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DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 1998, n. 379

Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1998
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 18-11-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la  legge 15  marzo 1997,  n. 59,  e successive  modifiche ed
integrazioni, ed  in particolare l'articolo  4, comma 5,  che prevede
l'emanazione da parte  del Governo di uno o  piu' decreti legislativi
con i  quali vengono ripartite  fra la regione  e gli enti  locali le
funzioni  conferite  alle  regioni  qualora le  regioni  non  abbiano
adottato,  entro sei  mesi  dall'emanazione  dei decreti  legislativi
previsti  nella stessa  legge,  la legge  di puntuale  individuazione
delle funzioni  trasferite o  delegate agli enti  locali e  di quelle
mantenute in capo alla regione stessa;
  Visto  il decreto  legislativo 23  dicembre 1997,  n. 469,  recante
conferimento alle regioni  e agli enti locali di  funzioni e compiti,
in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Considerato  che le  regioni Piemonte,  Lombardia, Veneto,  Umbria,
Marche,  Molise, Puglia  e  Calabria non  hanno  provveduto entro  il
termine di  cui al citato comma  5 dell'articolo 4 della  legge n. 59
del 1997;
  Sentite le regioni inadempienti;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 1 ottobre 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Fino alla data di entrata  in vigore di ciascuna legge regionale
di  cui  all'articolo  3  della  legge 8  giugno  1990,  n.  142,  ed
all'articolo  4, comma  5,  della legge  15 marzo  1997,  n. 59,  che
individua quali delle funzioni  amministrative conferite alle regioni
dal decreto legislativo  23 dicembre 1997, n. 469,  sono mantenute in
capo  alla regione  e  quali  sono trasferite  o  delegate agli  enti
locali,  le  disposizioni  del  presente decreto  si  applicano  alle
regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Puglia e
Calabria.
  2. La  regione esercita le funzioni  di promozione, programmazione,
indirizzo e  coordinamento in  materia di  servizi per  l'impiego, di
politiche  formative e  del  lavoro, garantisce  il  raccordo con  il
sistema scolastico ed universitario e realizza in particolare:
  a) la  promozione occupazionale con particolare  riguardo al lavoro
per le fasce deboli;
  b) il sistema di informazione e orientamento professionale;
    c) l'osservatorio sul mercato del lavoro;
  d) il sistema informativo regionale integrato per l'occupazione;
    e) interventi di innovazione e sperimentazione;
    f) l'assistenza tecnica e il monitoraggio.
  3. Alla  regione competono,  inoltre, le funzioni  ed i  compiti in
materia di politiche attive del  lavoro, di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce  che essa non puo'   avvenire   se    non    con
          determinazione    di    principi    e   criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto, della    Costituzione,
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -    La   legge   15 marzo   1997,   n.   59  (Delega  al
          Governo  per  il conferimento di funzioni   e compiti  alle
          regioni  ed    enti  locali, per la riforma  della pubblica
          amministrazione e per   la semplificazione  amministrativa)
          e'  pubblicata  nel    supplemento  ordinario  n. 56/L alla
          Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997.
            - Il  testo del comma   5 dell'art. 4    della  legge  n.
          59/1997,  come  modificato ed integrato  dall'art. 1, comma
          8, della   legge 16  giugno  1998,  n.  191  (Modifiche  ed
          integrazioni  alle leggi 15 marzo 1997, n.  59 e 15  maggio
          1997,  n.  127, nonche' norme  in materia di formazione del
          personale dipendente   e   di lavoro   a    distanza  nelle
          pubbliche  amministrazioni.   Disposizioni in   materia  di
          edilizia  scolastica), pubblicata nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale - serie  generale  n.  142  del  20
          giugno 1998, e' il seguente:
            "5.  Ai fini  dell'applicazione dell'art.  3 della  legge
          8  giugno 1990, n.  142, e del principio  di sussidiarieta'
          di  cui    al  comma  3,  lettera  a),   e del principio di
          efficienza e di economicita'  di cui alla lettera   c)  del
          medesimo    comma del presente   articolo, ciascuna regione
          adotta, entro   sei  mesi    dall'emanazione  di    ciascun
          decreto   legislativo,      la      legge      di  puntuale
          individuazione  delle  funzioni trasferite o delegate  agli
          enti  locali    e  di quelle mantenute in capo alla regione
          stessa. Qualora la regione non provveda  entro  il  termine
          indicato,    il Governo  e'  delegato ad  emanare,  entro i
          successivi   novanta   giorni,   sentite      le    regioni
          inadempienti,   uno      o   piu'  decreti  legislativi  di
          ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le  cui
          disposizioni   si applicano  fino alla data  di entrata  in
          vigore della legge regionale".
