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DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 1998, n. 346

Disposizioni di carattere sanzionatorioamministrativo in attuazione del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
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Testo in vigore dal: 24-10-1998
al: 31-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria   1995-1997),   ed   in
particolare l'articolo 8, il quale prevede che il Governo e' delegato
ad  emanare  disposizioni  recanti  sanzioni  amministrative  per  la
violazione di regolamenti comunitari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2271/96 e l'azione comune 96/668 PESC,
del Consiglio del 22 novembre 1996, relativi  alla  protezione  degli
effetti  extraterritoriali   derivanti   dall'applicazione   di   una
normativa adottata da un Paese terzo,  a  dalle  azioni  su  di  essa
basate o da essa derivanti; 
  Visto  il  decreto   legislativo   24   febbraio   1997,   n.   89,
sull'esportazione dei beni a duplice uso; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e  giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  del
commercio con l'estero e degli affari esteri; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                           S a n z i o n i 
  1. I soggetti indicati  dall'articolo  11  del  regolamento  CE  n.
2271/96  del  Consiglio  del  22  novembre  1996,  che  omettono   di
comunicare alla Commissione europea, direttamente o  per  il  tramite
del Ministero del commercio  con  l'estero,  nei  termini  e  con  le
modalita'  previste  dal  citato  regolamento  CE  n.   2271/96,   le
informazioni di cui all'articolo 2  del  regolamento  medesimo,  sono
puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  lire  quindici
milioni a lire novanta milioni. 
  2. I soggetti di cui al comma 1,  i  quali,  senza  avere  ottenuto
l'autorizzazione  della  Commissione  europea,   non   osservano   le
disposizioni di cui all'articolo 5, primo paragrafo, del  regolamento
CE n. 2271/96, sono puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria
da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. 
  3. Le sanzioni di cui al presente  articolo  non  sono  applicabili
quando  le  operazioni  contestate  o  gli  accordi   successivamente
intervenuti in relazione  ai  beni  espropriati  siano  stati,  anche
implicitamente, autorizzati dalla Commissione europea. 
  4. Il Ministero del commercio con  l'estero,  accerta  l'osservanza
delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 5 del  regolamento  CE
n. 2271/96 da parte dei soggetti di cui al comma 1 con  le  modalita'
di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1997, n. 89, ed irroga le  sanzioni  previste  dal  presente
articolo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 26 agosto 1998 
                               SCALFARO 
                                      Prodi, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                          Flick, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                     Fantozzi, Ministro del commercio 
                                  con l'estero 
                                          Dini, Ministro degli affari 
                                  esteri 
 Visto, il Guardasigilli: Flick 
    

          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive    CEE vengono forniti gli  estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Note alle premesse:
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio della funzione legislativa  non    puo'  essere
          delegato  al Governo  se non con determinazione di principi
          e criteri direttivi e  soltanto per tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   La   legge   24   aprile   1998,  n.    128,    reca:
          "Disposizioni    per l'adempimento   di obblighi  derivanti
          dalla   appartenenza dell'Italia  alle  Comunita'  europee.
          Legge  comunitaria 1995-1997". L'art. 8 cosi' recita:
            "Art.    8  (Delega    al   Governo per   la   disciplina
          sanzionatoria  di violazioni di disposizioni  comunitarie).
          - 1. Al  fine di assicurare la  piena  integrazione   delle
          norme    comunitarie    nell'ordinamento  nazionale,     il
          Governo,  fatte   salve   le   norme penali   vigenti,   e'
          delegato ad emanare,  entro due anni dalla data di  entrata
          in vigore della  presente   legge,   disposizioni   recanti
          sanzioni     penali   o amministrative per le violazioni di
          direttive  delle   Comunita'   europee   attuate   in   via
          regolamentare  o  amministrativa  ai  sensi  della legge 22
          febbraio 1994,  n. 146, della legge   6 febbraio  1996,  n.
          52,  nonche'  della presente  legge e per  le violazioni di
          regolamenti comunitari vigenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.
            2.  La  delega  e'  esercitata  con  decreti  legislativi
          adottati a norma dell'art. 14    della  legge    23  agosto
          1988,  n.   400, su   proposta del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,     o  del  Ministro   competente   per   il
          coordinamento    delle  politiche    comunitarie,   e   del
          Ministro  di grazia  e  giustizia,   di   concerto con    i
          Ministri  competenti  per materia; i decreti legislativi si
          informeranno   ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera c)".
