stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 27 luglio 1998, n. 316

Regolamento recante norme per la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-09-1998
nascondi
vigente al 02/05/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 16-9-1998
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'articolo  6, comma 3,  del decreto legislativo  30 dicembre
1992,  n.   502,  recante  "Riordino  della   disciplina  in  materia
sanitaria, a  norma dell'articolo 1  della legge 23 ottobre  1992, n.
421", nel testo modificato dal  decreto legislativo 17 dicembre 1993,
n. 517;
  Ritenuto che in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al
Ministro della sanita'  di individuare con proprio  decreto le figure
professionali da  formare ed  i relativi profili,  relativamente alle
aree del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
  Ritenuto  di  individuare  con   singoli  provvedimenti  le  figure
professionali;
  Ritenuto di individuare la  figura del tecnico della fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiocircolatoria;
  Visto il parere del Consiglio  superiore di sanita', espresso nella
seduta del 30 settembre 1997;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 1 giugno 1998;
  Vista  la nota,  in  data 27  luglio  1998, con  cui  lo schema  di
regolamento e' stato  trasmesso, ai sensi dell'articolo  17, comma 3,
della legge 23  agosto 1988, n. 400, al Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  E'  individuata  la  figura del  tecnico  della  fisiopatologia
cardiocircolatoria  e  perfusione  cardiovascolare  con  il  seguente
profilo: il tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma
universitario  abilitante e  dell'iscrizione all'albo  professionale,
provvede alla  conduzione e  alla manutenzione  delle apparecchiature
relative alle tecniche di circolazione extracorporea ed alle tecniche
di emodinamica.
  2. Le mansioni del  tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione  cardiovascolare sono esclusivamente di  natura tecnica;
egli  coadiuva il  personale  medico negli  ambienti idonei  fornendo
indicazioni essenziali o conducendo, sempre sotto indicazione medica,
apparecchiature finalizzate alla  diagnostica emodinamica o vicariati
le funzioni cardiocircolatorie.
  3. Il tecnico della  fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare:
  a)  pianifica, gestisce  e  valuta quanto  necessario  per il  buon
funzionamento delle apparecchiature di cui e' responsabile;
  b) garantisce  la corretta applicazione delle  tecniche di supporto
richieste;
  c)  svolge la  sua attivita'  professionale in  strutture sanitarie
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.
  4. Il tecnico della  fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare  contribuisce   alla  formazione  del   personale  di
supporto  e  concorre   direttamente  all'aggiornamento  relativo  al
profilo professionale e alla ricerca nelle materie di sua competenza.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
          502 (Riordino della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a
          norma  dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e'
          il seguente:
            "Art. 6 (Rapporti tra  Servizio  sanitario  nazionale  ed
          Universita').      -   1.  Le  regioni,  nell'ambito  della
          programmazione regionale,  stipulano  specifici  protocolli
          d'intesa  con  le  universita'  per regolamentare l'apporto
          alle attivita' assistenziali del servizio  sanitario  delle
          facolta'  di  medicina,  nel  rispetto delle loro finalita'
          istituzionali didattiche  e  scientifiche.  Le  universita'
          contribuiscono,  per quanto di competenza, all'elaborazione
          dei piani sanitari regionali. La programmazione  sanitaria,
          ai   fini   dell'individuazione  della  dislocazione  delle
          strutture  sanitarie,  deve  tener  conto  della   presenza
          programmata delle strutture universitarie. Le universita' e
          le   regioni   possono,  d'intesa,  costituire  policlinici
          universitari, mediante scorporo e trasferimento da  singoli
          stabilimenti  ospedalieri  di  strutture  universitarie  od
          ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei  tenendo
          conto  delle  esigenze  della  programmazione  regionale. I
          rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati,
          ove necessario, con appositi accordi tra le universita', le
          aziende  ospedaliere   e   le   unita'   sanitarie   locali
          interessate.
