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LEGGE 23 novembre 1998, n. 407

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore della legge: 11-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal: 19-7-2020
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre  1990,
n. 302, le parole:  "non  inferiore  ad  un  quarto  della  capacita'
lavorativa" sono soppresse. Per l'attuazione del  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di  lire
95 milioni a decorrere dall'anno 1999. 
  2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, come modificato dal comma 1 del presente  articolo,  nonche'  il
coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico
qualora siano gli unici superstiti,  dei  soggetti  deceduti  o  resi
permanentemente  invalidi  godono   del   diritto   al   collocamento
obbligatorio  di  cui  alle  vigenti  disposizioni  legislative,  con
precedenza rispetto ad  ogni  altra  categoria  e  con  preferenza  a
parita' di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma,  compresi
coloro che svolgono gia' un'attivita' lavorativa, le  assunzioni  per
chiamata diretta  sono  previste  per  i  profili  professionali  del
personale contrattualizzato del comparto  Ministeri  fino  all'ottavo
livello retributivo. Ferme  restando  le  percentuali  di  assunzioni
previste dalle vigenti disposizioni, per i  livelli  retributivi  dal
sesto all'ottavo le assunzioni, da  effettuarsi  previo  espletamento
della prova di idoneita' di  cui  all'articolo  32  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  come  sostituito
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per  cento  del
numero di vacanze nell'organico. Alle assunzioni di cui  al  presente
comma non si applica la quota di  riserva  di  cui  all'articolo  18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. (4) (8) ((12)) 
  3. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il  comma  1
e' sostituito dal seguente: 
 "1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli  interessati  devono
presentare apposita domanda". 
  4. All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990,  n.  302,
il secondo periodo e' soppresso. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 16 gennaio 2003, n. 3 ha disposto (con l'art.  34,  comma  1)
che "Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2,  della  legge
23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese  al
coniuge e ai figli superstiti,  ovvero  ai  genitori  o  ai  fratelli
conviventi e a carico qualora unici superstiti, del  personale  delle
Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia   deceduto   o   divenuto
permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite  o  lesioni
di natura violenta riportate nello svolgimento di attivita' operative
a causa di atti delittuosi commessi da terzi". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 11 marzo 2011, n. 25 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)  che
"Il quarto periodo  del  comma  2  dell'articolo  1  della  legge  23
novembre 1998, n. 407,  introdotto  dall'articolo  5,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta  nel  senso  che  il
superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18,  comma  2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in  ogni  caso
avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto  dei  limiti
delle assunzioni consentite dalla normativa  vigente  per  l'anno  di
riferimento  e  che  resta  comunque   ferma   l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.  68,
e successive modificazioni, in materia di assunzioni  obbligatorie  e
quote di riserva in quanto  ad  esclusivo  beneficio  dei  lavoratori
disabili". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art.  16-bis,  comma  1)
che "L'applicazione delle  disposizioni  dell'articolo  1,  comma  2,
della legge 23 novembre 1998, n.  407,  e'  estesa  ai  medici,  agli
operatori sanitari, agli infermieri, ai  farmacisti,  agli  operatori
socio-sanitari nonche' ai  lavoratori  delle  strutture  sanitarie  e
socio-sanitarie impegnati nelle azioni  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che  durante  lo  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il  31  gennaio  2020
abbiano  contratto,  in  conseguenza   dell'attivita'   di   servizio
prestata,  una  patologia  alla  quale  sia  conseguita  la  morte  o
un'invalidita' permanente per effetto, diretto o come  concausa,  del
contagio da COVID-19".