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DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 1998, n. 380

Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1998
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 18-11-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo  47, comma  2, della  legge 6  marzo 1998,  n. 40,
recante  delega al  Governo per  l'emanazione di  uno o  piu' decreti
legislativi  recanti le  disposizioni  correttive  che si  dimostrino
necessarie per realizzare pienamente  i principi della medesima legge
o per assicurarne la migliore attuazione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il  testo unico delle disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero, adottato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 luglio 1998;
  Acquisito il  parere delle competenti commissioni  del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione dell'8 ottobre 1998;
  Sulla  proposta  del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,  del
Ministro  per  la solidarieta'  sociale,  del  Ministro degli  affari
esteri e del  Ministro dell'interno, di concerto con  il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. All'articolo  11 del testo unico  delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, approvato con decreto legislativo  25 luglio 1998, n. 286,
i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  " 4. Il  Ministero degli affari esteri e  il Ministero dell'interno
promuovono le iniziative occorrenti, d'intesacon i Paesi interessati,
al  fine  di  accelerare  l'espletamento  degli  accertamenti  ed  il
rilascio  dei   documenti  eventualmente  necessari   per  migliorare
l'efficacia dei  provvedimenti previsti  dal presente testo  unico, e
per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione
clandestina.  A  tale  scopo,  le intese  di  collaborazione  possono
prevedere  la cessione  a titolo  gratuito alle  autorita' dei  Paesi
interessati   di  beni   mobili  ed   apparecchiature  specificamente
individuate, nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie
definite dal Ministro  dell'interno, di concerto con  il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta
di  beni,  apparecchiature  o  servizi  accessori  forniti  da  altre
amministrazioni, con il Ministro competente.
  5. Per  le finalita' di  cui al  comma 4, il  Ministro dell'interno
predispone   uno  o   piu'   programmi   pluriennali  di   interventi
straordinari  per l'acquisizione  degli  impianti e  mezzi tecnici  e
logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le
apparecchiature   in  sostituzione   di   quelli   ceduti  ai   Paesi
interessati,  ovvero   per  fornire  l'assistenza  e   altri  servizi
accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da
altre amministrazioni, i  programmi sono adottati di  concerto con il
Ministro competente.
  6.  Presso  i  valichi  di   frontiera  sono  previsti  servizi  di
accoglienza  al  fine  di  fornire  informazioni  e  assistenza  agli
stranieri che intendano  presentare domanda di asilo  o fare ingresso
in  Italia per  un soggiorno  di durata  superiore a  tre mesi.  Tali
servizi sono  messi a disposizione, ove  possibile, all'interno della
zona di transito.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Turco, Ministro per la solidarieta'
                                  sociale
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
                                  Napolitano, Ministro dell'interno
                                  Ciampi,  Ministro  del tesoro,  del
                                  bilancio e    della  programmazione
                                  economica
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Si    riporta il testo  degli articoli  76 e 87  della
          Costituzione della Repubblica italiana:
            "Art. 76. - L'esercizio della   funzione legislativa  non
          puo'  essere delegato al Governo  se non con determinazione
          di   principi e criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti".
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice      il   "referendum"     popolare    nei    casi
          previsti   dalla Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  1'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -  Si    riporta il   testo del   comma 2, dell'art.  47,
          della   legge  6  marzo    1998,    n.    40    (Disciplina
          dell'immigrazione    e    norme    sulla  condizione  dello
          straniero):
            "2. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro  il
          termine  di due anni dalla data di entrata  in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti  legislativi recanti  le
          disposizioni correttive  che si dimostrino  necessarie  per
          realizzare  pienamente  i principi  della presente  legge o
          per  assicurarne la  migliore  attuazione. Con  le medesime
          modalita'      saranno  inoltre     armonizzate  con     le
          disposizioni della presente  legge le altre    disposizioni
          di   legge    riguardanti  la  condizione  giuridica  dello
          straniero".
            - La legge 23 agosto  1988,  n.  400,  reca:  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
            - Il decreto legislativo 25 luglio  1998, n.  286  (testo
          unico  delle disposizioni  concernenti la  disciplina della
          immigrazione e  norme sulla  condizione dello   straniero),
          e'    pubblicato  nel   supplemento ordinario n. 139/L alla
          Gazzetta Ufficiale  - serie generale - del 18 agosto 1998.