            2.  Per  soddisfare  le  specifiche esigenze del Servizio
          sanitario  nazionale,  connesse   alla   formazione   degli
          specializzandi  e  all'accesso  ai  ruoli  dirigenziali del
          Servizio sanitario nazionale, le universita' e  le  regioni
          stipulano  specifici  protocolli di intesa per disciplinare
          le modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti  in
          attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
          accordi  tra  le  universita',  le  aziende ospedaliere, le
          unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura  a
          carattere   scientifico  e  gli  istituiti  zooprofilattici
          sperimentali.  Ferma  restando  la  disciplina  di  cui  al
          decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione
          specialistica,  nelle  scuole  di specializzazione attivate
          presso le predette  strutture  sanitarie  in  possesso  dei
          requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto
          legislativo  n.  257/1991,  la  titolarita'  dei  corsi  di
          insegnamento    previsti     dall'ordinamento     didattico
          universitario  e'  affidata  ai  dirigenti  delle strutture
          presso   le  quali  si  svolge  la  formazione  stessa,  in
          conformita' ai protocolli d'intesa di cui al  comma  1.  Ai
          fini  della  programmazione del numero degli specialisti da
          formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del
          decreto legislativo 8 agosto 1991, n.  257,  tenendo  anche
          conto   delle   esigenze   conseguenti   alle  disposizioni
          sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente
          decreto. Il diploma di specializzazione  conseguito  presso
          le  predette  scuole  e'  rilasciato  a firma del direttore
          della scuola e  del  rettore  dell'universita'  competente.
          Sulla  base  delle  esigenze di formazione e di prestazioni
          rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalita'
          per l'istituzione dei  corsi  di  specializzazione  possono
          essere  previste  per  i  presidi  ospedalieri delle unita'
          sanitarie locali, le cui strutture siano  in  possesso  dei
          requisiti  di  idoneita'  previsti  dall'art. 7 del decreto
          legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
            3. A norma  dell'art.  1,  lettera  o),  della  legge  23
          ottobre   1992,  n.    421,  la  formazione  del  personale
          sanitario infermieristico, tecnico e  della  riabilitazione
          avviene  in  sede ospedaliera ovvero presso altre strutture
          del Servizio  sanitario  nazionale  e  istituzioni  private
          accreditate.  I  requisiti  di idoneita' e l'accreditamento
          delle strutture sono disciplinati con decreto del  Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          d'intesa con il Ministro della sanita'. Il  Ministro  della
          sanita'   individua   con   proprio   decreto   le   figure
          professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo
          ordinamento didattico e' definito,  ai  sensi  dell'art.  9
          della  legge  19  novembre  1990,  n.  341, con decreto del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica  emanato  di  concerto  con  il  Ministro della
          sanita'. Per tali finalita' le  regioni  e  le  universita'
          attivano  appositi  protocolli di intesa per l'espletamento
          dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19  novembre  1990,
          n.  341.  La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti
          dall'ordinamento didattico  universitario  e'  affidata  di
          norma  a  personale  del  ruolo  sanitario dipendente dalle
          strutture presso le quali si svolge la  formazione  stessa,
          in   possesso   dei   requisiti  previsti.  I  rapporti  in
          attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
          accordi tra le  universita',  le  aziende  ospedaliere,  le
          unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private
          accreditate  e  gli istituti di ricovero e cura a carattere
          scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati  a  firma
          del  responsabile  del corso e del rettore dell'universita'
          competente.   L'esame finale, che  consiste  in  una  prova
          scritta  ed  in  una  prova  pratica, abilita all'esercizio
          professionale. Nelle commissioni di esame e' assicurata  la
          presenza  di  rappresentanti dei collegi professionali, ove
          costituiti.  I  corsi  di  studio  relativi   alle   figure
          professionali  individuate ai sensi del presente articolo e
          previsti dal precedente ordinamento  che  non  siano  stati
          riordinati  ai  sensi  del  citato  art.  9  della legge 19
          novembre  1990,  n.  341,  sono  soppressi entro due anni a
          decorrere dal 1  gennaio  1994,  garantendo,  comunque,  il
          completamento  degli  studi  agli studenti che si iscrivono
          entro il  predetto  termine  al  primo  anno  di  corso.  A
          decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati
          dal precedente ordinamento e' in  ogni  caso  richiesto  il
          possesso  di  un  diploma di scuola secondaria superiore di
          secondo grado di durata quinquennale.  Alle  scuole  ed  ai
          corsi  disciplinati  dal  precedente  ordinamento  e per il
          predetto periodo temporale possono accedere  gli  aspiranti
          che  abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria
          superiore per i posti che non dovessero essere coperti  dai
          soggetti  in  possesso  del  diploma  di  scuola secondaria
          superiore di secondo grado.