            -  Il regolamento  (CE) n.   2271/96 del   Consiglio  del
          22  novembre  1996,   relativo   alla    protezione   dagli
          effetti  extraterritoriali derivanti  dall'applicazione  di
          una  normativa  adottata da  un paese terzo, e dalle azioni
          su di essa basate o da essa derivanti.
            - Il decreto  legislativo 24 febbraio 1997, n.  89,  reca
          attuazione  del   regolamento   CE n.   3381/94   e   della
          decisione   n.   94/94/PESC, sull'esportazione  di  beni  a
          duplice uso.
            -  La  legge    23 agosto 1988, n. 400,   reca disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.  L'art. 14 cosi' recita:
            "Art.   14   (Decreti   legislativi).   -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica   con    la    denominazione      di    "decreto
          legislativo"  e  con l'indicazione,  nel  preambolo,  della
          legge    di delegazione, della  deliberazione del Consiglio
          dei    Ministri  e  degli  altri     adempimenti        del
          procedimento  prescritti  dalla   legge  di delegazione.
            2.  L'emanazione del  decreto  legislativo deve  avvenire
          entro  il termine  fissato dalla  legge di  delegazione; il
          testo  del   decreto legislativo   adottato dal  Governo e'
          trasmesso  al     Presidente   della   Repubblica,      per
          l'emanazione,    almeno      venti   giorni   prima   della
          scadenza.
            3.  Se la   delega legislativa   si   riferisce ad    una
          pluralita'    di  oggetti distinti suscettibili di separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla    mediante    piu'
          atti    successivi    per    uno  o    piu'   degli oggetti
          predetti. In   relazione   al  termine    finale  stabilito
          dalla    legge   di   delegazione,   il   Governo   informa
          periodicamente   le   Camere   sui   criteri   che    segue
          nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
            4.  In  ogni  caso,  qualora    il  termine  previsto per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle commissioni
          permanenti delle  due Camere competenti per  materia  entro
          sessanta    giorni,      indicando    specificamente     le
          eventuali disposizioni non   ritenute  corrispondenti  alle
          direttive    della  legge di delegazione.   Il Governo, nei
          trenta     giorni  successivi,  esaminato   il      parere,
          ritrasmette,   con   le sue  osservazioni  e con  eventuali
          modificazioni, i testi alle  commissioni    per  il  parere
          definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
           Note all'art. 1:
            - Per  quanto concerne il  regolamento CE n. 2271/96  del
          Consiglio  del  22  novembre    1996,  ved. nelle note alle
          premese.  L'art. 11 cosi' recita:
             "Art. 11. - Il presente regolamento si applica a:
            1) qualsiasi persona  fisica residente nella Comunita'  e
          che ha la cittadinanza di uno Stato membro;
            2)   qualsiasi   persona   giuridica   registrata   nella
          Comunita';
            3)  qualsiasi  persona  fisica   o   giuridica   di   cui
          all'art.  1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4055/86;
            4)  qualsiasi  altra  persona    fisica  residente  nella
          Comunita', fatto salvo il   caso in cui tale    persona  si
          trovi  nel paese di cui  ha la cittadinanza;
            5)  qualsiasi  altra persona fisica nel  territorio della
          Comunita', compresi le sue   acque territoriali  e  il  suo
          spazio   aereo, e a bordo di  qualsiasi aeromobile  o  nave
          soggetti   alla   giurisdizione o   al controllo    di  uno
          Stato   membro,     nell'esercizio  della    sua  attivita'
          professionale".
            - L'art. 2 del sopra citato  regolamento  CE  n.  2271/96
          cosi' recita:
            "Art.    2.   - Qualora   gli   interessi   economici e/o
          finanziari  di qualsiasi   persona di   cui    all'art.  11
          siano    lesi, direttamente   o indirettamente,  dagli atti
          normativi  indicati  nell'allegato o  da azioni su di  essi
          basate  o  da  essi  derivanti,  tale persona ne informa la
          Commissione  nei trenta giorni successivi  alla data in cui
          le e' pervenuta l'informazione; se  sono lesi gli interessi
          di una persona giuridica,    tale    obbligo  incombe    ai
          direttori,      dirigenti   o      altre   persone   aventi
          responsabilita' direttive.
