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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1998, n. 387

Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-11-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2009)
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Testo in vigore dal: 22-11-1998
al: 23-5-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 11, comma 41, della legge 15 marzo  1997,  n.  59,
come modificato dall'articolo 1, comma  14,  della  legge  16  giugno
1998, n. 191; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; 
  Visto il quarto programma di azione a medio termine per la  parita'
e le pari opportunita' tra donne  e  uomini  (1996-2000)  dell'Unione
europea; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21  maggio
1997; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 settembre 1998; 
  Acquisito il parere della 1  commissione  parlamentare  del  Senato
della Repubblica; 
  Considerato che e' scaduto il termine per l'emissione del parere da
parte delle competenti commissioni parlamentari riunite I e XI  della
Camera dei deputati; 
  Tenuto conto  delle  osservazioni  delle  organizzazioni  sindacali
sentite ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 ottobre 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di  grazia  e
giustizia; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
 
  1. All'articolo 3, comma 3,  del  decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, dopo la parola: "soltanto" sono  inserite  le  seguenti:
"espressamente e". 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali delia Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

    
           Note alle premesse: 
             - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
            "Art. 76. - L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti". 
             - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: 
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
             Puo' inviare messaggi alle Camere. 
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione. 
            Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di 
          legge di iniziativa del Governo. 
            Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di 
          legge e i regolamenti. 
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
            Nomina nei casi previsti dalla legge i  funzionari  dello
          Stato. 
            Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
          i trattati internazionali, previa, quando 
          occorra, l'autorizzazione delle Camere. 
            Ha il comando delle Forze armate, presiede  il  Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara 
          lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
             Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
             Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
            - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo
          per il conferimento di funzioni e compiti alle  regioni  ed
          enti locali, per la riforma della pubblica  amministrazione
          e per la semplificazione amministriva". Si riporta il testo
          del relativo art. 11, comma 4: 
            "4. Anche al  fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo.
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il 31  otttobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421,
          a partire dal principio della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) completare l'integrazione della disciplina del  lavoro
          pubblico con quella del lavoro  privato  e  la  conseguente
          estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice
          civile  e  delle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro  privato
          nell'impresa; estendere il regime di  diritto  privato  del
          rapporto  di  lavoro  anche  ai   dirigenti   generali   ed
          equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,   mantenendo
          ferme le altre esclusione di cui all'articolo 2, commi 4  e
          5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
            b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla
          lettera   a),   l'istituzione    di    un    ruolo    unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
            c) semplificare e rendere piu' spedite  le  procedure  di
          contrattazione   collettiva;   riordinare   e    potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
            d)   prevedere   che   i   decreti   legislativi   e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del ruolo sanitario di cui  all'articolo  15,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tenicoscientifiche  e   di
          ricerca; 
            e)  garantire  a  tutte  le   amministrazioni   pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore". 
            -   Il   D.Lgs.   3   febbraio   1993,   n.   29,   reca:
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421". 
            -  Il  D.Lgs.  31  marzo  1998,  n.  80,   reca:   "Nuove
          disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto  di
          lavoro nelle amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione
          nelle   controversie   di   lavoro   e   di   giurisdizione
          amministrativa, emanate  in  attuazione  dell'articolo  11,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". 
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  della  legge  n.
          59/1997: 
            "Art. 19. - Sui provvedimenti di attuazione  delle  norme
          previste    dal    presente    capo     aventi     riflessi
          sull'organizzazione del rapporto di lavoro  o  sulla  stato
          giuridico  dei  pubblici   dipendenti   sono   sentite   le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative". 
           Note all'art. 1: 
            - Il testo  dell'art.  3  del  D.Lgs.  n.  29/1993,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
            "Art. 3  (Indirizzo  politicoamministrativo.  Funzioni  e
          responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano  le
          funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli
          obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli  altri
          atti rientranti  nello  svolgimento  di  tali  funzioni,  e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa e della gestione agli  indirizzi  impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare: 
            a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione
          dei  relativi   atti   di   indirizzo   interpretativo   ed
          applicativo; 
            b)  la  definizione  di  obiettivi,   priorita',   piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
            c) la individuazione delle risorse  umane,  materiali  ed
          economicofinanziarie da destinare alle diverse finalita'  e
          la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
          generale; 
            d) la definizione dei  criteri  generali  in  materia  di
          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
            e) le nomine,  designazioni  ed  atti  analoghi  ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
            f) le richieste di pareri alle  autorita'  amministrative
          indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
            g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
            2.  Ai  dirigenti  spetta   l'adozione   degli   atti   e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
            3. Le attribuzioni dei dirigenti  indicate  dal  comma  2
          possono essere derogate soltanto espressamente e ad 
          opera di specifiche disposizioni legislative. 
            4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi  di  vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza politica, adeguano i propri  ordinamenti  al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un lato, e attuazione e gestione dall'altro".