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DECRETO LEGISLATIVO 22 settembre 1998, n. 345

Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-10-1998
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Testo in vigore dal: 23-10-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge  15 marzo 1997, n. 59, ed  in particolare l'articolo
4, comma  5, che prevede l'emanazione  da parte del Governo  di uno o
piu' decreti legislativi con i quali vengono ripartite fra la regione
e gli enti  locali le funzioni conferite alle  regioni qualora queste
non  abbiano adottato,  entro  sei mesi  dall'emanazione dei  decreti
legislativi  previsti  nella  stessa  norma,  la  legge  di  puntuale
individuazione delle funzioni trasferite  o delegate agli enti locali
e di quelle mantenute in capo alla regione stessa;
  Visto  il decreto  legislativo 19  novembre 1997,  n. 422,  recante
conferimento alle regioni ed agli  enti locali di funzioni in materia
di trasporto  pubblico locale, emanato  in attuazione della  legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Considerato  che le  regioni Piemonte,  Lombardia, Veneto,  Umbria,
Marche,  Molise, Campania,  Puglia  e Calabria  non hanno  provveduto
entro il termine di cui al predetto comma 5;
  Sentite le regioni inadempienti;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 18 settembre 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con il Ministro dei trasporti e della navigazione;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Fino alla data di entrata  in vigore di ciascuna legge regionale
di  cui  all'articolo  3  della  legge 8  giugno  1990,  n.  142,  ed
all'articolo  4, comma  5,  della legge  15 marzo  1997,  n. 59,  che
individua quali delle funzioni  amministrative conferite alle regioni
dal decreto legislativo  19 novembre 1997, n. 422,  sono mantenute in
capo  alla regione  e  quali  sono trasferite  o  delegate agli  enti
locali,  le  disposizioni  del  presente decreto  si  applicano  alle
regioni   Piemonte,  Lombardia,   Veneto,  Umbria,   Marche,  Molise,
Campania, Puglia e Calabria.
  2. La regione, oltre i generali poteri normativi, di programmazione
e di indirizzo, esercita le funzioni amministrative relative a:
  a) servizi ferroviari delegati ai  sensi del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422;
  b) servizi marittimi  delegati ai sensi del  decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422;
  c)  servizi aerei  delegati  ai sensi  del  decreto legislativo  19
novembre 1997, n. 422.
  3. Le  province esercitano  le funzioni amministrative  relative ai
seguenti servizi, ad esclusione di quelli di competenza comunale:
    a) automobilistici;
  b)  a  guida  vincolata  ed  in sede  propria,  diversi  da  quelli
ferroviari;
    c) di navigazione interna.
  4. Nel  caso in cui i  servizi indicati nel comma  3 interessino il
territorio di piu' di una provincia della stessa regione, le relative
funzioni sono  esercitate dalla provincia  ove si svolge  il percorso
prevalente.
  5. I comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai
servizi di trasporto pubblico che si svolgono interamente nell'ambito
del comune stesso.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce  che essa non puo'   avvenire   se    non    con
          determinazione    di    principi    e   criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto, della    Costituzione,
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -  Il    decreto legislativo   19 novembre  1997, n.  422
          (Conferimento alle regioni ed agli enti locali  di funzioni
          e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a  norma
          dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          287 del 10 dicembre 1997.
            -  La  legge   15 marzo   1997,   n.   59   (Delega    al
          Governo   per   il conferimento di funzioni  e compiti alle
          regioni ed  enti locali, per la  riforma    della  pubblica
          amministrazione  e per   la semplificazione amministrativa)
          e' pubblicata nel    supplemento  ordinario  n.  56/L  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997.
            -  Il    testo del comma 5,   dell'art. 4 della legge  n.
