stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n. 396

Regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole regionali ed interregionali, a norma dell'articolo 17, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 4-12-1998
al: 18-2-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  17, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 15 maggio
1997, n. 127;
  Ravvisata   l'esigenza   di   disciplinare   l'organizzazione,   il
funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la
formazione   e   la  specializzazione  di  dirigenti  della  pubblica
amministrazione locale e delle scuole regionali ed interregionali;
  Sentite le organizzazioni sindacali di categoria;
  Acquisito  il  parere  della  conferenza  Statocitta'  ed autonomie
locali, espresso nella seduta del 26 febbraio 1998;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 ottobre 1998;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri  per  la  funzione  pubblica  e  gli  affari regionali e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
        Compiti della Scuola superiore per la formazione e la
 specializzazione di dirigenti della pubblica amministrazione locale
             e delle scuole regionali ed interregionali.

  1.  La  Scuola superiore per la formazione e la specializzazione di
dirigenti   della   pubblica   amministrazione   locale,  di  seguito
denominata "Scuola", prevista dall'articolo 17, comma 77, della legge
15   maggio   1997,   n.  127,  di  seguito  denominata  "legge",  e'
disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento.
  2.  La Scuola dispone di una propria sede, individuata dall'Agenzia
autonoma   per   la  gestione  dell'albo  dei  segretari  comunali  e
provinciali,  di seguito denominata "Agenzia", nonche' di personale e
di attrezzature per il suo autonomo funzionamento.
  3. La Scuola cura:
  a)  la  formazione professionale dei segretari comunali ai fini del
rilascio  dell'abilitazione  di  cui all'articolo 17, comma 77, della
legge;
  b) i corsi di specializzazione e le relative prove selettive per il
conseguimento   della   idoneita'  a  segretario  generale,  prevista
dall'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 4
dicembre 1997, n. 465;
  c) il perfezionamento e l'aggiornamento professionale dei segretari
comunali e provinciali;
  d)  la  formazione  permanente, l'aggiornamento professionale ed il
perfezionamento di dirigenti della pubblica amministrazione locale;
  e)  l'elaborazione di studi e ricerche, con particolare riferimento
alle tematiche relative agli enti locali.
  4.  L'attivita'  di  formazione dei segretari comunali, consistente
nell'organizzazione del corso, nell'esame di idoneita' e nel rilascio
dell'abilitazione,  puo' essere svolta anche mediante convenzione con
la  Scuola  superiore  dell'amministrazione  dell'interno,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 77, terzo periodo, della legge.
  5. Le scuole regionali ed interregionali previste dall'articolo 17,
comma  79,  della legge svolgono i compiti di cui al comma 3, lettere
c), d), e).
  6. Nel rispetto della normativa vigente le attivita' di formazione,
aggiornamento  e  perfezionamento  danno  luogo al rilascio di titoli
attestanti il superamento dei corsi e dei seminari svolti ed il grado
di  profitto conseguito, esprimendolo con un giudizio sintetico anche
numerico.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto, della    Costituzione,
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il    testo  dell'art.  17,  comma   1, della legge 23
          agosto 1988, n.   400   (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione   e     il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
            e)  l'organizzazione  del  lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
            - Il  testo dell'art.  17, commi 77,  78, 79 e  80, della
          legge  15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo), e' il seguente:
            "77.  Il  numero complessivo degli  iscritti all'albo non
          puo' essere superiore al    numero  dei  comuni    e  delle
          province   ridotto     del  numero  delle  sedi  unificate,
          maggiorato  di una percentuale determinata  ogni  due  anni
          dal consiglio di amministrazione  dell'Agenzia e funzionale
          all'esigenza   di garantire  una  adeguata opportunita'  di
          scelta   da parte   dei sindaci   e dei    presidenti    di
          provincia.    Resta ferma   la facolta'   dei   comuni   di
          stipulare   convenzioni   per   l'ufficio    di  segretario
          comunale  comunicandone l'avvenuta costituzione all'agenzia
          regionale.   L'iscrizione  all'albo   e'   subordinata   al
          possesso  dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore
          per la formazione e la   specializzazione   dei   dirigenti
          della    pubblica   amministrazione locale  ovvero    dalla
          sezione       antonoma    della       Scuola      superiore
          dell'amministrazione    dell'interno di   cui al  comma 79.
          Al relativo corso si accede mediante concorso  nazionale  a
          cui  possono  partecipare i  laureati   in  giurisprudenza,
          scienze  politiche,   economia  e commercio.
            78.   Con regolamento   da   emanarsi   entro tre    mesi
          dalla  data  di entrata in vigore della presente  legge, ai
          sensi dell'art. 17, comma 2,  della legge  23 agosto  1988,
          n.  400, su  proposta del  Ministro competente sentite   le
          organizzazioni    sindacali e  le rappresentanze degli enti
          locali e salvo  quanto previsto dalla presente legge,  sono
          disciplinati    l'organizzazione,   il    funzionamento   e
          l'ordinamento contabile   dell'Agenzia,   l'amministrazione
          dell'albo    e    la   sua articolazione  in  sezioni  e in
          fasce    professionali,    l'iscrizione  all'albo     degli
          iscritti    all'albo     provvisorio,   le   modalita'   di
          svolgimento dei concorsi per    l'iscrizione  all'albo,  il
          passaggio  tra  le  fasce    professionali, il procedimento
          disciplinare    e  le  modalita'  di    utilizzazione   dei
          segretari   non chiamati  a  ricoprire sedi  di segreteria.
