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DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre 1998, n. 388

Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-11-1998
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-11-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione: 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; 
  Vista la direttiva 95/29/CE del Consiglio del 29 giugno  1995,  che
modifica la  direttiva  91/628/CEE  relativa  alla  protezione  degli
animali durante il trasporto; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 luglio 1998; 
  Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 ottobre 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, di grazia e giustizia e del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, sono  apportate
le seguenti modifiche: 
  a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  " 2. Il presente decreto non si applica: 
  a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad  ogni
singolo animale accompagnato da una  persona  fisica  che  ne  ha  la
responsabilita' durante il trasporto; 
  b) ai trasporti di animali domestici da compagnia che  accompagnano
il loro padrone nel corso di un viaggio privato; 
  c) fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai
trasporti di animali effettuati: 
  1) su una distanza massima di 50 chilometri a  partire  dall'inizio
del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione; 
  2) dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi  di  trasporto  di
loro proprieta' nel caso in cui le circostanze geografiche  impongano
una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni  tipi  di
animali."; 
  b) all'articolo 2, il comma 2 e' cosi' modificato: 
  1) alla lettera e) le parole: "stabulati per almeno dieci ore" sono
sostituite dalle seguenti: "stabulati per ventiquattro ore"; 
  2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: 
  "h) ''periodo di  riposo'':  un  periodo  continuo  nel  corso  del
viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un  mezzo
di trasporto; 
  i) ''trasportatore'': qualsiasi persona fisica o giuridica che, per
fini commerciali e a scopo  di  lucro  trasporta  animali  per  conto
proprio o per conto terzi nonche' chi mette a tal fine  un  mezzo  di
trasporto a disposizione di terzi."; 
  c) all'articolo 3, comma 1, dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la
seguente: 
  "a-bis) lo spazio, inteso come densita' di carico, per gli  animali
sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell'allegato  in
ordine agli animali e  ai  mezzi  di  trasporto  menzionati  in  tale
capitolo; le durate del trasporto e del periodo di riposo nonche' gli
intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali
siano conformi alle norme stabilite nel capitolo  VII  dell'allegato,
in relazione agli animali menzionati in tale capitolo, fatte salve le
disposizioni del regolamento (CEE) 3820/85"; 
  d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
 "Art. 5. - 1. Ogni trasportatore deve: 
  a) essere iscritto in apposito registro presso l'azienda  sanitaria
locale territorialmente competente in ragione della sua  residenza  o
sede legale; nel registro sono annotati tutti  gli  elementi  atti  a
consentire la sua rapida individuazione da  parte  dell'autorita'  di
controllo per il caso di inosservanza alle  prescrizioni  di  cui  al
presente decreto; 
  b) essere in possesso: 
  1) se stabilito nel territorio  nazionale,  di  una  autorizzazione
valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su  uno
dei territori elencati nell'allegato I al decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 93, rilasciata dalla azienda sanitaria locale  di  cui  alla
lettera a). Il  suddetto  trasportore  deve  avvalersi,  in  caso  di
affidamento del trasporto di animali vivi ad altri,  di  soggetti  in
possesso dei requisiti di cui al comma 2; 
  2) se stabilito in un Paese terzo, di un'autorizzazione  rilasciata
dall'autorita' competente di uno Stato membro, previa  sottoscrizione
di impegno a rispettare le prescrizioni della  normativa  veterinaria
comunitaria. In tale impegno deve essere precisato,  in  particolare,
che il trasportatore ha  adottato  tutte  le  misure  necessarie  per
conformarsi alle prescrizioni del presente decreto fino al  luogo  di
destinazione, che, ove si trovi in Paesi terzi,  e'  quello  definito
dalla  relativa  legislazione  comunitaria  e  deve  essere  altresi'
precisato che la persona alla quale viene affidato il  trasporto  sia
in possesso dei requisiti di cui al comma 2; 
  c) non trasportare, ne' fare  trasportare,  animali  in  condizioni
tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili; 
  d) utilizzare mezzi di trasporto  tali  da  garantire  il  rispetto
delle prescrizioni comunitarie,  in  particolare  delle  prescrizioni
previste dall'allegato, in materia di benessere durante il trasporto. 