            4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di
          cui al presente articolo,  entro  centoventi  giorni  dalla
          costituzione  delle  nuove  unita' sanitarie locali e delle
          aziende  ospedaliere,  previa  diffida,  gli  accordi  sono
          approvati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri su
          proposta dei Ministri della sanita'  e  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica.
            5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia
          il  personale  laureato  medico ed odontoiatra di ruolo, in
          servizio  alla  data  del  31   ottobre   1992,   dell'area
          tecnicoscientifica   e   sociosanitaria,  svolge  anche  le
          funzioni assistenziali.  In  tal  senso  e'  modificato  il
          contenuto  delle attribuzioni dei profili del collaboratore
          e del funzionario tecnico sociosanitario  in  possesso  del
          diploma   di   laurea   in   medicina  e  chirurgia  ed  in
          odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere
          nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia  ed
          in odontoiatria".
            -  Il  testo  dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
          421 (Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione  e  la
          revisione  delle  discipline  in  materia  di  sanita',  di
          pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale),
          e' il seguente:
            "Art.  1  (Sanita').  -  1.  Ai  fini  della  ottimale  e
          razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio
          sanitario   nazionale,  del  perseguimento  della  migliore
          efficienza  del  medesimo  a  garanzia  del  cittadino,  di
          equita'   distributiva   e  del  contenimento  della  spesa
          sanitaria, con riferimento all'art. 32 della  Costituzione,
          assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure
          e  la gratuita' del servizio nei limiti e secondo i criteri
          previsti dalla normativa vigente  in  materia,  il  Governo
          della  Repubblica,  sentita  la Conferenza permanente per i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e' delegato ad emanare, entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
            a)  riordinare  la  disciplina  dei ticket e dei prelievi
          contributivi, di cui all'art. 31 della  legge  28  febbraio
          1986,  n.  41,  e successive modificazioni ed integrazioni,
          sulla base del principio  dell'uguaglianza  di  trattamento
          dei     cittadini,    anche    attraverso    l'unificazione
          dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale  entro
          un livello massimo di reddito;
            b)  rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni
          contributive  e  contro  i  comportamenti   abusivi   nella
          utilizzazione  dei servizi, anche attraverso l'introduzione
          di limiti e modalita'  personalizzate  di  fruizione  delle
          esenzioni;
            c)  completare  il  riordinamento  del Servizio sanitario
          nazionale,  attribuendo  alle  regioni  e   alle   province
          autonome  la  competenza  in  materia  di  programmazione e
          organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando  allo
          Stato,  in  questa  materia,  la  programmazione  sanitaria
          nazionale,  la  determinazione  di  livelli   uniformi   di
          assistenza  sanitaria  e  delle relative quote capitarie di
          finanziamento,  secondo   misure   tese   al   riequilibrio
          territoriale  e  strutturale,  d'intesa  con  la Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano; ove tale intesa
          non intervenga entro  trenta  giorni  il  Governo  provvede
          direttamente;
            d)   definire   i  principi  organizzativi  delle  unita'
          sanitarie   locali   come   aziende   infraregionali    con
          personalita' giuridica, articolate secondo i principi della
          legge  8  giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque che esse
          abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore
          generale e un  collegio  dei  revisori  i  cui  membri,  ad
          eccezione  della  rappresentanza  del Ministero del tesoro,
          devono essere scelti  tra  i  revisori  contabili  iscritti
          nell'apposito  registro  previsto  dall'art.  1 del decreto
          legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88.  La   definizione,
          nell'ambito  della programmazione regionale, delle linee di
          indirizzo per l'impostazione programmatica delle attivita',
          l'esame del bilancio di previsione e del  conto  consuntivo
          con la remissione alla regione delle relative osservazioni,
          le  verifiche  generali  sull'andamento delle attivita' per
          eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee
          di  indirizzo  per   le   ulteriori   programmazioni   sono
          attribuiti  al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero
          dei  presidenti   delle   circoscrizioni   di   riferimento
          territoriale.  Il  direttore  generale,  che deve essere in
          possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata
          professionalita' ed esperienza gestionale e  organizzativa,
          e'  nominato  con  scelta  motivata  dalla  regione o dalla
          provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da
          istituire presso il Ministero della sanita' ed  e'  assunto
          con  contratto  di diritto privato a termine; e' coadiuvato
          da un direttore amministrativo e da un direttore  sanitario
          in  possesso  dei  medesimi  requisiti  soggettivi, assunti
          anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed e'
          assistito per le attivita' tecnicosanitarie da un consiglio
          dei  sanitari,  composto  da  medici,  in maggioranza, e da
          altri sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza  dei
          servizi  infermieristici  e  dei  tecnici  sanitari; per la
          provincia autonoma di Bolzano e' istituito apposito  elenco
          provinciale  tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti
          disposizioni  in   materia   di   bilinguismo   e   riserva
          proporzionale  dei posti nel pubblico impiego; per la Valle
          d'Aosta e' istituito apposito elenco regionale tenuto dalla
          regione stessa nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di
          bilinguismo;
            e)  ridurre  il  numero  delle  unita'  sanitarie locali,
          attraverso un aumento della loro  estensione  territoriale,
          tenendo conto delle specificita' delle aree montane;
            f)  definire  i  principi  relativi ai poteri di gestione
          spettanti al direttore generale;
            g) definire principi relativi ai  livelli  di  assistenza
          sanitaria   uniformi  e  obbligatori,  tenuto  conto  della
          peculiarita' della categoria di assistiti di  cui  all'art.
          37  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, espressi per le
          attivita' rivolte agli individui in termini di prestazioni,
          stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di
          riferimento,  da  garantire  a  tutti  i  cittadini,  e  il
          parametro  capitario  di  finanziamento  da assicurare alle
          regioni e alle province autonome  per  l'organizzazione  di
          detta  assistenza,  in  coerenza  con  le risorse stabilite
          dalla legge finanziaria;
            h) emanare, per rendere piene ed  effettive  le  funzioni
          che   vengono  trasferite  alle  regioni  e  alle  province
          autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del
          Ministero della sanita' cui rimangono funzioni di indirizzo
          e di coordinamento, nonche' tutte  le  funzioni  attribuite
          dalle  leggi dello Stato per la sanita' pubblica. Le stesse
          norme debbono prevedere altresi' il riordino  dell'Istituto
          superiore   di  sanita',  dell'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la  sicurezza  del  lavoro  (ISPESL)  nonche'
          degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
          degli  istituti  zooprofilattici.  Dette  norme  non devono
          comportare oneri a carico dello Stato;
            i) prevedere l'attribuzione, a decorrere  dal  1  gennaio
          1993,  alle regioni e alle province autonome dei contributi
          per  le  prestazioni  del  Servizio   sanitario   nazionale
          localmente  riscossi  con  riferimento al domicilio fiscale
          del contribuente  e  la  contestuale  riduzione  del  Fondo
          sanitario  nazionale  di  parte corrente di cui all'art. 51
          della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e   successive
          modificazioni;   imputare  alle  regioni  e  alle  province
          autonome gli effetti finanziari per gli  eventuali  livelli
          di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le
          dotazioni  di  presidi  e  di  posti  letto  eccedenti  gli
          standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione
          da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le
          regioni e le  province  autonome  potranno  far  fronte  ai
          predetti   effetti  finanziari  con  il  proprio  bilancio,
          graduando l'esonero dai ticket,  salvo  restando  l'esonero
          totale  dei farmaci salvavita, variando in aumento entro il
          limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi  al  lordo
          delle  quote  di contributo fiscalizzate per le prestazioni
          del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75
          per  cento  l'aliquota  dei  tributi   regionali   vigenti;
          stabilire  le modalita' ed i termini per la riscossione dei
          prelievi contributivi;
            l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla
          revisione  e  al  superamento  dell'attuale  regime   delle
          convenzioni  sulla  base  di criteri di integrazione con il
          servizio pubblico, di incentivazione  al  contenimento  dei
          consumi  sanitari,  di  valorizzazione del volontariato, di
          acquisizione  delle  prestazioni,  da  soggetti  singoli  o
          consortili,  secondo  principi di qualita' ed economicita',