           Nota all'art. 1:
            -  Si riporta   il testo   dell'art.   11  del    decreto
          legislativo    25  luglio  1998,  n.   286 (per l'argomento
          vedasi  le    note  alle  premesse),  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
            "Art.     11   (Potenziamento    e   coordinamento    dei
          controlli   di frontiera). - 1. Il Ministro  dell'interno e
          il Ministro degli affari esteri    adottano   il      piano
          generale   degli  interventi   per  il potenziamento ed  il
          perfezionamento,  anche    attraverso  l'automazione  delle
          procedure,  delle  misure    di  controllo  di   rispettiva
          competenza,  nell'ambito delle compatibilita' con i sistemi
          informativi  di  livello  extranazionale   previsti   dagli
          accordi  o  convenzioni  internazionali  in  vigore e delle
          disposizioni vigenti in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali.
            2.   Delle   parti  di    piano  che  riguardano  sistemi
          informativi automatizzati  e   dei  relativi  contratti  e'
          data  comunicazione all'Autorita' per  l'informatica  nella
          pubblica amministrazione.
            3.   Nell'ambito   e   in   attuazione   delle  direttive
          adottate   dal  Ministro  dell'interno,  i  prefetti  delle
          province  di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi
          delle  regioni   interessate   alla   frontiera   marittima
          promuovono  le misure  occorrenti per il  coordinamento dei
          controlli   di   frontiera e  della  vigilanza  marittima e
          terrestre, d'intesa con i   prefetti delle  altre  province
          interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di
          polizia  di  frontiera,  nonche' le autorita'   marittime e
          militari ed  i responsabili  degli organi   di polizia,  di
          livello  non  inferiore a quello provinciale, eventualmente
          interessati,  e      sovrintendono   all'attuazione   delle
          direttive emanate in materia.
            4.  Il   Ministero degli   affari esteri  e il  Ministero
          dell'interno promuovono    le   iniziative      occorrenti,
          d'intesa      con    i      Paesi  interessati,  al fine di
          accelerare  l'espletamento   degli   accertamenti   ed   il
          rilascio   dei   documenti  eventualmente    necessari  per
          migliorare l'efficacia dei   provvedimenti  previsti    dal
          presente  testo  unico, e per la reciproca collaborazione a
          fini di contrasto dell'immigrazione clandestina.   A   tale
          scopo,    le intese   di  collaborazione  possono prevedere
          la cessione  a titolo  gratuito alle  autorita' dei   Paesi
          interessati     di   beni    mobili   ed    apparecchiature
          specificamente individuate, nei limiti delle compatibilita'
          funzionali   e   finanziarie    definite    dal    Ministro
          dell'interno, di concerto con  il Ministro del tesoro,  del
          bilancio    e   della programmazione  economica,  e, se  si
          tratta  di  beni,  apparecchiature  o    servizi  accessori
          forniti   da   altre   amministrazioni,   con  il  Ministro
          competente.
            5. Per  le finalita' di  cui al   comma 4, il    Ministro
          dell'interno  predispone     uno   o     piu'     programmi
          pluriennali     di        interventi  straordinari      per
          l'acquisizione    degli    impianti  e    mezzi tecnici   e
          logistici necessari, per acquistare o ripristinare  i  beni
          mobili  e  le  apparecchiature     in   sostituzione     di
          quelli    ceduti  ai    Paesi interessati,   ovvero     per
          fornire   l'assistenza  e   altri  servizi accessori. Se si
          tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da  altre
          amministrazioni,  i    programmi sono adottati di  concerto
          con il Ministro competente.
            6.  Presso  i  valichi  di    frontiera   sono   previsti
          servizi      di  accoglienza    al    fine    di    fornire
          informazioni  e  assistenza  agli stranieri  che  intendano
          presentare domanda di asilo  o fare ingresso in  Italia per
          un  soggiorno    di durata   superiore a   tre mesi.   Tali
          servizi  sono    messi  a  disposizione,  ove    possibile,
          all'interno della zona di transito".