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DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 1998, n. 380

Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1998
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Testo in vigore dal: 18-11-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo  47, comma  2, della  legge 6  marzo 1998,  n. 40,
recante  delega al  Governo per  l'emanazione di  uno o  piu' decreti
legislativi  recanti le  disposizioni  correttive  che si  dimostrino
necessarie per realizzare pienamente  i principi della medesima legge
o per assicurarne la migliore attuazione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il  testo unico delle disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero, adottato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 luglio 1998;
  Acquisito il  parere delle competenti commissioni  del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione dell'8 ottobre 1998;
  Sulla  proposta  del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,  del
Ministro  per  la solidarieta'  sociale,  del  Ministro degli  affari
esteri e del  Ministro dell'interno, di concerto con  il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. All'articolo  11 del testo unico  delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, approvato con decreto legislativo  25 luglio 1998, n. 286,
i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  " 4. Il  Ministero degli affari esteri e  il Ministero dell'interno
promuovono le iniziative occorrenti, d'intesacon i Paesi interessati,
al  fine  di  accelerare  l'espletamento  degli  accertamenti  ed  il
rilascio  dei   documenti  eventualmente  necessari   per  migliorare
l'efficacia dei  provvedimenti previsti  dal presente testo  unico, e
per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione
clandestina.  A  tale  scopo,  le intese  di  collaborazione  possono
prevedere  la cessione  a titolo  gratuito alle  autorita' dei  Paesi
interessati   di  beni   mobili  ed   apparecchiature  specificamente
individuate, nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie
definite dal Ministro  dell'interno, di concerto con  il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta
di  beni,  apparecchiature  o  servizi  accessori  forniti  da  altre
amministrazioni, con il Ministro competente.
  5. Per  le finalita' di  cui al  comma 4, il  Ministro dell'interno
predispone   uno  o   piu'   programmi   pluriennali  di   interventi
straordinari  per l'acquisizione  degli  impianti e  mezzi tecnici  e
logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le
apparecchiature   in  sostituzione   di   quelli   ceduti  ai   Paesi
interessati,  ovvero   per  fornire  l'assistenza  e   altri  servizi
accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da
altre amministrazioni, i  programmi sono adottati di  concerto con il
Ministro competente.
  6.  Presso  i  valichi  di   frontiera  sono  previsti  servizi  di
accoglienza  al  fine  di  fornire  informazioni  e  assistenza  agli
stranieri che intendano  presentare domanda di asilo  o fare ingresso
in  Italia per  un soggiorno  di durata  superiore a  tre mesi.  Tali
servizi sono  messi a disposizione, ove  possibile, all'interno della
zona di transito.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Turco, Ministro per la solidarieta'
                                  sociale
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
                                  Napolitano, Ministro dell'interno
                                  Ciampi,  Ministro  del tesoro,  del
                                  bilancio e    della  programmazione
                                  economica
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo  47, comma  2, della  legge 6  marzo 1998,  n. 40,
recante  delega al  Governo per  l'emanazione di  uno o  piu' decreti
legislativi  recanti le  disposizioni  correttive  che si  dimostrino
necessarie per realizzare pienamente  i principi della medesima legge
o per assicurarne la migliore attuazione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il  testo unico delle disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero, adottato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 luglio 1998;
  Acquisito il  parere delle competenti commissioni  del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione dell'8 ottobre 1998;
  Sulla  proposta  del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,  del
Ministro  per  la solidarieta'  sociale,  del  Ministro degli  affari
esteri e del  Ministro dell'interno, di concerto con  il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. All'articolo  11 del testo unico  delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, approvato con decreto legislativo  25 luglio 1998, n. 286,
i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  " 4. Il  Ministero degli affari esteri e  il Ministero dell'interno
promuovono le iniziative occorrenti, d'intesacon i Paesi interessati,
al  fine  di  accelerare  l'espletamento  degli  accertamenti  ed  il
rilascio  dei   documenti  eventualmente  necessari   per  migliorare
l'efficacia dei  provvedimenti previsti  dal presente testo  unico, e
per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione
clandestina.  A  tale  scopo,  le intese  di  collaborazione  possono
prevedere  la cessione  a titolo  gratuito alle  autorita' dei  Paesi
interessati   di  beni   mobili  ed   apparecchiature  specificamente
individuate, nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie
definite dal Ministro  dell'interno, di concerto con  il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta
di  beni,  apparecchiature  o  servizi  accessori  forniti  da  altre
amministrazioni, con il Ministro competente.
  5. Per  le finalita' di  cui al  comma 4, il  Ministro dell'interno
predispone   uno  o   piu'   programmi   pluriennali  di   interventi
straordinari  per l'acquisizione  degli  impianti e  mezzi tecnici  e
logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le
apparecchiature   in  sostituzione   di   quelli   ceduti  ai   Paesi
interessati,  ovvero   per  fornire  l'assistenza  e   altri  servizi
accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da
altre amministrazioni, i  programmi sono adottati di  concerto con il
Ministro competente.
  6.  Presso  i  valichi  di   frontiera  sono  previsti  servizi  di
accoglienza  al  fine  di  fornire  informazioni  e  assistenza  agli
stranieri che intendano  presentare domanda di asilo  o fare ingresso
in  Italia per  un soggiorno  di durata  superiore a  tre mesi.  Tali
servizi sono  messi a disposizione, ove  possibile, all'interno della
zona di transito.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Turco, Ministro per la solidarieta'
                                  sociale
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
                                  Napolitano, Ministro dell'interno
                                  Ciampi,  Ministro  del tesoro,  del
                                  bilancio e    della  programmazione
                                  economica
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto