stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1998, n. 367

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali di cui al n. 6 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 22-12-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 20  della legge 15 marzo 1997, n.  59, allegato 1,
n. 6;
  Viste le  disposizioni sull'amministrazione del patrimonio  e sulla
contabilita'  generale dello  Stato, approvate  con regio  decreto 18
novembre 1923, n. 2440;
  Visto il codice  della navigazione, approvato con  regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827;
  Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 24 agosto 1940
di  approvazione  delle  istruzioni sui  servizi  del  Provveditorato
generale dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328;
  Visto l'articolo 378  della legge 20 marzo 1865,  n. 2248, allegato
F;
  Visti gli articoli 823 e 829 del codice civile;
  Visto l'articolo 97 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287;
  Vista   la  legge   23  dicembre   1994,  n.   724,  e   successive
modificazioni;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 marzo 1998;
  Acquisito il  parere delle competenti commissioni  del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 18 giugno 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con i  Ministri delle  finanze, della difesa,  dei trasporti  e della
navigazione e di grazia e giustizia;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
  1. Il presente  regolamento disciplina le modalita'  di consegna da
parte dell'ufficio  del territorio  del Ministero delle  finanze alle
amministrazioni dello Stato dei fabbricati e dei terreni appartenenti
al  demanio e  al patrimonio  dello Stato,  e la  riconsegna di  essi
quando si  rendono disponibili ed utilizzabili  diversamente, nonche'
l'esercizio dei  compiti di vigilanza  sul corretto impiego  dei beni
pubblici dello Stato.
  2. Nel caso  di beni appartenenti al pubblico  demanio marittimo ed
aeronautico, le  funzioni di cui agli  articoli da 2 a  5 sono svolte
oltre  che dall'autorita'  marittima ed  aeronautica, ai  sensi degli
articoli 30,  34 e  698 del codice  della navigazione,  approvato con
regio  decreto  del  30  marzo  1942, n.  327,  anche  dal  direttore
dell'ufficio del territorio.
          Avvertenza:
           Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
           - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
           "Art. 87. - Il Presidente  della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
           Puo' inviare messaggi alle Camere.
           Indice  le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
           Autorizza la presentazione  alle  Camere  dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo.
           Promulga  le  leggi  ed  emana  i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
           Indice il "referendum" popolare nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
           Nomina,  nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
           Acccredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
          i  trattati   internazionali,   previa,   quando   occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
           Ha  il  comando  delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
           Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
           Puo' concedere grazia e commutare le pene.
           Conferisce le onorificenze della Repubblica".
           -  La  legge  23  agosto  1988,  n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio dei Ministri"; si riporta il testo dell'art.
          17, comma 3:
           "3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
           -  La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo
          per il conferimento di funzioni e compiti alle  regioni  ed
          enti  locali, per la riforma della pubblica amministrazione
          e per la semplificazione  amministrativa";  si  riporta  il
          testo  dell'art.  20,  comma 8, della citata legge, nonche'
          l'allegato 1, n. 6:
           "8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel
          rispetto dei  principi,  criteri  e  modalita'  di  cui  al
          presente  articolo  quali  norme generali regolatrici, sono
          emanati appositi regolamenti ai sensi  e  per  gli  effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1  alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
           a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di
          cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  245,  e  successive
          modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema  di
          cui  alla  legge  24  dicembre  1993,  n. 537, e successive
          modificazioni;
           b) composizione  e  funzioni  degli  organismi  collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
           c) interventi per il  diritto  allo  studio  e  contributi
          universitari.    Le  norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso agli studi universitari agli  studenti  capaci  e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli   studi,   a    determinare    percentuali    massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato  per  le  universita',  graduando  la   contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   i   equita'   solidarieta'  e
          progressivita' in relazione alle condizioni economiche  del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie adeguati per  la  valutazione  delle  effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla presente lettera sono soggette a  revisione  biennale,
          sentite le competenti commissioni parlamentari;
           d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di
          ricerca,  di  cui  all'art.  73  del decreto del Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento  di
          approvazione  degli  atti  dei  concorsi per ricercatore in
          deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24  dicembre  1993,
          n. 537;
           e) procedure per l'accettazione da parte delle universita'
          di  eredita',  donazioni  e  legati,  prescindendo  da ogni
          autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia".
                                                          "Allegato 1
                                     (previsto dall'art. 20, comma 8)
           (Omissis).
           6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza
          sugli immobili demaniali;
            -  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
          modificazioni;
            - regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827,  e  successive
          modificazioni;
            -   legge   29   ottobre   1991,  n.  358,  e  successive
          modificazioni;
            - decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo  1992,
          n. 287;
            -   legge   23   dicembre  1994,  n,  724,  e  successive
          modificazioni".
