stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 novembre 1998, n. 418

Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-12-1998
nascondi
Testo in vigore dal: 19-12-1998
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'articolo  17, comma  10, della legge  27 dicembre  1997, n.
449, il  quale dispone  che con decreto  del Ministro  delle finanze,
sentita  la conferenza  permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le
regioni e le province autonome di  Trento e di Bolzano, previo parere
delle   commissioni  parlamentari   competenti,  sono   stabilite  le
modalita' con  le quali le  regioni a statuto ordinario,  svolgono la
riscossione, l'accertamento, il  recupero, i rimborsi, l'applicazione
delle sanzioni  ed il contenzioso amministrativo  relativo alle tasse
automobilistiche non erariali, funzioni alle stesse regioni a statuto
ordinario demandate  a decorrere  dal 1  gennaio 1999,  e che  con lo
stesso  o  con  separato  decreto  e' approvato  lo  schema  tipo  di
convenzione  con  la  quale  le regioni  possono  affidare  a  terzi,
mediante procedure  ad evidenza pubblica, l'attivita'  di controllo e
riscossione delle tasse automobilistiche;
  Visto   l'articolo  118,   comma   terzo,   seconda  parte,   della
Costituzione,  in   osservanza  del   quale  le   regioni  esercitano
normalmente   le  loro   funzioni  amministrative   delegandole  alle
province,  ai comuni  o ad  altri enti  locali o  valendosi dei  loro
uffici;
  Visto l'articolo  17, comma  14, della legge  27 dicembre  1997, n.
449,  che  ha prorogato  fino  al  31  dicembre 1998  la  convenzione
stipulata fra il  Ministero delle finanze e l'ACI,  e considerato che
per  il passaggio  dalle attuali  modalita' di  gestione a  quelle da
realizzarsi in  via definitiva dalle regioni  e' necessario prevedere
una fase transitoria;
  Considerato  che  nelle regioni  a  statuto  speciale, le  funzioni
demandate  alle regioni  a  statuto ordinario  restano di  competenza
statale e  che, scadendo il  31 dicembre  1998 la convenzione  tra il
Ministero  delle finanze  e l'ACI,  il Ministero  delle finanze  deve
provvedere direttamente  alla riscossione e al  controllo delle tasse
automobilistiche a  norma dell'articolo  4, primo comma,  del decreto
del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
  Considerate   le  modifiche   apportate  al   regime  delle   tasse
automobilistiche dell'articolo  17 della  legge 27 dicembre  1997, n.
449, con effetto dal 1 gennaio 1998;
  Sentita la  conferenza permanente per  i rapporti tra lo  Stato, le
regioni e le  province autonome di Trento e Bolzano  nella seduta del
30 luglio 1998;
  Visti i prescritti pareri delle commissioni parlamentari del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, emessi, rispettivamente
in data 17 settembre 1998 e 15 settembre 1998;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali con nota n.
6481 dell'8 ottobre 1998;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;
  Vista la nota  n. 3-4993M/UCL del 5 novembre 1998,  con la quale e'
stata  effettuata la  comunicazione al  Presidente del  Consiglio dei
Ministri, prevista dall'articolo  17, comma 3, della  legge 23 agosto
1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
             Tasse oggetto del trasferimento di funzioni
  1. Il trasferimento di funzioni previsto dal comma 10 dell'articolo
17, della legge 27 dicembre 1997,  n. 449, ha per oggetto le seguenti
tasse automobilistiche  attribuite per intero alle  regioni a statuto
ordinario con l'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504:
  a)  la tassa  automobilistica, disciplinata  dal testo  unico delle
leggi  sulle   tasse  automobilistiche  approvato  con   decreto  del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
  b)  la soprattassa  diesel, istituita  con decreto-legge  8 ottobre
1976, n. 691, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 novembre
1976,  n. 786,  relativa alle  autovetture e  gli autoveicoli  per il
trasporto promiscuo di  persone e cose non  aventi le caratteristiche
tecniche  indicate nell'articolo  65, comma  5, del  decreto-legge 30
agosto 1993,  n. 331, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 29
ottobre 1993, n. 427.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Si  riporta il  testo del  comma 10 dell'art.  17 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante:   "Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica".
