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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 settembre 1998, n. 381

Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/1999)
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vigente al 24/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-1-1999
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                            d'intesa con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  e
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 6, lettera
a),  n.  15),  il  quale  dispone,  tra  l'altro,  che  il  Ministero
dell'ambiente  d'intesa  con  il  Ministero  della  sanita'  e con il
Ministero   delle  comunicazioni,  sentiti  l'Istituto  superiore  di
sanita' e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
fissa  i  tetti  di  radiofrequenze  compatibili con la salute umana,
tenendo anche conto delle norme comunitarie;
  Visto il parere favorevole dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente;
  Visto  il  parere dell'Istituto superiore di sanita' nel quale, pur
condividendosi  l'esigenza  di una politica cautelativa che individui
obiettivi  di  qualita'  anche  al  di la' dell'adozione di limiti di
esposizione  mirati  alla  tutela  degli  effetti  acuti,  sono state
manifestate  perplessita',  in  considerazione  dell'attuale stato di
conoscenza  scientifica,  nei  riguardi  dell'adozione di misure piu'
restrittive   specifiche   per  l'esposizione  a  campi  modulati  in
ampiezza;
  Ritenuta   la  necessita'  di  riservare  misure  piu'  cautelative
perlomeno  nei  casi in cui si possono verificare esposizioni a campi
elettromagnetici   per   tempi  prolungati,  da  parte  di  recettori
sensibili non esposti per ragioni professionali;
  Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome nella seduta del 7
maggio 1998, con il quale si esprime parere favorevole allo schema di
decreto, subordinandolo all'accoglimento di due proposte di modifica,
rispettivamente all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1;
  Ritenuto  di non accogliere la proposta di emendamento all'articolo
4,  comma 2, in quanto renderebbe meno certa e sicura la tutela della
popolazione  per  effetti  a lungo termine conseguenti ad esposizione
prolungata;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400,
del 10 settembre 1998, n. prot. UL/98/16640;
                              A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Le disposizioni del presente decreto fissano i valori limite di
esposizione  della  popolazione ai campi elettromagnetici connessi al
funzionamento    ed    all'esercizio    dei   sistemi   fissi   delle
telecomunicazioni   e  radiotelevisivi  operanti  nell'intervallo  di
frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz.
  ((2.  I  limiti di esposizione di cui al presente decreto,)) non si
applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.