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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 settembre 1998, n. 370

Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-11-1998
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Testo in vigore dal: 10-11-1998
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
i  Ministri  dell'industria, del  commercio e dell'artigianato, della
   sanita',  del  tesoro,  del  bilancio    e  della   programmazione
   economica e dei trasporti e della navigazione
  Visto il  regolamento CEE  n. 259/93 del  Consiglio del  1 febbraio
1993 per la disciplina delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
  Visto  il regolamento  CE n.  120/97 del  Consiglio del  20 gennaio
1997, che ha modificato il regolamento CEE n. 259/93;
  Considerato che  ai sensi dell'articolo  27 del regolamento  CEE n.
259/93  tutte  le  spedizioni  di   rifiuti  comprese  nel  campo  di
applicazione del  regolamento medesimo  sono soggette al  deposito di
una garanzia finanziaria  che copra le spese di  trasporto nonche' le
spese di smaltimento o di recupero;
  Tenuto conto  che la predetta  garanzia copre  anche i casi  di cui
agli articoli 25 e 26 del predetto regolamento CEE n. 259/93;
  Visto  il  decreto legislativo  5  febbraio  1997, n  22,  recante:
"Attuazione delle  direttive 91/156/CEE sui rifiuti,  91/689/ CEE sui
rifiuti  pericolosi e  94/64/CE  sugli imballaggi  e  sui rifiuti  di
imballaggio";
  Visto,  in particolare,  l'articolo  16 del  decreto legislativo  5
febbraio 1997, n. 22;
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Visto l'articolo  17, commi 3  e 4 della  legge 23 agosto  1988, n.
400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 1998;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n.  400 del 1988
del 21 luglio 1998, n. prot. UL/98/13944.
                              A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               Garanzie
  1. Le spedizioni di rifiuti  comprese nel campo di applicazione del
regolamento CEE  n. 259/93 e successive  modificazioni sono garantite
da fidejussione rilasciata  a favore dello Stato  italiano da aziende
di  credito o  da imprese  debitamente autorizzate  all'esercizio del
ramo cauzioni, a norma dell'articolo 1,  lettere b) e c), della legge
10 giugno 1982, n. 348.
  2. La fidejussione  di cui al comma 1 e'  prestata dal notificatore
secondo  gli  schemi contrattuali  e  per  gli  importi di  cui  agli
allegati 1,  2 e 3,  e garantisce le  spese di trasporto,  compresi i
casi di  cui agli  articoli 25  e 26 del  regolamento n.  CEE 259/93,
nonche' le spese  di smaltimento o di recupero e  gli eventuali costi
per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni,
sostenute dalle autorita' competenti  di spedizione o di destinazione
e dallo Stato ai sensi del regolamento medesimo.
  3.  Ciascun  trasporto  e' corredato  dall'apposito  bollettino  di
accompagnamento in originale oppure, nel  caso in cui la notifica sia
relativa  a  piu'  trasporti,  dalla copia  del  bollettino  medesimo
timbrato  e   firmato  in  originale  dall'autorita'   competente  di
spedizione.
  4. Il  certificato di avvenuto  smaltimento o recupero  dei rifiuti
importati  in   Italia  e'  trasmesso  all'autorita'   competente  di
spedizione per  il tramite dell'autorita' competente  di destinazione
entro i termini previsti dal regolamento CEE n. 259/93.
  5. La  regione o provincia  autonoma di partenza del  trasporto dei
rifiuti, in qualita' di  autorita' competente di spedizione, verifica
la corrispondenza della  garanzia prestata ai sensi del  comma 2 agli
schemi contrattuali e agli importi di cui  agli allegati 1, 2, e 3, e
svolge le relative attivita' di sorveglianza.
  6.  Le garanzie  finanziarie gia'  presentate in  conformita' delle
disposizioni  vigenti alla  data di  entrata in  vigore del  presente
decreto continuano  ad essere istruite, accettate  e liberate secondo
le  disposizioni  medesime.  Ai   predetti  fini  si  intendono  gia'
presentate  le  garanzie  fidejussorie  la cui  data  di  spedizione,
risultante dal timbro  postale, o di consegna,  risultante dal numero
di  protocollo in  entrata, sia  anteriore  alla data  di entrata  in
vigore del presente decreto.