           - Il regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  reca:
          "Disposizioni  sull'amministrazione  del patrimonio e sulla
          contabilita' generale dello Stato".
           - Il regio decreto 30 marzo 1942, n.  327,  reca:  "Codice
          della navigazione".
           -   Il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  reca:
          "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
          contabilita' generale dello Stato".
           - Il decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, approva
          le  istruzioni  generali  sui  servizi  del  Provveditorato
          generale dello Stato.
           - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  febbraio
          1952,  n.    328,  reca:  "Approvazione del regolamento per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (navigazione
          marittima)".
           -  La  legge  20  marzo  1865,  n.  2248, reca: "Legge per
          l'unificazione   amministrativa   del   Regno    d'Italia";
          l'allegato  F)  alla legge predetta reca: "Legge sui lavori
          pubblici"; si riporta il testo dell'art. 378  del  predetto
          allegato F):
           "Art.  378.  - Per le contravvenzioni alla presente legge,
          che alterano lo stato delle cose, e' riservato al  prefetto
          l'ordinare  la  riduzione  al primitivo stato, dopo di aver
          riconosciuta  la  regolarita'  delle  denuncie,  e  sentito
          l'ufficio del Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo
          fa  eseguire  immediatamente  di  ufficio  i  lavori per il
          ripristino.
           Sentito  poi  il  trasgressore  per  mezzo  dell'autorita'
          locale,  il  prefetto  provvede al rimborso a di lui carica
          delle spese degli  atti  e  della  esecuzione  di  ufficio,
          rendendone  esecutoria  la  nota,  e  facendone  riscuotere
          l'importo nelle  forme  e  coi  privilegi  delle  pubbliche
          imposte.
           Il  prefetto  promuove  inoltre  l'azione penale contro il
          trasgressore,   allorche'   lo   giudichi   necessario   od
          opportuno.
           Queste  attribuzioni  sono  esercitate  dai sindaci quando
          trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei
          comuni".
           - Si riportano i testi degli articoli 823 e 829 del codice
          civile:
           "Art. 823 (Condizione giuridica del demanio pubblico). - I
          beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili
          e non possono formare oggetto di diritti a favore di  terzi
          se  non  nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li
          riguardano.
           Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni che
          fanno  parte  del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia di
          procedere in via amministrativa, sia di valersi  dei  mezzi
          ordinari  a difesa della proprieta' e del possesso regolati
          dal presente codice".
           "Art. 829 (Passaggio di beni dal demanio al patrimonio). -
          Il passaggio dei beni dal demanio  pubblico  al  patrimonio
          dello    Stato    dev'essere    dichiarato   dall'autorita'
          amministrativa. Dell'atto deve essere dato  annuncio  nella
          Gazzetta Ufficiale".
           -  La  legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al
          sistema penale", si riporta il testo dell'art. 97:
           "Art. 97  (Casi  di  esclusione  della  perseguibilita'  a
          querela).  -  Dopo l'art. 639 del codice penale e' inserito
          il seguente:
           ''Art. 639-bis (Casi di esclusione della perseguibilita' a
          querela). - Nei casi previsti dagli articoli 631, 632,  633
          e  636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni,
          fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico''".
           -  La  legge  29  ottobre  1991,  n.  358,  e   successive
          modificazioni,  reca:  "Norme  per  la ristrutturazione del
          Ministero delle finanze".
           - Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  marzo
          1992,  n.  287,  reca:  "Regolamento  degli  uffici  e  del
          personale del Minsitero delle finanze".
           - La legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  reca:  "Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica".
          Nota all'art. 1:
           -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 30, 34 e 698 del
          codice della navigazione:
           "Art. 30 (Uso del demanio marittimo). -  L'amministrazione
          della  marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo
          e vi esercita la polizia".
           "Art. 34 (Destinazione  di  zone  demaniali  matittime  ad
          altri  usi  pubblici). - Con provvedimento del Ministro per
          le   comunicazioni,   su   richiesta   dell'amministrazione
          interessata,   determinate   parti  del  demanio  marittimo
          possono essere destinate ad altri usi pubblici,  cessati  i
          quali riprendono la loro destinazione normale".
           "Art.  698 (Vigilanza sull'attivita' dei concessionari). -
          La   vigilanza   sull'attivita'   esplicata   in   base   a
          concessione,   e'   esercitata,   nell'ambito  di  ciascuna
          circoscrizione, dal direttore di aeroporto".