          che  consentano  forme  di  assistenza  differenziata   per
          tipologie   di   prestazioni,  al  fine  di  assicurare  ai
          cittadini migliore assistenza e liberta' di scelta;
            m)  prevedere  che  con  decreto  interministeriale,   da
          emanarsi  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, siano  individuate  quote  di  risorse
          disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui
          alla lettera l);
            n)  stabilire  i  criteri  per  le  individuazioni  degli
          ospedali di rilievo nazionale e di  alta  specializzazione,
          compresi  i  policlinici universitari, e degli ospedali che
          in ogni regione saranno destinati a centro  di  riferimento
          della  rete  dei  servizi di emergenza, ai quali attribuire
          personalita'   giuridica   e   autonomia    di    bilancio,
          finanziaria,  gestionale  e  tecnica e prevedere, anche per
          gli altri presidi delle unita'  sanitarie  locali,  che  la
          relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia
          economicofinanziaria  e  dei  preventivi  e  consuntivi per
          centri di costo, basato sulle prestazioni  effettuate,  con
          appropriate  forme  di  incentivazione per il potenziamento
          dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione  dei
          lungodegenti;
            o)  prevedere  nuove  modalita'  di rapporto tra Servizio
          sanitario nazionale ed universita' sulla base  di  principi
          che,    nel    rispetto    delle    attribuzioni    proprie
          dell'universita',    regolino    l'apporto    all'attivita'
          assistenziale   delle  facolta'  di  medicina,  secondo  le
          modalita'  stabilite  dalla  programmazione  regionale   in
          analogia   con   quanto   previsto,  anche  in  termini  di
          finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di
          tali modalita' va peraltro regolamentato  il  rapporto  tra
          Servizio   sanitario   nazionale   ed  universita'  per  la
          formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario  e
          per le specializzazioni postlaurea;
            p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali
          e  agli  ospedali  dotati  di  personalita'  giuridica e di
          autonomia  organizzativa   del   patrimonio   mobiliare   e
          immobiliare   gia'   di   proprieta'   dei  disciolti  enti
          ospedalieri e mutualistici che  alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge  fa parte del patrimonio dei
          comuni;
            q) prevedere che il  rapporto  di  lavoro  del  personale
          dipendente  sia  disciplinato  in  base  alle  disposizioni
          dell'art.  2  della   presente   legge,   individuando   in
          particolare  i  livelli  dirigenziali  secondo  criteri  di
          efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche  di
          ciascuna  delle  attuali posizioni funzionali e di rigorosa
          selezione negli accessi ai nuovi livelli  dirigenziali  cui
          si  perverra'  soltanto per pubblico concorso, configurando
          il livello dirigenziale apicale,  per  quanto  riguarda  il
          personale medico e per le altre professionalita' sanitarie,
          quale  incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova,
          specifica idoneita' nazionale all'esercizio delle  funzioni
          di  direzione  e  rinnovabile,  definendo  le  modalita' di
          accesso, le attribuzioni e le responsabilita' del personale
          dirigenziale, ivi  incluse  quelle  relative  al  personale
          medico,   riguardo  agli  interventi  preventivi,  clinici,
          diagnostici e  terapeutici,  e  la  regolamentazione  delle
          attivita' di tirocinio e formazione di tutto il personale;
            r)  definire  i  principi  per  garantire  i  diritti dei
          cittadini  nei  confronti  del  servizio  sanitario   anche
          attraverso  gli  organismi  di volontariato e di tutela dei
          diritti, favorendo la presenza e l'attivita'  degli  stessi
          all'interno  delle  strutture  e  prevedendo  modalita'  di
          partecipazione   e   di   verifica   nella   programmazione
          dell'assistenza   sanitaria   e  nella  organizzazione  dei
          servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni  delle
          regioni  a  statuto  speciale  e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano;
            s)  definire   i   principi   ed   i   criteri   per   la
          riorganizzazione,   da   parte  delle  regioni  e  province
          autonome, su base dipartimentale, dei  presidi  multizonali
          di  prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre
          1978, n. 833, cui competono le  funzioni  di  coordinamento
          tecnico  dei servizi delle unita' sanitarie locali, nonche'
          di consulenza  e  supporto  in  materia  di  prevenzione  a
          comuni,  province  o  altre amministrazioni pubbliche ed al
          Ministero dell'ambiente;  prevedere  che  i  servizi  delle
          unita'  sanitarie  locali, cui competono le funzioni di cui
          agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833,siano organizzati nel dipartimento  di  prevenzione,
          articolato  almeno  nei  servizi di prevenzione ambientale,
          igiene  degli  alimenti,  prevenzione  e  sicurezza   degli
          ambienti  di lavoro, igiene e sanita' pubblica, veterinaria
          in  riferimento  alla   sanita'   animale,   all'igiene   e
          commercializzazione  degli  alimenti  di  origine animale e
          all'igiene   degli   allevamenti   e    delle    produzioni
          zootecniche;
            t)  destinare  una quota del Fondo sanitario nazionale ad
          attivita'  di  ricerca  di  biomedica   finalizzata,   alle
          attivita'  di  ricerca  di  istituti  di rilievo nazionale,
          riconosciuti come tali dalla normativa vigente in  materia,
          dell'Istituto   superiore   di   sanita'   e  dell'Istituto
          superiore  per  la  prevenzione  e  la sicurezza del lavoro
          (ISPESL), nonche' ad iniziative centrali previste da  leggi
          nazionali  riguardanti  programmi  speciali  di interesse e
          rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato
          di previsione del Ministero della sanita';
            u) allo scopo di garantire la puntuale  attuazione  delle
          misure  attribuite  alla  competenza  delle regioni e delle
          province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da
          parte delle medesime di adempimenti  previsti  dai  decreti
          legislativi  di  cui al presente articolo, il Consiglio dei
          Ministri, su proposta del Ministro della sanita', disponga,
          previa  diffida,  il  compimento  degli  atti  relativi  in
          sostituzione  delle  predette  amministrazioni  regionali o
          provinciali;
            v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni  e  delle
          province  autonome, entro il 1 gennaio 1993, del sistema di
          lettura  ottica  delle  prescrizioni  mediche,   attivando,
          secondo  le  modalita' previste dall'art. 4, comma 4, della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  le  apposite  commissioni
          professionali   di   verifica.   Qualora   il  termine  per
          l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro
          della  sanita',  sentito   il   parere   della   Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  fra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano, attiva  i  poteri
          sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia
          espresso   entro   trenta   giorni   il  Ministro  provvede
          direttamente;
            z) restano salve le competenze e  le  attribuzioni  delle
          regioni  a  statuto  speciale  e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano.
            2. Sono prorogate fino  al  31  dicembre  1993  le  norme
          dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
          concernenti   l'ammissione   nel   prontuario   terapeutico
          nazionale di nuove specialita' che rappresentino  modifiche
          di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di
          specialita'  gia'  presenti nel prontuario e che comportino
          un aumento del costo del ciclo terapeutico.
            3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  legge il Governo trasmette alla Camera dei
          deputati e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi  dei
          decreti   legislativi   di   cui   al   comma   1  al  fine
          dell'espressione del  parere  da  parte  delle  Commissioni
          permanenti  competenti  per  la  materia di cui al presente
          articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione.
            4. Disposizioni correttive, nell'ambito  dei  decreti  di
          cui  al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e criteri
          direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo  parere
          delle  Commissioni  di  cui  al  comma  3,  potranno essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  fino  al  31
          dicembre 1993".
            - Il D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, reca: "Modificazioni
          al  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, recante
          riordino della disciplina in  materia  sanitaria,  a  norma
          dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            -  Il  testo  dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
            e) (l'organizzazione del lavoro ed i rapporti  di  lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali).
            2.  Con  decreto  del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
            4-bis.  L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono:
            a)  riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
          Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che  tali
          uffici  hanno  esclusive competenze di supporto dell'organo
          di  direzione  politica  e  di  raccordo   tra   questo   e
          l'amministrazione;
            b)  individuazione  degli  uffici di livello dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
            c)   previsione   di   strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".