            A  richiesta  della Commissione,  tale  persona  fornisce
          tutte  le informazioni    pertinenti    ai     fini     del
          presente    regolamento conformemente alla  richiesta della
          Commissione  entro      trenta   giorni   dalla   data   di
          quest'ultima.
            Tutte  le  informazioni sono   trasmesse alla Commissione
          direttamente o  tramite  le  autorita'  competenti    degli
          Stati    membri.    Se    le  informazioni  sono  trasmesse
          direttamente     alla  Commissione,   questa   ne   informa
          immediatamente  le autorita'  competenti dello Stato membro
          in cui  la  persona  che  ha  fornito le  informazioni   e'
          residente  o registrata".
            -  L'art.  5  del  sopracitato  regolamento CE n. 2271/96
          cosi' recita:
            "Art.  5.  -  Nessuna  delle   persone  di  cui  all'art.
          11  deve rispettare,  direttamente    o   attraverso    una
          consociata      o   altro intermediario, attivamente  o per
          omissione deliberata,  richieste o divieti,   comprese   le
          richieste   di   tribunali  stranieri, basate  o derivanti,
          direttamente  o   indirettamente,  dagli   atti   normativi
          indicati    nell'allegato o  da  azioni su  di essi  basate
          o da  essi derivanti.
            Conformemente  alle   procedure di cui agli  articoli 7 e
          8,  si puo' essere autorizzati a  rispettare, completamente
          o in  parte, le norme contestate  se la  loro  inosservanza
          puo'  danneggiare seriamente  i propri interessi  o  quelli
          della   Comunita'. I criteri di applicazione della presente
          disposizione sono fissati   secondo  la  procedura  di  cui
          all'art.  8.    Qualora  sussistano prove sufficienti   che
          l'inosservanza causerebbe  gravi  danni  ad   una   persona
          fisica    o    giuridica,    la Commissione sottopone senza
          indugio al  comitato di cui all'art. 8 un progetto    delle
          misure    adeguate   da adottare   a   norma del   presente
          regolamento".
            -  Per  quanto    concerne  il  decreto  legislativo   24
          febbraio  1997,  n.    89, ved. nelle note alle premesse. I
          commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 cosi' recitano:
            "2. L'attivita' di controllo e'  svolta dal Ministero del
          commercio con l'estero, fatte salve le  attribuzioni  degli
          organi  preposti  alla tutela dell'ordine e della sicurezza
          pubblica e della sicurezza  dello  Stato  ed  al  controllo
          doganale,  fiscale e valutario, i quali comunque comunicano
          al  Ministero  del  commercio  con  l'estero   le   notizie
          rilevanti agli effetti del presente decreto legislativo.
            3. Nell'esercizio  dell'attivita' di controllo  di cui al
          comma  2,  finalizzata    all'accertamento  dell'arrivo   a
          destinazione    e  dell'uso  finale    civile  del     bene
          esportato,    il  Ministero    del commercio   con l'estero
          puo', ai  sensi degli  articoli  14 e  15 del  regolamento,
          richiedere ai soggetti esportatori    la  comunicazione  di
          dati,  nonche' la   trasmissione   di   atti   e  documenti
          concernenti  operazioni  di esportazione di beni a  duplice
          uso.
            4.  Nell'espletamento    dell'attivita'  di  controllo il
          Ministero del commercio  con   l'estero   puo'   avvalersi,
          d'intesa    con    i   singoli Ministeri interessati, degli
          organi di cui  al comma 2. La Guardia di  finanza    agisce
          secondo    le   norme   e con   le   facolta'  di cui  agli
          articoli  51 e   52 del   decreto   del Presidente    della
          Repubblica    26 ottobre  1972, n.  633, ed  agli  articoli
          32  e 33  del decreto  del Presidente della Repubblica   29
          settembre  1973,  n.    600, e successive modificazioni. Il
          Ministero  del  commercio  con  l'estero   puo',   inoltre,
          richiedere   al   Ministero      degli   affari  esteri  il
          compimento, da parte delle  rappresentanze  diplomatiche  e
          consolari  all'estero,  degli  atti  rientranti  nelle loro
          competenze".