            "10.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1999 la riscossione,
          l'accertamento,   il      recupero,       i       rimborsi,
          l'applicazione    delle    sanzioni    ed    il contenzioso
          amministrativo  relativo alle tasse   automobilistiche  non
          erariali    sono  demandati    alle    regioni  a   statuto
          ordinario e  sono svolti  con le  modalita' stabilite   con
          decreto   del Ministro  delle finanze sentita la conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di Trento e di Bolzano, da emanare entro
          sei  mesi  dalla data di   entrata in vigore della presente
          legge,  previo  parere   delle   commissioni   parlamentari
          competenti.
            Con  lo  stesso  o  con  separato decreto e' approvato lo
          schema tipo di convenzione   con   la   quale   le  regioni
          possono    affidare    a    terzi,  mediante procedure   ad
          evidenza pubblica, l'attivita'  di controllo e  riscossione
          delle  tasse automobilistiche.   La riscossione coattiva e'
          svolta a norma del decreto del Presidente della  Repubblica
          28 gennaio 1988, n. 43".
            -    L'art.   118, terzo   comma,   seconda  parte, della
          Costituzione, prevede  che  la regione  puo'  valersi,  per
          l'esercizio   della   sua funzione amministrativa,    degli
          uffici delle province,  dei comuni, o di altri enti locali.
            -  Si  riporta  il testo del  comma 14 dell'art. 17 della
          citata legge 27 dicembre 1997, n. 449:
            "14.  La convenzione  stipulata tra  il Ministero   delle
          finanze    e l'Automobile  club  d'Italia,  prorogata  fino
          al  31  dicembre   1997 dall'art. 3,   comma  139,    della
          legge    23  dicembre    1996,  n.    662, e' ulteriormente
          prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con  le
          disposizioni di cui ai commi 11 e 12".
            -  Si riporta   il testo del comma primo dell'art.  4 del
          testo unico delle leggi    sulle  tasse    automobilistiche
          approvato  con    decreto del Presidente della Repubblica 5
          febbraio 1953, n. 39:
            "Il pagamento  della tassa  di circolazione deve   essere
          effettuato presso gli uffici del registro".
            -  Si riporta   il testo dell'art. 17 della citata  legge
          27 dicembre  1997,  n.    449,  per  quanto    concerne  le
          modifiche    apportate        al    regime    delle   tasse
          automobilistiche:
            "Art.  17  (Disposizioni  tributarie  in     materia   di
          veicoli). - 1.-10.  (Omissis).
            11.   I   tabaccai   possono      riscuotere   le   tasse
          automobilistiche previa adesione  all'apposita  convenzione
          tipo,    da   approvare, sentita   la conferenza permanente
          per i rapporti fra  lo Stato, le regioni    e  le  province
          autonome    di  Trento  e    di  Bolzano, con decreto   del
          Ministro delle   finanze.  Tale    convenzione   disciplina
          le     modalita'      di  collegamento  telematico  con  il
          concessionario della riscossione  e  di  riversamento    al
          concessionario    stesso    delle    somme     riscosse   e
          determina il  compenso spettante ai tabaccai  per  ciascuna
          operazione  di  versamento nonche'   le garanzie che devono
          essere  prestate per lo svolgimento dell'attivita'.
            12. Entro dieci mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge, tenuto  conto delle previsioni  del
          comma 10, con  decreto del Presidente  del   Consiglio  dei
          Ministri,   sentita    la   conferenza permanente  per    i
          rapporti    fra  lo    Stato,  le   regioni e   le province
          autonome di Trento e di Bolzano,  e' disciplinato  in  modo
          uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni.
            13.  I  commi  da  163 a 167   dell'art. 3 della legge 28
          dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
            14.-39. (Omissis)".