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
i  Ministri  dell'industria, del  commercio e dell'artigianato, della
   sanita',  del  tesoro,  del  bilancio    e  della   programmazione
   economica e dei trasporti e della navigazione
  Visto il  regolamento CEE  n. 259/93 del  Consiglio del  1 febbraio
1993 per la disciplina delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
  Visto  il regolamento  CE n.  120/97 del  Consiglio del  20 gennaio
1997, che ha modificato il regolamento CEE n. 259/93;
  Considerato che  ai sensi dell'articolo  27 del regolamento  CEE n.
259/93  tutte  le  spedizioni  di   rifiuti  comprese  nel  campo  di
applicazione del  regolamento medesimo  sono soggette al  deposito di
una garanzia finanziaria  che copra le spese di  trasporto nonche' le
spese di smaltimento o di recupero;
  Tenuto conto  che la predetta  garanzia copre  anche i casi  di cui
agli articoli 25 e 26 del predetto regolamento CEE n. 259/93;
  Visto  il  decreto legislativo  5  febbraio  1997, n  22,  recante:
"Attuazione delle  direttive 91/156/CEE sui rifiuti,  91/689/ CEE sui
rifiuti  pericolosi e  94/64/CE  sugli imballaggi  e  sui rifiuti  di
imballaggio";
  Visto,  in particolare,  l'articolo  16 del  decreto legislativo  5
febbraio 1997, n. 22;
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Visto l'articolo  17, commi 3  e 4 della  legge 23 agosto  1988, n.
400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 1998;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n.  400 del 1988
del 21 luglio 1998, n. prot. UL/98/13944.
                              A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               Garanzie
  1. Le spedizioni di rifiuti  comprese nel campo di applicazione del
regolamento CEE  n. 259/93 e successive  modificazioni sono garantite
da fidejussione rilasciata  a favore dello Stato  italiano da aziende
di  credito o  da imprese  debitamente autorizzate  all'esercizio del
ramo cauzioni, a norma dell'articolo 1,  lettere b) e c), della legge
10 giugno 1982, n. 348.
  2. La fidejussione  di cui al comma 1 e'  prestata dal notificatore
secondo  gli  schemi contrattuali  e  per  gli  importi di  cui  agli
allegati 1,  2 e 3,  e garantisce le  spese di trasporto,  compresi i
casi di  cui agli  articoli 25  e 26 del  regolamento n.  CEE 259/93,
nonche' le spese  di smaltimento o di recupero e  gli eventuali costi
per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni,
sostenute dalle autorita' competenti  di spedizione o di destinazione
e dallo Stato ai sensi del regolamento medesimo.
  3.  Ciascun  trasporto  e' corredato  dall'apposito  bollettino  di
accompagnamento in originale oppure, nel  caso in cui la notifica sia
relativa  a  piu'  trasporti,  dalla copia  del  bollettino  medesimo
timbrato  e   firmato  in  originale  dall'autorita'   competente  di
spedizione.
  4. Il  certificato di avvenuto  smaltimento o recupero  dei rifiuti
importati  in   Italia  e'  trasmesso  all'autorita'   competente  di
spedizione per  il tramite dell'autorita' competente  di destinazione
entro i termini previsti dal regolamento CEE n. 259/93.
  5. La  regione o provincia  autonoma di partenza del  trasporto dei
rifiuti, in qualita' di  autorita' competente di spedizione, verifica
la corrispondenza della  garanzia prestata ai sensi del  comma 2 agli
schemi contrattuali e agli importi di cui  agli allegati 1, 2, e 3, e
svolge le relative attivita' di sorveglianza.
  6.  Le garanzie  finanziarie gia'  presentate in  conformita' delle
disposizioni  vigenti alla  data di  entrata in  vigore del  presente
decreto continuano  ad essere istruite, accettate  e liberate secondo
le  disposizioni  medesime.  Ai   predetti  fini  si  intendono  gia'
presentate  le  garanzie  fidejussorie  la cui  data  di  spedizione,
risultante dal timbro  postale, o di consegna,  risultante dal numero
di  protocollo in  entrata, sia  anteriore  alla data  di entrata  in
vigore del presente decreto.