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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1998, n. 394

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la disciplina del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria per le integrazioni tariffarie da corrispondere alle Poste italiane S.p.a.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-12-1998
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vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-12-1998
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che  istituisce  un Fondo  presso  la  Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri  -  Dipartimento  per  l'informazione e  l'editoria  per  le
integrazioni trariffarie da corrispondere  alle Poste italiane S.p.a.
pari  a 300  miliardi di  lire  per il  1997, per  le agevolazioni  -
mantenute  anche a  seguito  dell'applicazione di  nuove tariffe  dei
servizi postali -  relative agli invii attraverso  il canale postale,
di libri,  giornali quotidiani  e riviste con  qualsiasi periodicita'
editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonche'
pubblicazioni   informative  provenienti   da   enti,  enti   locali,
associazioni senza fini  di lucro, anche in lingua  estera da spedire
all'estero;
  Vista,  in particolare,  la  medesima disposizione  che demanda  la
disciplina ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanarsi entro il 31 marzo 1997;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  31
maggio  1996, registrato  alla Corte  dei  conti il  10 giugno  1996,
registro  n.   1  Presidenza,  foglio   n.  366,  con  il   quale  al
Sottosegretario di  Stato alla Presidenza del  Consiglio dei Ministri
prof. Arturo Mario  Luigi Parisi e' stato  delegato l'esercizio delle
funzioni relative all'informazione e l'editoria;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli  atti normativi nell'adunanza del 9  giugno 1997 e
nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
  1. Le disposizioni  contenute nel presente decreto  si applicano al
funzionamento del fondo per le agevolazioni previste, a decorrere dal
1 aprile  1997, dall'articolo  2, comma 20,  della legge  23 dicembre
1996, n. 662, per gli invii, tramite il canale postale di:
  a) libri;
  b) giornali  quotidiani e riviste con  qualsiasi periodicita' editi
da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa;
  c) pubblicazioni informative di  enti, enti locali, associazioni ed
altre organizzazioni senza  fine di lucro, anche in  lingua estera da
spedire all'estero.
  2.  L'efficacia   delle  disposizioni   del  presente   decreto  e'
subordinata  all'entrata in  vigore delle  nuove tariffe  dei servizi
postali da determinarsi con decreto del Ministro delle comunicazioni,
ai sensi del  comma 20 dell'articolo 2 della legge  23 dicembre 1996,
n. 662.
  3.  Successivamente  a  tale  data  l'utilizzazione  delle  tariffe
agevolate indicate dall'articolo 2,  comma 20, secondo periodo, della
legge   23  dicembre   1996,  n.   662,  e'   incompatibile  con   il
riconoscimento  di qualsiasi  altra agevolazione  tariffaria relativa
agli utenti che si avvalgono dei servizi delle Poste italiane S.p.a.,
con  esclusione  degli sconti  di  tipo  commerciale praticati  dalla
medesima societa', che rimangono a carico della stessa.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni     sulla  programmazione      delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti    del Presidente    della
          Repubblica    e  sulle    pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica italiana, approvato  con  D.P.R.    28  dicembre
          1985,  n.  1092,  al solo   fine di   facilitare la lettura
          delle disposizioni  di legge alle  quali e'   operato    il
          rinvio.  Restano  invariati  il valore  e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            - Il testo  dell'art.  2,  comma    20,  della  legge  23
          dicembre 1996, n.  662 e' il seguente:
            "20.  Con  decorrenza  dal  1 aprile   1997, i prezzi dei
          servizi di cui al    comma  19    sono    stabiliti,  anche
          tramite  convenzione,    dall'Ente  poste italiane, tenendo
          conto   delle      esigenze   della   clientela   e   delle
          caratteristiche  della domanda,  nonche'  dell'esigenza  di
          difesa    e  sviluppo  dei volumi di traffico. Al   fine di
          agevolare,  anche  dopo  il  1  aprile  1997,    gli  invii
          attraverso  il  canale  postale   di: a) libri; b) giornali
          quotidiani e riviste  con qualsiasi periodicita'  editi  da
          soggetti     iscritti    al    registro  nazionale    della
          stampa;     c)  pubblicazioni  informative  di  enti,  enti
          locali,  associazioni ed altre organizzazioni senza fini di
          lucro, anche in lingua estera da spedire  all'estero,    il
          Ministero    delle    poste   e   delle   telecomunicazioni
          determina, con un  anticipo di almeno tre mesi,  le tariffe
          agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b)  e
          c),  con  un  eventuale  aumento  non  superiore  al  tasso
          programmato di inflazione. A tal fine e' istituito un Fondo
          presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento    per l'informazione   e   l'editoria  pari a
          lire   300  miliardi  per  il  1997,  per  le  integrazioni
          tariffarie  da  corrispondere  all'Ente  poste italiane. Il
          funzionamento   del Fondo  e'  stabilito  con  decreto  del
          Presidente  del Consiglio   dei Ministri da emanare entro e
          non oltre il  31 marzo 1997. Non possono  essere    ammesse
          alle  tariffe agevolate le  pubblicazioni pornografiche; le
          testate  giornalistiche  di  cui  alla   lettera   b)   che
          contengono  inserzioni  pubblicitarie,  anche in   forma di
          inserto  separato dalla   pubblicazione,   anche di    tipo
          redazionale  per un'area  calcolata su base annua superiore
          al 45 per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni   di
          cui   alla   lettera   c),   qualora  includano  inserzioni
          pubblicitarie, anche in forma di inserto  separato    dalla
          pubblicazione,    o  perseguano    vantaggi commerciali   a
          favore   di terzi,    nonche'  quelle    di  vendita    per
          corrispondenza,  i cataloghi  e  la  stampa   postulatoria.
          Le    stampe   promozionali   e propagandistiche spedite in
          abbonamento postale dalle  organizzazioni  senza  scopo  di
          lucro  di  cui  alla  lettera  c),   anche finalizzate alla
          raccolta di fondi, godono di  un trattamento tariffario non
          superiore all'80 per cento  di  quello    previsto  per  le
          pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni".
           Note alle premesse:
            -  Per  il testo del comma 20  dell'art. 2 della legge n.
          662/1996 v.  in nota al titolo.
            - Il testo dell'art.  17, commi 3 e 4, della    legge  23
          agosto  1988,  n.    400  (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e ordinamento  della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
           Nota all'art. 1:
            - Per il testo dell'art. 2,  comma  20,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, si veda in nota al titolo.