  2. La persona alla quale viene affidato il trasporto,  fatto  salvo
quanto previsto dal capitolo I,  sezione  A,  punto  6,  lettera  b),
dell'allegato, deve  possedere  una  formazione  specifica  acquisita
presso  l'impresa  o  presso  un  organismo  di  formazione  o  avere
un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione  e
al  trasporto  di  animali  vertebrati  nonche'  per   prestare,   se
necessario,  l'assistenza  appropriata  agli   animali   trasportati,
comunque attestata dall'azienda  sanitaria  locale  che  ha  concesso
l'autorizzazione al trasportatore. 
  3. In caso di trasporto, il trasportatore deve: 
  a) stabilire, per gli animali  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a), destinati agli scambi o all'esportazione, nel caso in cui
la durata del viaggio sia superiore a otto ore, un ruolino di  marcia
conforme al modello di cui al capitolo VIII dell'allegato,  che  deve
accompagnare il certificato sanitario durante il viaggio e nel  quale
siano precisati i punti di sosta e  di  eventuale  trasferimento;  un
solo ruolino di marcia deve essere compilato  per  coprire  tutta  la
durata del viaggio; 
  b) presentare il ruolino di  marcia  di  cui  alla  lettera  a)  al
veterinario ufficiale competente per  la  redazione  del  certificato
sanitario; il  numero  o  i  numeri  dei  certificati  devono  essere
indicati nel ruolino di marcia su cui e' apposta la stampigliatura  e
la firma del veterinario ufficiale  del  luogo  di  partenza;  questi
notifica l'esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema ANIMO; 
  c) accertarsi che: 
  1) l'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera a) sia: 
  a) compilato  e  completato,  nel  momento  opportuno,  solo  dalle
persone a cio' legittimate; 
  b) unito al  certificato  sanitario  che  accompagna  il  trasporto
durante tutta la durata del viaggio; 
  2) il personale incaricato del trasporto: 
  a) menzioni sul ruolino di marcia l'ora  e  il  luogo  in  cui  gli
animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto; 
  b)  faccia  vistare,  dal  veterinario  del  posto   di   ispezione
frontaliera o del punto di uscita designato da uno Stato  membro,  il
ruolino di marcia, in caso di esportazione e  quando  il  periodo  di
trasporto nel territorio comunitario e'  superiore  a  otto  ore;  il
veterinario appone il visto previo controllo della  stampigliatura  e
della firma e  dopo  aver  controllato  gli  animali  stabilendo  che
possono continuare il viaggio. Le spese sostenute  per  il  controllo
veterinario sono a carico dell'operatore che effettua  l'esportazione
secondo tariffe stabilite dall'articolo 5, comma 12, della  legge  29
dicembre 1990, n. 407; 
  c) invii, al rientro, il ruolino di marcia all'autorita' competente
del luogo di origine del trasporto degli animali; 
  d) conservare una copia del ruolino di marcia  per  un  periodo  di
almeno  due  anni,  da  presentare,   su   richiesta,   all'autorita'
competente per eventuali verifiche; 
  e) fornire, a seconda delle specie di animali trasportate e  quando
la distanza implichi il rispetto delle disposizioni di cui al punto 4
del capitolo VII dell'allegato, la prova  che  sono  state  prese  le
misure per soddisfare le necessita' di abbeverare e di alimentare gli
animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica  del
ruolino  di  marcia  o  di  interruzione  del  viaggio   per   motivi
indipendenti dalla sua volonta'; 
  f) accertarsi che gli animali siano avviati senza indugio  al  loro
luogo di destinazione; 
  g) accertarsi, fatta salva l'osservanza delle disposizioni  di  cui
al capitolo III dell'allegato, che gli animali di specie non previste
dal capitolo VII dell'allegato siano abbeverati ed alimentati in modo
adeguato ad opportuni intervalli durante il trasporto. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 3,  lettera  c),  punto  2),  si
applicano  anche  nel  caso  di  esportazioni   effettuate   mediante
trasporto marittimo e quando la durata del  viaggio  supera  le  otto
ore. 
  5.  Le  autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
provvedono affinche': 
  a) i punti di sosta stabiliti dal trasportatore ai sensi del  comma
3,  lettera  a),  soddisfino  i  criteri   comunitari   fissati   con
regolamento (CE) 1255/97 e siano sottoposti a periodici controlli; 
  b) gli animali pervenuti presso i punti di sosta siano  controllati
e ritenuti idonei a proseguire il viaggio. 