            - Si riporta il   testo dei commi 3 e  4  dell'art.    17
          della  legge  23  agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I  regolamenti     ministeriali      e
          interministeriali  non  possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti  al visto
          ed alla  regisazione  della Corte  dei conti  e  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
           Note all'art. 1:
            -  Per    l'art.  17, comma 10,   della legge 27 dicembre
          1997, n. 449, vedi nelle note alle premesse.
            -  Si riporta   il testo   dell'art.   23  del    decreto
          legislativo  30 dicembre 1992,  n. 504, recante:  "Riordino
          della  finanza  degli enti territoriali  a norma  dell'art.
          4  della legge  23 ottobre  1992, n.  421":
            "Art.  23    (Attribuzioni  alle  regioni     a   statuto
          ordinario).  -    1.  A decorrere dal 1   gennaio 1993 alle
          regioni a  statuto ordinario, gia' titolari  di  una  parte
          della  tassa  automobilistica,  ai sensi dell'art.  4 della
          legge 16 maggio  1970, n.  281, come sostituito   dall'art.
          5  della  legge  14    giugno  1990, n. 158, e   successive
          modificazioni, con riferimento  ai   pagamenti   effettuati
          dall'anzidetta   data,  sono attribuite:
            a)    l'intera tassa   automobilistica, disciplinata  dal
          testo  unico approvato  con decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   5      febbraio  1953,  n.  39,  e  successive
          modificazioni;
            b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli  azionati
          con  motore  diesel,   istituita   con il  decreto-legge  8
          ottobre 1976,  n.  691, convertito con modificazioni, dalla
          legge  30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni;
            c)  la tassa   speciale   per i   veicoli alimentati    a
          G.P.L.  o    gas metano, istituita   dalla legge 21  luglio
          1984, n. 362,  e successive modificazioni.
            2.   I   tributi   di   cui    al  comma    1    assumono
          rispettivamente   la denominazione di tassa automobilistica
          regionale, soprattassa annuale regionale e  tassa  speciale
          regionale  e si   applicano ai  veicoli ed agli  autoscafi,
          soggetti   nelle    regioni   a   statuto    speciale    ai
          corrispondenti  tributi    erariali  in   esse vigenti, per
          effetto della loro iscrizione   nei  rispettivi    pubblici
          registri  delle    province di ciascuna  regione a  statuto
          ordinario, come   previsto dall'art.    5,  comma  31,  del
          decreto-legge  30  dicembre  1982,  n. 953, convertito, con
          modificazioni,  nella legge  28 febbraio  1983, n.   53,  e
          successive  modifiche.  La tassa automobilistica  regionale
          si applica altresi'  ai  ciclomotori,    agli    autoscafi,
          diversi  da quelli  da  diporto,  non iscritti nei pubblici
          registri  ed  ai  motori  fuoribordo  applicati agli stessi
          autoscafi, che appartengono   a  soggetti  residenti  nelle
          stesse   regioni.  Sono  comprese  nel  suddetto    tributo
          regionale anche le tasse fisse   previste dalla   legge  21
          maggio  1955, n.  463, e  successive modificazioni.
            3.    Dall'ambito di  applicazione del  presente capo  e'
          esclusa      la   disciplina   concernente      la    tassa
          automobilistica  relativa    ai  veicoli  ed   autoscafi in
          temporanea  importazione i  quali  restano ad  ogni effetto
          soggetti alle norme statali che regolano la materia.
            4. Continua ad essere acquisito  al bilancio dello  Stato
          il  gettito  derivante  dalla addizionale   del 5 per cento
          istituita  con l'art. 25 della legge  24 luglio   1961,  n.
          729,  e    quello  relativo    alla tassa speciale erariale
          annuale istituita con l'art. 7 del decreto-legge 13  maggio
          1991,  n.  151,  convertito,  con modifiche, nella legge 12
          luglio 1991, n. 202.