          59/1997, come modificato ed integrato   dall'art. 1,  comma
          8,  della    legge  16  giugno  1998,  n. 191 (Modifiche ed
          integrazioni  alle leggi 15 marzo 1997, n.  59 e 15  maggio
          1997, n. 127, nonche' norme  in materia di  formazione  del
          personale  dipendente    e   di lavoro   a   distanza nelle
          pubbliche amministrazioni.  Disposizioni in   materia    di
          edilizia  scolastica), pubblicata nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 142 del 20
          giugno 1998, e' il seguente:
            "5.  Ai fini  dell'applicazione dell'art.  3 della  legge
          8  giugno 1990, n.  142, e del principio  di sussidiarieta'
          di cui   al comma 3,  lettera  a),    e  del  principio  di
          efficienza  e  di economicita'  di cui alla lettera  c) del
          medesimo  comma del presente   articolo,  ciascuna  regione
          adotta,  entro    sei  mesi    dall'emanazione di   ciascun
          decreto  legislativo,      la      legge      di   puntuale
          individuazione   delle  funzioni trasferite o delegate agli
          enti locali  e di quelle mantenute  in  capo  alla  regione
          stessa.  Qualora  la  regione non provveda entro il termine
          indicato,  il Governo  e'  delegato ad  emanare,   entro  i
          successivi    novanta   giorni,   sentite      le   regioni
          inadempienti,  uno     o  piu'   decreti   legislativi   di
          ripartizione  di funzioni tra regione ed enti locali le cui
          disposizioni  si applicano  fino alla data  di entrata   in
          vigore della legge regionale".
           Note all'art. 1:
            -   Il   testo   dell'art.   3   della   legge  8  giugno
          1990,  n.  142 (Ordinamento delle autonomie  locali),  cosi
          recita:
            "Art.  3 (Rapporti  tra  regioni ed  enti locali).  -  1.
          Ai    sensi  dell'art.  117,  primo    e  secondo  comma, e
          dell'art.  118, primo comma, della   Costituzione,    ferme
          restando    le    funzioni   che attengano   ad esigenze di
          carattere unitario nei rispettivi   territori,  le  regioni
          organizzano   l'esercizio   delle  funzioni  amministrative
          a  livello locale attraverso i comuni e le province.
            2. Ai fini di  cui al comma 1, le  leggi    regionali  si
          conformano  ai  principi stabiliti dalla  presente legge in
          ordine   alle funzioni del comune    e  della    provincia,
          identificando    nelle  materie    e  nei    casi  previsti
          dall'art.  117 della  Costituzione gli interessi   comunali
          e  provinciali  in  rapporto  alle    caratteristiche della
          popolazione e del territorio.
            3. La legge  regionale  disciplina  la  cooperazione  dei
          comuni e delle province  tra  loro e  con  la  regione,  al
          fine  di  realizzare  un efficiente sistema delle autonomie
          locali al servizio  dello  sviluppo  economico,  sociale  e
          civile.
            4.  La  regione  determina  gli  obiettivi generali della
          programmazione economicosociale   e   territoriale   e   su
          questa    base    ripartisce    le  risorse    destinate al
          finanziamento  del  programma di   investimenti degli  enti
          locali.
            5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli
          obiettivi  contenuti  nei  piani e  programmi  dello  Stato
          e delle   regioni   e provvedono,     per     quanto     di
          propria     competenza,     alla     loro specificazione ed
          attuazione.
            6. La legge regionale stabilisce    forme  e  modi  della
          partecipazione degli enti locali  alla formazione dei piani
          e    programmi  regionali e degli altri provvedimenti della
          regione.
            7.   La legge   regionale   fissa   i  criteri    e    le
          procedure  per  la formazione  e   attuazione  degli   atti
          e  degli   strumenti  della programmazione socioeconomica e
          della pianificazione territoriale dei  comuni    e    delle
          province    rilevanti    ai    fini   dell'attuazione   dei
          programmi regionali.
            8. La  legge regionale disciplina  altresi' con norme  di
          carattere  generale  modi  e  procedimenti  per la verifica
          della compatibilita' fra gli  strumenti  di cui  al   comma
          7  ed  i programmi  regionali  ove esistenti".
            -  Per il  testo del comma 5  dell'art. 4 della legge  n.
          59/1997 si veda in note alle premesse.
            - Il decreto legislativo 19 novembre   1997, n.  422,  e'
          citato nelle note alle premesse.