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DECRETO LEGISLATIVO 23 ottobre 1998, n. 410

Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77, e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-12-1998
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 15-12-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo  9, comma  7-bis, della legge  15 maggio  1997, n.
127,  introdotto dall'articolo  2, comma  22, della  legge 16  giugno
1998,  n. 191,  che ha  delegato il  Governo ad  emanare disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n.
77,  e  15  settembre  1997,   n.  342,  in  materia  di  ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
  Visto  il  decreto legislativo  11  giugno  1996,  n. 336,  che  ha
apportato disposizioni correttive al  decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 settembre 1998;
  Acquisito il parere della  Conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito il  parere della competente commissione  del Senato della
Repubblica;
  Considerato che le competenti  commissioni riunite della Camera dei
deputati  non  hanno  espresso  formalmente nei  termini  il  proprio
parere;
  Acquisito il  parere delle sezioni  riunite della Corte  dei conti,
reso in data 19 ottobre 1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 1998;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed
il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 3 del decreto  legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  " 1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
sono  disciplinati l'organizzazione  del servizio  finanziario, o  di
ragioneria  o qualificazione  corrispondente,  secondo le  dimensioni
demografiche  e   l'importanza  economicofinanziaria   dell'ente.  Al
servizio e'  affidato il  coordinamento e la  gestione dell'attivita'
finanziaria.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  L'art. 9,   comma   7-bis, della   legge  15    maggio
          1997,  n.    127, recante:    "Misure    urgenti    per  lo
          snellimento      dell'attivita'  amministrativa    e    dei
          procedimenti   di   decisione  e di  controllo", introdotto
          dall'art. 2, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n.  191,
          recante:  "Modifiche  ed integrazioni alle   leggi 15 marzo
          1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127,   nonche'  norme  in
          materia  di  formazione del personale   dipendente    e  di
          lavoro  a    distanza   nelle   pubbliche  amministrazioni.
          Disposizioni    in    materia  di    edilizia   scolastica"
          (Gazzetta Ufficiale 20 giugno  1998, n. 110/L,  supplemento
          ordinario) cosi' recita:
            "7-bis.   Disposizioni  integrative   e   correttive  del
          decreto  legislativo  emanato  ai sensi del comma 1 possono
          essere adottate, con il rispetto dei  medesimi  principi  e
          criteri  direttivi  e  con  le stesse procedure,   entro un
          anno  dalla  data di  entrata  in vigore  dello stesso".
            -  Il   decreto  legislativo    11  giugno    1996,    n.
          336,      reca:     "Disposizioni  correttive  del  decreto
          legislativo 25 febbraio 1995, n.   77,    in  materia    di
          ordinamento  finanziario e  contabile degli  enti locali".
            -  Il  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione  ed  ampliamento    delle  attribuzioni  della
          Conferenza    permanente  per  i  rapporti tra lo Stato, le
          regioni   e le province autonome di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione,  per   le materie ed  i compiti  di interesse
          comune delle regioni, delle province  e dei comuni, con  la
          Conferenza Statocitta' ed autonomie locali".
           Nota all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art  3  del    decreto  legislativo 25
          febbraio  1995,  n.    77,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente:
            "Art.     3  (Servizio    finanziario).  -   1.  Con   il
          regolamento sull'ordinamento   degli   uffici    e      dei
          servizi      sono     disciplinati  l'organizzazione    del
          servizio    finanziario,    o    di       ragioneria      o
          qualificazione   corrispondente,    secondo  le  dimensioni
          demografiche e l'importanza economicofinanziaria dell'ente.
          Al servizio e' affidato  il  coordinamento  e  la  gestione
          dell'attivita' finanziaria.
            2. E'  consentito stipulare apposite  convenzioni tra gli
          enti  per  assicurare  il  servizio  a  mezzo  di strutture
          comuni.
            3. Il  responsabile del   servizio finanziario    di  cui
          all'art. 55, comma 5,  della legge  8 giugno  1990, n. 142,
          si  identifica   con il responsabile del  servizio o con  i
          soggetti preposti   alle eventuali  articolazioni  previste
          dal regolamento di contabilita'.
            4.    Il   responsabile   del   servizio finanziario,  di
          ragioneria    o  qualificazione      corrispondente,     e'
          preposto      alla    verifica      di  veridicita'   delle
          previsioni    di  entrata    e  di    compatibilita'  delle
          previsioni  di    spesa,  avanzate   dai vari   servizi, da
          iscriversi nel  bilancio  annuale  o  pluriennale  ed  alla
          verifica   periodica  dello  stato  di  accertamento  delle
          entrate e di impegno delle spese.
            5.  Il    regolamento  di  contabilita'    disciplina  le
          modalita'    con  le  quali  vengono  resi    i  pareri  di
          regolarita'  contabile sulle proposte di  deliberazione   e
          di     determinazione     dei    soggetti  abilitati.    Il
          responsabile   del  servizio    finanziario  effettua    le
          attestazioni    di copertura   della spesa   in   relazione
          alle disponibilita'  effettive esistenti negli stanziamenti
          di spesa e, quando occorre, in relazione  allo  stato    di
          realizzazione  degli  accertamenti    di  entrata vincolata
          secondo quanto previsto dal regolamento di contabilita'.
            6.  Il  regolamento   di   contabilita'   disciplina   le
          segnalazioni  obbligatorie    dei      fatti    e     delle
          valutazioni   del  responsabile finanziario    al    legale
          rappresentante  dell'ente,   al  consiglio dell'ente  nella
          persona    del     suo   presidente,   al   segretario   ed
          all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle
          entrate o delle  spese correnti  evidenzi il    costituirsi
          di   situazioni -  non compensabili  da   maggiori  entrate
          o   minori  spese  -   tali  da pregiudicare gli  equilibri
          del  bilancio.  In ogni caso la segnalazione e'  effettuata
          entro  sette   giorni dalla   conoscenza   dei fatti.    Il
          consiglio  provvede  al  riequilibrio a norma dell'art. 36,
          entro trenta giorni dal  ricevimento della    segnalazione,
          anche su  proposta della giunta comunale.
            7.  Lo    stesso regolamento prevede  l'istituzione di un
          servizio  di  economato,  cui      viene   preposto      un
          responsabile,    per  la   gestione di cassa delle spese di
          ufficio di non rilevante ammontare".