  6. Le spese relative all'osservanza dei  requisiti  in  materia  di
alimentazione, abbeveraggio e riposo degli animali sono a carico  del
trasportatore."; 
  e) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 8. - 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3,  comma
1, verificano, nel rispetto dei principi e delle norme  di  controllo
di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.  28,  e  successive
modifiche,  l'osservanza  delle  prescrizioni  di  cui  al   presente
decreto, senza discriminazioni, controllando: 
  a) i  mezzi  di  trasporto  e  gli  animali  durante  il  trasporto
stradale; 
  b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai
luoghi di destinazione; 
  c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati,  nei  luoghi  di
partenza nonche' nei punti di sosta e di trasferimento; 
  d) le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento. 
  2. I controlli di cui al comma 1 devono  essere  effettuati  su  un
campione  rappresentativo  di  animali  trasportati  sul   territorio
nazionale nel corso di ciascun anno e possono  essere  contestuali  a
quelli effettuati per altri scopi. 
  3. Le autorita' di cui al comma 1 trasmettono  al  Ministero  della
sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che riporta il
numero di controlli effettuati nel  corso  dell'anno  precedente,  in
relazione a ciascuna delle tipologie di controllo previste  al  comma
1, compresi gli elementi relativi alle  infrazioni  constatate  e  le
azioni ad esse conseguenti; il Ministero della sanita' trasmette alla
Commissione europea una relazione redatta sulla base di tali dati. 
  4. Fermi restando i controlli di cui al comma 1,  le  autorita'  di
cui al  comma  1  possono  effettuare,  durante  il  trasporto  degli
animali, ulteriori controlli  sugli  animali  qualora  dispongano  di
informazioni che consentano di presumere un'infrazione."; 
  f) all'articolo 9, comma 3, dopo la parola: "nonche'" sono inserite
le seguenti: ", mediante  il  sistema  ANIMO,  e  secondo  modalita',
incluse quelle finanziarie, da determinarsi in sede comunitaria."; 
  g) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 10. - 1.  Le  autorita'  competenti  assicurano  l'assistenza
necessaria e ogni collaborazione agli esperti  veterinari  incaricati
dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto  al  fine
di verificare l'osservanza delle disposizioni previste  dal  presente
decreto."; 
  h) l'articolo 11: 
  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. L'importazione,  il  transito  e  il  trasporto  attraverso  il
territorio comunitario di animali vivi in provenienza da Paesi terzi,
ai sensi del  presente  decreto,  sono  autorizzati  soltanto  se  il
trasportatore: 
  a) s'impegna per iscritto a rispettare le prescrizioni del presente
decreto, in particolare quelle di cui all'articolo 5, ed ha  adottato
le disposizioni necessarie per conformarvisi; 
  b) presenta il ruolino di cui all'articolo 5."; 
  2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  "2-bis.  Il  veterinario   ufficiale   del   posto   di   ispezione
frontaliera, all'atto del controllo del rispetto  delle  prescrizioni
di cui al comma 2, deve verificare il rispetto  delle  condizioni  di
benessere   degli   animali;   ove   accerti   l'inosservanza   delle
prescrizioni  concernenti  l'abbeveraggio  e  l'alimentazione   degli
animali,  adotta,  a  spese  dell'interessato,  le  misure   previste
all'articolo 9. 
  2-ter. Il certificato o i documenti previsti all'articolo 4,  comma
1, lettera c), del decreto legislativo 3  marzo  1993,  n.  93,  sono
completati secondo le modalita' stabilite  in  sede  comunitaria;  in
attesa della adozione delle relative modalita', si applicano le norme
nazionali in materia, nel rispetto delle  disposizioni  generali  del
Trattato."; 
  i) all'articolo 14, comma 1, le parole: "chi viola" sono sostituite
dalle seguenti: "il trasportatore che viola"; 
  l) dopo l'articolo 14 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 14-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo  14,
l'azienda sanitaria locale competente  sospende  l'autorizzazione  di
cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  b),  in  caso  di  infrazioni
ripetute al presente decreto o la ritira, in caso di  infrazioni  che
comportino una grave sofferenza per gli animali. 
