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LEGGE 23 novembre 1998, n. 405

Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-1998
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Testo in vigore dal: 10-12-1998
  La  Camera  dei  deputati  e   il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il comma  1 dell'articolo 633 del codice di  procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  "  1. La  richiesta di  revisione e'  proposta personalmente  o per
mezzo di  un procuratore speciale. Essa  deve contenere l'indicazione
specifica  delle ragioni  e delle  prove che  la giustificano  e deve
essere  presentata, unitamente  a eventuali  atti e  documenti, nella
cancelleria della corte  di appello individuata secondo  i criteri di
cui all'articolo 11".
  2. Al comma 2 dell'articolo 634  del codice di procedura penale, il
secondo periodo e' sostituito dal  seguente: "In caso di accoglimento
del ricorso, la  Corte di cassazione rinvia il  giudizio di revisione
ad  altra corte  di  appello  individuata secondo  i  criteri di  cui
all'articolo 11".
  La  Camera  dei  deputati  e   il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il comma  1 dell'articolo 633 del codice di  procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  "  1. La  richiesta di  revisione e'  proposta personalmente  o per
mezzo di  un procuratore speciale. Essa  deve contenere l'indicazione
specifica  delle ragioni  e delle  prove che  la giustificano  e deve
essere  presentata, unitamente  a eventuali  atti e  documenti, nella
cancelleria della corte  di appello individuata secondo  i criteri di
cui all'articolo 11".
  2. Al comma 2 dell'articolo 634  del codice di procedura penale, il
secondo periodo e' sostituito dal  seguente: "In caso di accoglimento
del ricorso, la  Corte di cassazione rinvia il  giudizio di revisione
ad  altra corte  di  appello  individuata secondo  i  criteri di  cui
all'articolo 11".