            5.  Sono a  carico delle  regioni  i rimborsi    relativi
          ai    tributi  regionali  di cui al precedente comma  1. Le
          istanze vanno prodotte ai competenti uffici  della  regione
          che disporranno il  rimborso, ferma restando  la competenza
          delle Intendenze  di Finanza  per i  tributi erariali".
            -    Il   testo   unico     delle   leggi   sulle   tasse
          automobilistiche, approvato  con decreto   del   Presidente
          della    Repubblica  5   febbraio 1953,   n. 39,  e'  stato
          pubblicato   nel   supplemento  ordinario    alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1953.
            -    Il    decreto-legge    8   ottobre 1976,   n.   691,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 270 del  9 ottobre
          1976, e'  stato convertito, con modificazioni,  dalla legge
          30 novembre  1976, n.   786, recante:    "Modificazioni  al
          regime  fiscale  di  alcuni  prodotti petroliferi e del gas
          metano per autotrazione".
            - Si riporta il  testo  del  comma  5  dell'art.  65  del
          decreto-legge  30  agosto  1993,   n. 331, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge 29 ottobre 1993, n. 427:
            "5.    Per    le    autovetture,    nonche'    per    gli
          autoveicoli   per   il trasporto promiscuo di persone e  di
          cose, nuovi  di  fabbrica  azionati  con  motore    diesel,
          immatricolati  per  la prima volta dal  3 febbraio 1992  al
          31  dicembre  1994 ed  approvati con   i   seguenti  limiti
          di  emissione  espressi in  grammi/chilometro: CO  2,72  HC
          X  NO +  0,97 particolato  0,14, nonche'  secondo le  altre
          modalita'  previste dal decreto del  Ministro dell'ambiente
          28 dicembre  1991, pubblicato nel  supplemento    ordinario
          alla    Gazzetta Ufficiale   n. 4   del 7  gennaio 1992, di
          recepimento della direttiva 91/441/CEE,  il primo pagamento
          delle tasse automobilistiche  di cui alla tariffa   annessa
          alla   legge   27   maggio   1959,  n.  356,  e  successive
          modificazioni, e quelli relativi ai due  successivi periodi
          annuali  devono essere effettuati  per gli  stessi  periodi
          stabiliti  dal  decreto    del  Ministro delle   finanze 25
          novembre  1985, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale    n.
          284  del   3 dicembre 1985, per i corrispondenti  veicoli a
          benzina. Per i periodi cui tali  pagamenti  si  riferiscono
          non  e'  dovuta  la  soprattassa  di  cui  all'art.  8  del
          decreto-legge 8   ottobre 1976,  n.  691,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 30  novembre 1976,  n. 786,  e
          successive modificazioni. La   sussistenza dei    requisiti
          tecnici    sopra indicati deve essere annotata  nella carta
          di circolazione  del    veicolo;  se  la  carta          di
          circolazione        non     e'      rilasciata     all'atto
          dell'immatricolazione, la  stessa annotazione deve   essere
          effettuata  anche    nel  foglio    di  via,    da  esibire
          all'ufficio incaricato  della riscossione.  Le  autovetture
          nonche'    gli  autoveicoli  per  il trasporto promiscuo di
          persone e di  cose muniti   di impianto che    consente  la
          circolazione  mediante  l'alimentazione del  motore con gas
          di petrolio liquefatto nonche' con gas metano, con data  di
          iscrizione  sulla  carta di   circolazione    del   veicolo
          che  attesti   l'avvenuto  collaudo dell'impianto stesso in
          una data compresa  tra il 2 maggio 1993 ed il  31  dicembre
          1994,  sono  esenti dalla  tassa speciale di cui alla legge
          21 luglio 1984,  n. 362, e successive modificazioni, per  i
          primi tre periodi  annuali    di  pagamento    delle  tasse
          automobilistiche,  nonche'  per    eventuali  periodi   per
          i  quali   siano  dovuti   pagamenti integrativi".