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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 luglio 1998, n. 350

Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-10-1998
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Testo in vigore dal: 27-10-1998
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  e
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto legislativo  5  febbraio  1997, n.  22,  recante
l'attuazione delle  direttive 91/156/CEE sui rifiuti,  91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi e  94/62/CE  sugli imballaggi  e  sui rifiuti  di
imballaggio;
  Visto, in particolare,  l'articolo 32, comma 3,  del citato decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  il quale prevede che le province
iscrivano  in   un  apposito  registro  le   imprese  che  effettuano
operazioni  di smaltimento  di rifiuti  non pericolosi  nel luogo  di
produzione dei rifiuti stessi;
  Visto, altresi' l'articolo  33, comma 3, del  decreto legislativo 5
febbraio 1997, n.  22, il quale prevede che le  province iscrivano in
un apposito  registro le imprese  che effettuano la  comunicazione di
inizio  di  attivita'  delle   operazioni  di  recupero  dei  rifiuti
individuati ai sensi del medesimo articolo 33;
  Considerato,  infine,  che  l'articolo  31, comma  5,  del  decreto
legislativo 5  febbraio 1997, n.  22, prevede  che per la  tenuta dei
registri   e  per   l'effettuazione  dei   controlli  periodici   gli
interessati  sono   tenuti  a  versare  alla   provincia  un  diritto
d'iscrizione   annuale   determinato   in   relazione   alla   natura
dell'attivita' con  decreto del  Ministro dell'ambiente,  di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
tesoro;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta dell'11 settembre 1997;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 12 gennaio 1998;
  Vista la comunicazione alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, con nota n. UL/98/2550 dell'11 febbraio 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Ai fini della tenuta del  registro di cui all'articolo 32, comma
3, e  dell'articolo 33, comma  3, del decreto legislativo  5 febbraio
1997,  n.  22, e  per  l'effettuazione  dei controlli  periodici,  le
imprese   interessate   sono   tenute  a   versare   alla   provincia
territorialmente   competente   un   diritto   d'iscrizione   annuale
determinato  nei seguenti  ammontari, in  relazione alle  attivita' e
alle  quantita'    dei  rifiuti    trattati:  Classe  di    attivita'
-Quantita' annua di rifiuti -Auto- smaltimento art. 32 -Recupero -
Classe di   Quantita' annua              Autosmaltimento
attivita'     di rifiuti                    art. 32          Recupero
   --              --                          --               --
Classe 1   Superiore o uguale a 200.000
           tonnellate                     L. 2.000.000   L. 1.500.000
Classe 2   Superiore o uguale a 60.000
           tonnellate  e inferiore
           a  200.000 tonnellate          "  1.200.000   "    950.000
Classe 3   Superiore o uguale a 15.000
           tonnellate  e  inferiore  a
           60.000 tonnellate              "    900.000   "    750.000
Classe 4   Superiore o uguale a 6.000
           tonnellate  e  inferiore  a
           15.000 tonnellate              "    700.000   "    500.000
Classe 5   Superiore o uguale a 3.000
           tonnellate e inferiore a
           6.000 tonnellate               "    300.000   "    200.000
Classe 6   Inferiore a 3.000 tonnellate   "    150.000   "    100.000
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse:
            -   Il D.Lgs.   5  febbraio    1997,  n.    22,  recante:
          "Attuazione   delle   direttive   91/156/CEE  sui  rifiuti,
          91/689/CEE  sui  rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE     sugli
          imballaggi    e   sui   rifiuti     di   imballaggio",   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  febbraio  1997,  n.
          38, s.o.
  - La direttiva  91/156/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L  78/32 del 26
marzo 1991.
            -  La   direttiva 91/689/CE e'  pubblicata in  G.U.C.E. L
          337  del 31 dicembre 1991.
            - La   direttiva 94/62/CE e' pubblicata    in  G.U.C.E  L
          365/10  del 31 dicembre 1994.
            -  Il testo  del comma 3 dell'art. 32, del  citato D.Lgs.
          n. 22/1997 e' il seguente:
            "3. La  provincia iscrive  in un apposito    registro  le
          imprese  che effettuano   la   comunicazione di  inizio  di
          attivita' ed   entro   il termine   di cui   al  comma    1
          verifica  d'ufficio   la sussistenza  dei presupposti e dei
          requisiti  richiesti.    A  tal  fine alla comunicazione di
          inizio   di attivita'   e' allegata una    relazione  dalla
          quale deve risultare:
            a)  il rispetto  delle condizioni e delle  norme tecniche
          specifiche di cui al comma 1;
            b) il rispetto delle norme  tecniche di sicurezza e delle
          procedure autorizzative previste dalla normativa vigente".
            - Il testo  del comma 3 dell'art. 33, del  citato  D.Lgs.
          n. 22/1997 e' il seguente:
            "3.  La   provincia iscrive   in un apposito  registro le
          imprese che effettuano  la  comunicazione di   inizio    di
          attivita'  ed    entro   il termine   di cui   al comma   1
          verifica d'ufficio  la sussistenza  dei presupposti  e  dei
          requisiti  richiesti.    A  tal  fine alla comunicazione di
          inizio   di attivita'   e' allegata una    relazione  dalla
          quale deve risultare:
            a)  il rispetto  delle norme tecniche e  delle condizioni
          specifiche di cui al comma 1;
            b) il possesso  dei requisiti soggettivi richiesti    per
          la gestione dei rifiuti;
               c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
            d)  stabilimento,  capacita'  di  recupero    e  ciclo di
          trattamento o di combustione  nel quale  i  rifiuti  stessi
          sono  destinati ad  essere recuperati;
            e)    le caratteristiche   merceologiche   dei   prodotti
          derivanti  dai cicli di recupero".
            - Il testo  del comma 5 dell'art. 31, del  citato  D.Lgs.
          n. 22/1997 e' il seguente:
            "5.  Per la tenuta dei registri di  cui agli articoli 32,
          comma 3, e 33, comma 3,  e  l'effettuazione  dei  controlli
          periodici,   l'interessato   e'  tenuto  a    versare  alla
          provincia un diritto  di iscrizione annuale determinato  in
          relazione  alla  natura  dell'attivita'    con  decreto del
          Ministro dell'ambiente,   di concerto    con  i    Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
          tesoro".
            - Il  testo dei  commi 3 e  4 dell'art. 17,  della  legge
          23  agosto  1988,   n. 400   (Disciplina  dell'attivita' di
          Governo e  ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
           Nota all'art. 1:
            - Il testo degli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, del
          D.Lgs. n.  22/1997, e' riportato nelle note alle premesse.