Ministero dell'ambiente
          si avvale  delle capitanerie di porto".
            -   Si riporta   il testo   dei paragrafi   7,  8    e  9
          dell'art.  1   del regolamento (CE) n. 686/97 del Consiglio
          del 14 aprile 1997:
            "7. Gli  Stati membri istituiscono  e fanno funzionare  i
          centri  di  controllo della  pesca, in  appresso denominati
          "CCP",   incaricati di sorvegliare   le  attivita'    e  lo
          sforzo  di  pesca. I  CCP entrano  in funzione non oltre il
          30 giugno 1998.
            Il CCP  di ogni  Stato membro sorveglia    i  pescherecci
          battenti  la  propria  bandiera, a prescindere dalle  acque
          nelle quali essi operano  o  dal    porto  nel  quale    si
          trovano,  nonche'  i    pescherecci  comunitari battenti la
          bandiera  di altri Stati membri e quelli   dei Paesi  terzi
          cui   si   applica   il   SCP   che   operano  nelle  acque
          soggette  alla sovranita' o alla giurisdizione dello  Stato
          membro stesso.
            8.    Lo Stato  membro di  bandiera designa  le autorita'
          competenti responsabili del CCP e  adotta  i  provvedimenti
          necessari  per  garantire che il  proprio CCP  disponga del
          personale adeguato,  nonche' degli impianti  informatici  e
          dei   programmi   informatici   necessari   per  consentire
          l'elaborazione  automatica   e la  trasmissione elettronica
          dei  dati. Gli  Stati   membri attuano   le procedure    di
          backup  e    di ripristino necessarie in caso di guasto del
          sistema.
            Un CCP puo'  essere  gestito  in  comune  da  piu'  Stati
          membri.
            9.  Lo  Stato  membro  di  bandiera    adotta  le  misure
          necessarie per far si' che i   dati  trasmessi  dai  propri
          pescherecci  a   cui si applica il SCP vengano registrati e
          conservati,  su supporto informatico, per un periodo di tre
          anni.
            Lo Stato membro costiero adotta  le misure necessarie per
          garantire che i dati trasmessi dai pescherecci battenti  la
          bandiera  di un altro Stato  membro  o di  un  Paese  terzo
          cui  si  applica  lo SCP   siano registrati  e  conservati,
          su supporto informatico, per  un periodo di tre anni.
            La    Commissione    ha    accesso    a  questi   archivi
          informatizzati   su richiesta specifica.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 37".
            - Si riporta  il testo dell'art 17, comma 1,  della legge
          23  agosto  1988, n. 400, come modificato  dall'art. 74 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed    il   funzionamento    delle
          amministazioni  pubbliche  secondo  le disposizioni dettate
          dalla legge".
           Nota all'art. 1:
            - Il testo dei paragrafi 7,  8    e  9  dell'art.  1  del
          regolamento  (CE)  n. 686/97   del Consiglio del 14  aprile
          1997 e' riportato  nelle note alle premesse.