          Le  abrogazioni   e  le    modificazioni   previste     dal
          regolamento    hanno  effetto   decorsi centoventi   giorni
          dalla   data di entrata    in    vigore  del    regolamento
          stesso.    Il  regolamento   dovra' conformarsi ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
            a) individuazione delle dotazioni organiche  dell'Agenzia
          nel  limite massimo costituito  dal personale  del servizio
          segretari    comunali  e  provinciali  dell'amministrazione
          civile dell'interno;
            b)  reclutamento del  personale da  destinare all'Agenzia
          mediante  utilizzo   delle    procedure   in   materia   di
          mobilita',  ricorrendo prioritariamente, anche in    deroga
          alle disposizioni dell'ordinamento speciale,  al  personale
          dell'amministrazione    civile    dell'interno, utilizzando
          anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;
            c)   previsione      di  un  esame     di  idoneita'  per
          l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei  corsi
          promossi dalla Scuola superiore  per  la  formazione  e  la
          specializzazione     dei     dirigenti    della    pubblica
          amministrazione   locale ovvero   dalla sezione    autonoma
          della    Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno
          di cui al comma 79;
            d)  disciplina  dell'ordinamento  contabile  dell'Agenzia
          anche    in deroga   alle disposizioni   sulla contabilita'
          generale  dello    Stato,  fermo  restando    l'obbligo  di
          sottoporre  il    rendiconto  della gestione finanziaria al
          controllo della Corte dei conti;
            e) utilizzazione  in via prioritaria   dei segretari  non
          chiamati a ricoprire  sedi di  segreteria  per le  esigenze
          dell'Agenzia e  per incarichi di  supplenza e di  reggenza,
          ovvero  per    l'espletamento  di funzioni   corrispondenti
          alla  qualifica  rivestita   presso  altre  amministrazioni
          pubbliche con oneri retributivi a loro carico.
            79.   L'Agenzia   istituisce   scuole      regionali   ed
          interregionali per la formazione e la specializzazione  dei
          segretari  comunali  e provinciali e   dei dirigenti  della
          pubblica   amministrazione locale   ovvero  puo'  avvalersi
          previa  convenzione,  della sezione  autonoma della  Scuola
          superiore    dell'amministrazione    dell'interno.      Con
          regolamento   da emanarsi  entro  tre mesi  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della presente   legge,   sentite    le
          organizzazioni    sindacali    e    le rappresentanze degli
          enti  locali,  sono   disciplinati   l'organizzazione,   il
          funzionamento  e  l'ordinamento    contabile  delle  scuole
          determinando i   criteri  per    l'eventuale    stipula  di
          convenzioni  per    l'attivita'  formativa  anche   in sede
          decentrata  con istituti, enti,  societa' di  formazione  e
          ricerca.
            80.   Per   il   proprio   funzionamento   e  per  quello
          della  Scuola superiore, l'Agenzia si avvale del  fondo  di
          mobilita'  di  cui  al  comma  73  a  cui sono attribuiti i
          proventi dei diritti di segreteria  di  cui  all'art.    42
          della   legge   8   giugno   1962,  n.  604,  e  successive
          modificazioni".
           Note all'art. 1:
            - Per il testo  dell'art. 17, commi 77 e 79,  della legge
          15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.
            -  Il  testo dell'art.   14   del   D.P.R.   4   dicembre
          1997,    n.   465 (Regolamento   recante   disposizioni  in
          materia   di   ordinamento    dei  segretari  comunali    e
          provinciali,  a norma  dell'art. 17,  comma 78, della legge
          15 maggio 1997, n. 127), e' il seguente:
            "Art.    14   (Idoneita'  a   segretario   generale).   -
          1.    Fino all'introduzione  di   una   diversa  disciplina
          recata    dal   contratto collettivo nazionale   di lavoro,
          l'idoneita' a  segretario generale, per la   nomina a  sedi
          di  comuni    con popolazione superiore  a 10.000 abitanti,
          si consegue  mediante  superamento  delle prove   selettive
          previste  dal    piano  di   studi di   apposito corso   di
          specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'art.
          17,  comma  77,  della legge.   Il numero  degli idonei non
          puo'  superare il settanta per  cento dei partecipanti   al
          corso    di  specializzazione.    Colui  che   non consegue
          l'idoneita'  non  puo'  partecipare  al  corso  per  l'anno
          successivo.
            2.  Con  le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma  1  si
          consegue l'idoneita' a segretario generale di  classe prima
          per  sedi  di  comuni  con popolazione superiore   a 65.000
          abitanti, di  comuni capoluogo di provincia e di province.
            3.     Il     conseguimento     dell'idoneita'   comporta
          l'iscrizione      nelle   rispettive   fasce  professionali
          dell'albo.
            4.  I corsi  di specializzazione  possono essere   svolti
          a   livello regionale o interregionale e  sono disciplinati
          con    provvedimento    del    consiglio    nazionale    di
          amministrazione.
            5. Al corso di specializzazione, di  cui al comma 1, sono
          ammessi  i  segretari  comunali    in  servizio da   almeno
          quattro  anni.  Al    corso  di  specializzazione  per   il
          conseguimento    dell'idoneita'  di  cui  al  comma 2, sono
          ammessi  i segretari in servizio decorsi tre    anni  dalla
          data della nomina a segretario generale.
            6.  Il consiglio   nazionale di amministrazione, al  fine
          di favorire un   funzionale   ed   equilibrato      assetto
          dell'albo   e   delle   fasce professionali, determina, con
          cadenza  annuale, il numero complessivo dei   segretari  da
          ammettere  ai    corsi,  disciplinando    i  criteri    per
          l'ammissione ai corsi  di cui al comma 4, ove    il  numero
          degli aventi diritto sia superiore a quello determinato dal
          consiglio nazionale di amministrazione".