            -  Il    decreto legislativo   23 dicembre  1997, n.  469
          (Conferimento alle regioni e  agli enti locali di  funzioni
          e    compiti  in  materia  di  mercato  del lavoro, a norma
          dell'art. 1  della  legge  15  marzo  1997,  n.    59),  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  - n.
          5 dell'8 gennaio 1998.
           Note all'art. 1:
            -   Il   testo   dell'art.   3   della   legge  8  giugno
          1990,  n.  142 (Ordinamento delle autonomie locali),  cosi'
          recita:
            "Art.  3 (Rapporti  tra  regioni ed  enti locali).  -  1.
          Ai    sensi  dell'art.  117,  primo    e  secondo  comma, e
          dell'art.  118, primo comma, della   Costituzione,    ferme
          restando    le    funzioni   che attengano   ad esigenze di
          carattere unitario nei rispettivi   territori,  le  regioni
          organizzano  l'esercizo  delle  funzioni  amministrative  a
          livello locale attraverso i comuni e le province.
            2. Ai fini di  cui al comma 1, le  leggi    regionali  si
          conformano  ai  principi stabiliti dalla  presente legge in
          ordine   alle funzioni del comune    e  della    provincia,
          identificando    nelle  materie    e  nei    casi  previsti
          dall'art.  117 della  Costituzione gli interessi   comunali
          e  provinciali  in  rapporto  alle    caratteristiche della
          popolazione e del territorio.
            3. La legge  regionale  disciplina  la  cooperazione  dei
          comuni e delle province  tra  loro e  con  la  regione,  al
          fine  di  realizzare  un efficiente sistema delle autonomie
          locali al servizio  dello  sviluppo  economico,  sociale  e
          civile.
            4.  La  regione  determina  gli  obiettivi generali della
          programmazione economicosociale   e   territoriale   e   su
          questa    base    ripartisce    le  risorse    destinate al
          finanziamento  del  programma di   investimenti degli  enti
          locali.
            5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli
          obiettivi  contenuti  nei  piani e  programmi  dello  Stato
          e delle   regioni   e provvedono,     per     quanto     di
          propria     competenza,     alla     loro specificazione ed
          attuazione.
            6. La legge regionale stabilisce    forme  e  modi  della
          partecipazione degli enti locali  alla formazione dei piani
          e    programmi  regionali e degli altri provvedimenti della
          regione.
            7.   La legge   regionale   fissa   i  criteri    e    le
          procedure  per  la formazione  e   attuazione  degli   atti
          e  degli   strumenti  della programmazione socioeconomica e
          della pianificazione territoriale dei  comuni    e    delle
          province    rilevanti    ai    fini   dell'attuazione   dei
          programmi regionali.
            8. La  legge regionale disciplina  altresi' con norme  di
          carattere generale modi  e  procedimenti  per  la  verifica
          della  compatibilita' fra gli  strumenti  di cui  al  comma
          7  ed  i programmi  regionali  ove esistenti".
            -  Per il  testo del comma 5  dell'art. 4 della legge  n.
          59/1997 si veda nelle note alle premesse.
            - Il decreto legislativo 23 dicembre   1997, n.  469,  e'
          citato nelle note alle premesse.
            -    Il   testo dell'art.   2,   comma   2,   del decreto
          legislativo  23 dicembre 1997, n. 469, e' il seguente:
            "2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i  compiti
          in materia di politica attiva del lavoro e in particolare:
            a)     programmazione  e   coordinamento  di   iniziative
          volte    ad incrementare l'occupazione e  ad    incentivare
          l'incontro  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro  anche con
          riferimento all'occupazione femminile;
            b)   collaborazione   alla   elaborazione  di    progetti
          relativi  all'occupazione  di soggetti tossicodipendenti ed
          ex detenuti;
            c) programmazione  e coordinamento   di iniziative  volte
          a  favorire l'occupazione   degli    iscritti  alle   liste
          di      collocamento    con  particolare    riferimento  ai
          soggetti  destinatari  di riserva  di cui all'art. 25 della
          legge 23 luglio 1991, n. 223;
            d)  programmazione    e  coordinamento  delle  iniziative
          finalizzate  al  reimpiego   dei   lavoratori   posti    in
          mobilita'   e    all'inserimento  lavorativo  di  categorie
          svantaggiate;
            e)  indirizzo,  programmazione  e  verifica  dei tirocini
          formativi e di orientamento e borse di lavoro;
            f)  indirizzo, programmazione  e   verifica   dei  lavori
          socialmente utili ai sensi delle normative in materia;
            g)  compilazione  e tenuta della  lista di mobilita'  dei
          lavoratori previa analisi tecnica".