  2. Qualora le autorita' competenti di cui all'articolo 3, comma  1,
constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al  presente
decreto, informano l'autorita' competente dello Stato membro  che  ha
rilasciato l'autorizzazione;  quest'ultima  adotta  tutte  le  misure
opportune e, segnatamente, quelle previste al  comma  1,  comunicando
all'autorita'  competente  che  ha  rilevato  l'infrazione   e   alla
Commissione europea la decisione adottata e le relative motivazioni. 
  3. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di  cui  al
presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal  decreto
legislativo  30  gennaio  1993,  n.  27,  in  materia  di   reciproca
assistenza. 
  4. In  caso  di  constatazione  di  infrazioni  gravi  o  ripetute,
all'esito negativo della procedura di cui al comma  3,  il  Ministero
della  sanita',  sentita  la  Commissione   europea,   puo'   vietare
temporaneamente al trasportatore che ha commesso tali  infrazioni  di
trasportare animali sul territorio nazionale. 
  5. Le autorita' che procedono  all'accertamento  di  infrazioni  al
presente decreto, trasmettono all'azienda  sanitaria  locale  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera  b),  tutti  gli  elementi  ad  esse
relativi ai fini dell'applicazione del comma 1."; 
  m)  all'allegato   sono   apportate   le   modificazioni   indicate
nell'allegato I. 
    

          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive    CEE vengono forniti gli  estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle   Comunita
          europee (GUCE).

    
           Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione dei principi e criteri direttivi e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - La legge 24 aprile 1998, n.  128,  reca:  "Disposizioni
          per l'adempimento di obblighi derivanti dalla  appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  (Legge  comunitaria
          1995-1997)". 
            - La direttiva 95/29/CE e' pubblicata in GUCE L  148  del
          30 giugno 1995. 
            - La direttiva 91/628/CEE e' pubblicata in GUCE L 
          340 dell'11 dicembre 1991. 
            - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532,  reca:
          "Attuazione  della  direttiva  91/628/CEE   relativa   alla
          protezione degli animali durante il trasporto". 
           Note all'art. 1: 
            - Per quanto riguarda il decreto legislativo 30 
          dicembre 1992, n. 532, si veda nelle note alle premesse. 
            - Si riporta di seguito l'art. 2, comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, cosi' come modificato
          dal presente decreto: 
            "Art.  2.  -  1.  Ai  fini  del  presente  decreto   sono
          applicabili,  all'occorrenza,  le  definizioni  di  cui  ai
          DD.LL. che attuano  le  direttive  89/662/CEE,  90/425/CEE,
          90/675/CEE e 91/496/CEE. 
            2. Si intende inoltre per: 
            a) "mezzo di trasporto": le parti  di  veicoli  stradali,
          veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e
          il trasporto di  animali,  nonche'  i  contenitori  per  il
          trasporto terrestre, marittimo o aereo; 
            b) "trasporto": ogni trasferimento di animali  effettuato
          con un mezzo di trasporto, che comprenda il 
          carico e lo scarico degli animali; 
            c) "punto di sosta":  un  luogo  in  cui  il  viaggio  e'
          interrotto a scopo di riposo, alimentazione o  abbeveraggio
          degli animali; 
            d) "punto di trasferimento": il luogo in cui il trasporto
          e' interrotto allo scopo di trasferire gli 
          animali da un mezzo di trasporto ad un altro; 
            e) "luogo di partenza": il  luogo  in  cui,  fatto  salvo
          l'art. 1, comma 2, gli animali sono caricati per  la  prima
          volta su un mezzo di trasporto, nonche' tutti i  luoghi  in
          cui gli  animali  sono  stati  scaricati  e  stabulati  per
          ventiquattro   ore   abbeverati,   nutriti,   nonche',   se
          necessario, curati, ad  eccezione  di  qualsiasi  punto  di
          sosta  o  di  trasferimento;   possono   essere   parimenti
          considerati "luoghi di partenza" i mercati ed i  centri  di
          raccolta autorizzati: 
            quando il primo luogo di carico degli animali e' distante
          meno di 50 km dai summenzionati mercati,  o  centri  ovvero
          quando, nel caso in cui la distanza sia superiore a 50  km,
          gli animali hanno beneficiato di un periodo  di  riposo  di
          una durata da stabilirsi secondo le procedure comunitarie e
          sono stati abbeverati e nutriti prima di essere  nuovamente
          caricati sul mezzo di trasporto; 
            f) "luogo di destinazione": il luogo in cui  gli  animali
          sono scaricati definitivamente da un mezzo di trasporto; il
          luogo di destinazione non comprende un 
          punto di sosta o un punto di trasferimento; 
            g) "viaggio": il trasporto dal luogo di partenza al 
          luogo di destinazione; 
            h) "periodo di riposo": un periodo continuo nel corso del
          viaggio, durante il quale gli animali non sono 
          spostati con un mezzo di trasporto; 
            i) "trasportatore": qualsiasi persona fisica o  giuridica
          che, per fini commerciali e  a  scopo  di  lucro  trasporta
          animali per conto proprio o per  conto  terzi  nonche'  chi
          mette a tal fine un mezzo di trasporto  a  disposizione  di
          terzi". 
            - Si riporta di seguito l'art. 3, comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, cosi' come modificato
          dal presente decreto: 
            "Art. 3. - 1.  I  posti  di  ispezione  frontaliera,  gli
          uffici  di  cui  all'allegato  A  del  D.L.  che  attua  la
          direttiva 89/608 e le unita' sanitarie locali, secondo 
          le rispettive competenze vigilano affinche': 
            a) il trasporto di animali nel territorio e da questo  ad
          altro Stato membro sia effettuato conformemente al presente
          decreto e rispettando, per ciascuna specie, 
          le disposizioni di cui all'allegato; 
            a-bis) lo spazio, inteso come densita' di carico, per gli
          animali sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI
          dell'allegato  in  ordine  agli  animali  e  ai  mezzi   di
          trasporto  menzionati  in  tale  capitolo;  le  durate  del
          trasporto e del periodo di riposo nonche' gli intervalli di
          alimentazione e abbeveraggio per  taluni  tipi  di  animali
          siano  conformi  alle  norme  stabilite  nel  capitolo  VII
          dell'allegato, in relazione agli animali menzionati in tale
          capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE)
          3820/85"; 
            b) siano trasportati soltanto animali idonei a sopportare
          il viaggio previsto e unicamente qualora siano state  prese
          disposizioni adeguate per la cura degli animali durante  il
          viaggio e al loro arrivo nel  luogo  di  destinazione;  gli
          animali malati o feriti  non  sono  considerati  idonei  al
          trasporto, salvo: 
            1) gli animali lievemente feriti o malati, per i quali il
          trasporto non sia causa di sofferenze inutili; 
            2)  gli  animali  trasportati   ai   fini   di   ricerche
          scientifiche approvate; 
            c) gli animali che si ammalano o si feriscono durante  il
          trasporto  beneficino,  appena  possibile,  di   interventi
          immediati e, ove occorra,  di  un  trattamento  veterinario
          appropriato e, se necessario, siano macellati  con  urgenza
          evitando loro sofferenze inutili". 
            - La legge 29 dicembre 1990, n. 407, reca:  "Disposizioni
          diverse per l'attuazione della manovra di finanza  pubblica
          1991-1993". Il comma 12 dell'art. 5 cosi' recita: 
            "12. Con decreto del Ministro della sanita', da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  sono  fissati  le  tariffe  e  i  diritti
          spettanti  al   Ministero   della   sanita',   all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
          a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati,  tenendo
          conto del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del  valore
          economico delle  operazioni  di  riferimento;  le  relative
          entrate sono utilizzate per le attivita' di  controllo,  di
          programmazione, di informazione e di  educazione  sanitaria
          del Ministero 
          della sanita' e degli Istituti superiori predetti". 
            - Il regolamento (CE) n. 1255/97  del  Consiglio  del  25
          giugno 1997 riguarda i criteri comunitari per  i  punti  di
          sosta  e  che  adatta  il  ruolino   di   marcia   previsto
          dall'allegato della direttiva 91/628/CEE. 
            - Il decreto legislativo 30 gennaio 1993,  n.  28,  reca:
          "Attuazione  delle  direttive   89/662/CEE   e   90/425/CEE
          relative ai controlli veterinari  e  zootecnici  di  taluni
          animali vivi e su prodotti di origine  animale  applicabili
          negli scambi intracomunitari".