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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1998, n. 330

Attuazione della direttiva 95/25/CE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/10/1998
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Testo in vigore dal: 9-10-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
  Vista la  direttiva 95/25/CE del  Consiglio del 22 giugno  1995 che
modifica  la  direttiva 64/432/CEE  relativa  a  problemi di  polizia
sanitaria  in  materia di  scambi  intracomunitari  di animali  della
specie bovina e suina;
  Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
  Sentita  la conferenza  permanente  per i  rapporti  tra Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti i  pareri delle  competenti commissioni della  Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 6 agosto 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  della sanita',  di  concerto con  i  Ministri degli  affari
esteri, di  grazia e  giustizia e  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione economica e per le politiche agricole;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. La legge 30 aprile 1976,  n. 397, come integrata dal decreto del
Presidente della Repubblica 1 marzo  1992, n. 230, e' modificata come
segue:
  a) all'articolo 6,  dopo il primo comma, sono aggiunti,  in fine, i
seguenti:
  "I  bovini  di  eta'  inferiore   a  trenta  mesi,  destinati  alla
produzione  di  carne, possono,  in  deroga  a quanto  previsto  alle
lettere b)  e c) del  primo comma,  non essere sottoposti  alle prove
indicate in dette lettere solo qualora:
   1) si tratti di animali che:
  a)  provengono da  un allevamento  bovino ufficialmente  indenne da
tubercolosi e ufficialmente indenne da brucellosi;
  b) sono stati identificati con  apposito contrassegno in aggiunta a
quello  d'identificazione  al  momento  del carico  e  restano  sotto
controllo fino al momento della macellazione;
  c)  non sono  stati  in contatto  durante il  trasporto  e fino  al
momento  della loro  macellazione con  bovini che  non prevengono  da
allevamenti ufficialmente indenni;
  2) lo Stato  membro di origine e quello di  destinazione abbiano il
medesimo  status   sanitario  per   quanto  concerne   tubercolosi  e
brucellosi;
  3) nelle  segnalazioni previste dall'articolo 11,  comma 5, lettera
a), del decreto  legislativo 30 gennaio 1993, n.  28, e dall'articolo
5, comma  1, del  decreto ministeriale  18 febbraio  1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana 25 febbraio 1993,
n.  46,  i destinatari  degli  animali  specifichino che  gli  stessi
usufruiscono delle deroghe di cui al presente comma.
  Il  destinatario  degli  animali  di  cui  al  secondo  comma  deve
mantenere gli  stessi separatamente dagli altri  bovini di differente
status sanitario fino al momento della macellazione.";
    b) l'articolo 10 e' abrogato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 1 settembre 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bindi, Ministro della sanita'
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
                                   Flick,  Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                    Ciampi,  Ministro    del  tesoro,
                                  del    bilancio    e          della
                                  programmazione economica
                                   Pinto,  Ministro  per le politiche
                                  agricole
 Visto, il Guardasigilli: Flick
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
            Note alle premesse:
            - Gli articoli 76 e 87 della Costituzione cosi' recitano:
            "Art. 76. - L'esercizio della   funzione legislativa  non
          puo'  essere delegato al Governo  se non con determinazione
          di   principi e criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti".
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -    La    legge    24   aprile   1998, n.   128,   reca:
          "Disposizioni  per l'adempimento   di obblighi    derivanti
          dalla    appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee.
          Legge comunitaria 1995-1997".
            - La direttiva 95/25/CE e' pubblicata  in G.U.C.E.  n.  L
          243 dell'11 ottobre 1995.
            - La direttiva  64/432/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.  L
          32 del 24 febbraio 1966.
            - La  legge 30 aprile  1976, n.  397, concerne le  "Norme
          sanitarie sugli scambi di  animali tra l'Italia e gli altri
          Stati membri della Comunita' economica europea".
           Note all'art. 1:
            -  Per quanto  concerne la legge 30 aprile 1976,  n. 397,
          vedi nelle note alle premesse.
            - Il decreto del Presidente della    Repubblica  1  marzo
          1992,  n.  230,  concerne il   "Regolamento di   attuazione
          delle direttive   CEE 79/109,  79/111,  80/219,    80/1098,
          80/1099,   80/1274, 82/893,  83/646, 84/336, 85/586, 87/489
          e 88/406, concernenti   norme  sanitarie  in    materia  di
          scambi  intracomunitari  di  animali  della specie bovina e
          suina, tenuto anche conto delle direttive 84/643, 90/422  e
          90/423".
            -  Il  decreto legislativo 30  gennaio 1993, n. 28, reca:
          "Attuazione delle  direttive  89/662/CEE   e     90/425/CEE
          relative  ai  controlli veterinari  e zootecnici  di taluni
          animali     vici  e    su  prodotti    di  origine  animale
          applicabili negli scambi intracomunitari".    Il  comma  5,
          lettera      a),   dell'art.   11,     del  citato  decreto
          legislativo, cosi' recita:
            "5. Tutti  i destinatari che  figurano sul certificato  o
          documento previsti all'art. 9, comma 2, lettera d):
            a) sono  tenuti a  segnalare l'arrivo degli    animali  o
          di prodotti provenienti da un altro Stato membro, la natura
          della  spedizione e la data prevedibile dell'arrivo, almeno
          24  ore prima, non tenendo conto  dei    giorni    festivi;
          comunque,     in  casi  eccezionali  l'autorita' competente
          del luogo di arrivo puo' richiedere la notifica con 48  ore
          di  anticipo;  la notifica non  e' richiesta per i  cavalli
          registrati  muniti  del     documento  di   identificazione
          previsto  dalle disposizioni della direttiva 90/427/CEE".
            -     Il   decreto    ministeriale    18  febbraio   1993
          concerne    la "Determinazione   di  funzioni    e  compiti
          degli  uffici   veterinari del Ministero della sanita'". Il
          comma   1, dell'art. 5  del  citato  decreto  ministeriale,
          cosi' recita:
            "1.    In applicazione   degli   articoli   5 e   11  del
          citato  decreto legislativo 30   gennaio 1993, n.    28,  i
          destinatari  delle  partite di animali nonche' di  prodotti
          di origine animale    provenienti  da  altro  Paese  membro
          segnalano,  con    almeno un   giorno feriale  di anticipo,
          l'arrivo  delle  merci al   servizio   veterinario    delle
          UU.SS.LL.      ed  all'ufficio    veterinario    per    gli
          adempimenti  CEE  competenti  per territorio".