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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1998, n. 387

Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-11-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2009)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 24-5-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  11,  comma 41, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
come  modificato  dall'articolo  1,  comma  14, della legge 16 giugno
1998, n. 191;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Visto  il quarto programma di azione a medio termine per la parita'
e  le  pari  opportunita'  tra donne e uomini (1996-2000) dell'Unione
europea;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
marzo  1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio
1997;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 settembre 1998;
  Acquisito  il  parere  della  1 commissione parlamentare del Senato
della Repubblica;
  Considerato che e' scaduto il termine per l'emissione del parere da
parte  delle competenti commissioni parlamentari riunite I e XI della
Camera dei deputati;
  Tenuto  conto  delle  osservazioni  delle  organizzazioni sindacali
sentite ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 ottobre 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica e di grazia e
giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165))