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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1998, n. 390

Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-11-1998
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vigente al 01/05/2024
Testo in vigore dal: 26-11-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare  l'articolo
1, comma 1, che prevede l'emanazione di uno o  piu'  regolamenti,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, per disciplinare le  modalita'  di  espletamento  delle
procedure per  il  reclutamento  dei  ricercatori  e  dei  professori
universitari di ruolo; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso
il 9 settembre 1998; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  14  settembre
1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 ottobre 1998; 
  Sulla  proposta  del   Ministro   della   pubblica   istruzione   e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di espletamento,
da  parte  delle  universita',   delle   procedure   di   valutazione
comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e
dei ricercatori. 
  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
  a) per "Ministero" il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica; 
  b) per "universita'" le universita' e gli  istituti  di  istruzione
universitaria, statali e non statali, abilitati a  rilasciare  titoli
di studio con valore legale; 
  c) per "rettore" i rettori delle universita' e  i  direttori  degli
istituti di istruzione universitaria. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che
          il Presidente della Repubblica "Promulga le leggi ed  emana
          i decreti aventi valore di legge". 
            - L'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio  1998,  n.  210
          (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
          universitari di ruolo), e' il seguente: 
            "1. La  competenza  ad  espletare  le  procedure  per  la
          copertura dei  posti  vacanti  e  la  nomina  in  ruolo  di
          professori ordinari, nonche' di professori associati  e  di
          ricercatori e' trasferita alle universita'.  Entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica      e      tecnologica,       di       seguito
          denominato''Ministro'' sono disciplinate  le  modalita'  di
          espletamento delle predette  procedure  in  conformita'  ai
          criteri contenuti nella presente legge". 
            - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
            "2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari".