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DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1998, n. 278

Disposizioni correttive dei decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997, numeri 157, 180 e 184, in materia pensionistica.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-8-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
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Testo in vigore dal: 28-8-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  1,  commi 24 e 39, 2, comma 22, e 3, comma 3,
lettera  d),  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, recanti deleghe al
Governo  per l'emanazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore  della  medesima  legge,  di  decreti  legislativi in materia,
rispettivamente:  di  esercizio  dell'opzione per la liquidazione del
trattamento  pensionistico  esclusivamente  con le regole del sistema
contributivo;  di  riordino, armonizzazione e razionalizzazione delle
discipline   dei   diversi   regimi   previdenziali   in  materia  di
contribuzione   figurativa,  di  ricongiunzione,  di  riscatto  e  di
prosecuzione  volontaria;  di armonizzazione dei regimi pensionistici
sostitutivi     dell'assicurazione    generale    obbligatoria;    di
potenziamento  dell'azione  di  verifica e di controllo sulle diverse
forme di tutela previdenziale ed assistenziale;
  Visto  l'articolo  1  della  legge  8 agosto 1996, n. 417, il quale
dispone  che  i  termini  per  l'esercizio  delle  deleghe  normative
conferite  al  Governo  dalla  legge  8  agosto  1995,  n.  335, sono
differiti al 30 aprile 1997;
  Visti  i  decreti  legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile
1997,  n.  181,  e  30  aprile 1997, n. 157, n. 180 e n. 184, recanti
norme  in  materia,  rispettivamente:  di  contribuzione figurativa e
contribuzione  assicurativa per periodi non coperti da contribuzione;
di  potenziamento  delle  attivita'  di  controllo  sulle prestazioni
previdenziali  ed  assistenziali  di  invalidita'  e  inabilita';  di
opzione   per   la   liquidazione   del   trattamento   pensionistico
esclusivamente  con  le  regole  del  sistema contributivo; di regime
pensionistico  per  gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza
per  i  dirigenti  di  aziende  industriali;  di  ricongiunzione,  di
riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici;
  Visto l'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
quale  dispone che, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
medesimi  decreti legislativi, possono essere emanate, con uno o piu'
decreti   legislativi,  disposizioni  correttive,  nel  rispetto  dei
termini e modalita' di cui allo stesso comma 22;
  Visto  l'articolo  59,  comma  27, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, il quale dispone che il termine per l'emanazione di disposizioni
correttive relative al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
e' prorogato al 30 giugno 1998;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 maggio 1998;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                  Modifiche al decreto legislativo
                       30 aprile 1997, n. 180
  1.  All'articolo  2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)   nel   comma   2,  le  parole:  "in  base  a  quanto  stabilito
dall'articolo  1",  sono sostituite dalle seguenti: "su base composta
fino  al  31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della
pensione  impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo
1";
  b)  nel  comma  3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La
contribuzione   annua  e'  data  dal  prodotto  tra  la  retribuzione
imponibile  e  l'aliquota  contributiva  vigente  nel  corrispondente
periodo di contribuzione.".
  c) nel comma 8, le parole: "i coefficienti di trasformazione di cui
all'articolo  1",  sono  sostituite  dalle seguenti: "quanto disposto
dall'articolo 1".
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa  non  puo'    avvenire se   non con
          determinazione   di principi   e criteri   e  soltanto  per
          tempo limitato e per soggetti definiti.
            -    L'art.   87,   quinto   comma, della   Costituzione,
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            - Il testo dei commi 24 e 39 dell'art. 1  della  legge  8
          agosto  1995,  n.      335      (Riforma      del   sistema
          pensionistico     obbligatorio     e complementare)  e'  il
          seguente:
            "24.    Il  Governo   della Repubblica   e' delegato   ad
          emanare,  entro dodici mesi   dalla data    di  entrata  in
          vigore  della   presente legge, disposizioni in  materia di
          criteri di  calcolo, di  retribuzioni di riferimento,    di
          coefficienti    di    rivalutazione   e   di   ogni   altro
          elemento  utile  alla    ricostruzione   delle    posizioni
          assicurative    individuali   ai   fini      dell'esercizio
          dell'opzione di cui  al comma 23, avendo presente, ai  fini
          del    computo  del  montante contributivo per i periodi di
          contribuzione fino al  31 dicembre 1995, l'andamento  delle
          aliquote    vigenti   nei   diversi   periodi, nel   limite
          massimo  della contemporanea aliquota  in atto   presso  il
          Fondo  pensioni lavoratori dipendenti".
            "39.  Con   uno o piu'  decreti, da  emanare entro dodici
          mesi dalla data   di entrata   in vigore    della  presente
          legge,  il    Governo della Repubblica   e'   delegato   ad
          emanare   norme   intese   a   riordinare, armonizzare    e
          razionalizzare,    nell'ambito    delle   vigenti   risorse
          finanziarie,   le    discipline    dei    diversi    regimi
          previdenziali    in materia di contribuzione figurativa, di
          ricongiunzione, di riscatto e di  prosecuzione   volontaria
          nonche'   a  conformarle    al   sistema contributivo    di
          calcolo,    secondo    i  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi:
            a)   armonizzazione,   con   riferimento      anche    ai
          periodi     massimi  riconoscibili,      con    particolare
          riferimento  alle   contribuzioni figurative per i  periodi
          di malattia, per i periodi  di maternita' e per aspettativa
          ai sensi dell'art. 21  della legge 20 maggio 1970, n.  300,
          e successive modificazioni, e degli  articoli 3, comma  32,
          e  11,  comma 21,   della legge  24 dicembre  1993, n. 537.
          Per i  periodi di maternita',  revisione  dei  criteri   di
          accredito   figurativo,    in  costanza      di    rapporto
          lavorativo,    escludendo    che  l'anzianita' contributiva
          pregressa ne costituisca requisito essenziale;
            b) conferma della copertura  assicurativa prevista  dalla
          previgente disciplina per casi di disoccupazione;
            c) previsione  della copertura  assicurativa, senza oneri
          a  carico  dello  Stato  e  secondo criteri attuariali, dei
          periodi di interruzione del rapporto di  lavoro  consentiti
          da  specifiche   disposizioni per la durata massima  di tre
          anni; nei   casi di   formazione  professionale,  studio  e
          ricerca e per le  tipologie di inserimento nel  mercato del
          lavoro  ove non   confortanti rapporti di lavoro  assistiti
          da  obblighi  assicurativi,     nei   casi      di   lavori
          discontinui, saltuari,  precari e stagionali per i  periodi
          intercorrenti non coperti  da tali obblighi assicurativi".
            -  Il  comma  22  dell'art. 2 della legge n. 335/95 e' il
          seguente:
            "22.   Il Governo   della Repubblica   e'  delegato    ad
          emanare,    entro  dodici mesi   dalla data   di entrata in
          vigore della  presente legge, sentite   le   organizzazioni
          maggiormente  rappresentative  sul  piano nazionale, uno  o
          piu' decreti legislativi    intesi  all'armonizzazione  dei
          regimi    pensionistici    sostitutivi   dell'assicurazione
          generale obbligatoria  operanti presso   l'INPS,   l'INPDAP
          nonche' dei  regimi pensionistici  operanti  presso  l'Ente
          nazionale   di   previdenza  ed assistenza per i lavoratori
          dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento  alle
          forme  pensionistiche a  carico del   bilancio dello  Stato
          per    le  categorie  di personale   non statale di cui  al
          comma 2; terzo  periodo,  con l'osservanza   dei   seguenti
          principi e  criteri direttivi:
            a)    determinazione    delle    basi    contributive   e
          pensionabili  con riferimento  all'art.   12 della    legge
          30    aprile   1969, n.  153,  e successive   modificazioni
          ed    integrazioni,      con     contestuale  ridefinizione
          delle  aliquote    contributive tenendo   conto, anche   in
          attuazione  di   quanto previsto   nella lettera  b), delle
          esigenze di equilibrio  delle  gestioni  previdenziali,  di
          commisurazione    delle  prestazioni  pensionistiche   agli
          oneri contributivi sostenuti   e  alla  salvaguardia  delle
          prestazioni   previdenziali   in   rapporto     con  quelle
          assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;
            b) revisione  del sistema  di calcolo  delle  prestazioni
          secondo  i  principi  di  cui  ai  citati  commi  da 6 a 16
          dell'art. 1;
            c)    revisione  dei    requisiti    di  accesso     alle
          prestazioni    secondo  criteri  di  flessibilita' omogenei
          rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;
            d)  armonizzazione dell'insieme  delle prestazioni    con
          riferimento  alle   discipline   vigenti nell'assicurazione
          generale   obbligatoria, salvaguardando   le      normative
          speciali     motivate     da      effettive    e  rilevanti
          peculiarita'  professionali   e  lavorative  presenti   nei
          settori interessati".
            -  Il  testo  della  lettera d) del   comma 3 dell'art. 3
          della legge n.  335/95, e' il seguente:
            "3. Il Governo  della Repubblica e' delegato  ad  emanare
          uno  o  piu'  decreti,   entro dodici   mesi dalla  data di
          entrata in   vigore della presente legge,    recanti  norme
          volte   a     riordinare  il    sistema  delle  prestazioni
          previdenziali  ed    assistenziali    di  invalidita'     e
          inabilita'.    Tali norme  dovranno  ispirarsi ai  seguenti
          principi  e criteri direttivi:
               a) -c) (Omissis);
            d)   potenziamento   dell'azione di   verifica    e    di
          controllo    sulle diverse forme di tutela previdenziale ed
          assistenziale anche mediante forme  di  raccordo    tra  le
          diverse  competenze    delle  amministrazioni  e degli enti
          previdenziali quali  la costituzione, presso la  Presidenza
          del    Consiglio    dei    Ministri,    di   una   apposita
          commissione   tecnicoamministrativa   con    funzioni    di
          coordinamento.  Decorsi  due anni dalla data  di entrata in
          vigore dei  decreti legislativi di  cui al presente  comma,
          il   Governo procede   ad una    verifica  dei    risultati
          conseguiti  con   l'attuazione delle  norme delegate  anche
          al   fine di  valutare  l'opportunita'  di  pervenire  alla
          individuazione  di  una unica istituzione  competente   per
          l'accertamento  delle   condizioni  di invalidita'  civile,
          di lavoro o di servizio".
            -  L'art. 1   della legge 8 agosto 1996, n.  417 (Proroga
          dei termini per l'emanazione dei   decreti  legislativi  di
          cui alla  legge 8 agosto 1995, n. 335, recante  riforma del
          sistema  pensionistico obbligatorio e complementare), cosi'
          recita:
            "Art. 1.  - 1.  I termini per  l'esercizio delle  deleghe
          normative conferite  al  Governo  dalla   legge   8  agosto
          1995,  n.  335,  sono differiti al 30 aprile 1997.
            2.  Il  termine   per l'esercizio della delega  conferita
          dall'art. 3, comma 21, della citata legge n. 335  del  1995
          e' differito al 31 marzo 1998".
            -    Il decreto   legislativo 16  settembre 1996,  n. 564
          (Attuazione della delega  conferita dall'art. 1,  comma 39,
          della legge   8  agosto  1995,  n.  335,    in  materia  di
          contribuzione  figurativa   e di copertura assicurativa per
          periodi non  coperti da contribuzione)  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario   n. 184 alla Gazzetta Ufficiale  n.
          256 del 31 ottobre 1996.
            - Il decreto    legislativo  24  aprile  1997,  n.    181
          (Attuazione  della  delega conferita dall'art. 2, comma 22,
          della legge 8 agosto 1995, n.   335, in materia  di  regime
          pensionistico  per  gli  iscritti all'Istituto nazionale di
          previdenza per i   dirigenti di aziende    industriali)  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 146 del 25 giugno
          1997.
            - Il decreto    legislativo  30  aprile  1997,  n.    157
          (Attuazione della delega  conferita dall'art.  3, comma  3,
          lettera    d),  della    legge  8 agosto 1995, n.   335, in
          materia di potenziamento    delle  attivita'  di  controllo
          sulle    prestazioni  previdenziali  ed   assistenziali  di
          invalidita' e  inabilita') e' pubblicato  nella    Gazzetta
          Ufficiale n.  137 del 14 giugno 1997.
            -  Il  decreto    legislativo  30  aprile  1997, n.   180
          (Attuazione della delega conferita dall'art. 1,  comma  24,
          della  legge  8  agosto  1995,  n.   335,   in   materia di
          opzione    per    la  liquidazione     del      trattamento
          pensionistico  esclusivamente  con  le   regole del sistema
          contributivo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145
          del 24 giugno 1997.
            - Il decreto    legislativo  30  aprile  1997,  n.    184
          (Attuazione  della  delega conferita dall'art. 1, comma 39,
          della legge 8 agosto 1995,  n.    335,    in  materia    di
          ricongiunzione,  di riscatto  e di  prosecuzione volontaria
          ai   fini   pensionistici)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1997.
            - Il comma 22 dell'art. 3 della  legge 8 agosto 1995,  n.
          335, cosi' recita:
            "22.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi di cui alla
          presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
          Senato della  Repubblica,  almeno  60  giorni  prima  della
          scadenza   prevista  per  l'esercizio  della  delega.    Le
          Commissioni  parlamentari  competenti per  la materia    si
          esprimono entro 30  giorni dalla data di trasmissione.  Per
          lo  schema di   cui   al   comma   21  i  predetti  termini
          sono,   rispettivamente, stabiliti in 90  e  40  giorni.  I
          termini  medesimi  sono, rispettivamente stabiliti in  30 e
          15  giorni per  lo schema di  cui al comma  27 del presente
          articolo,  nonche' per quello  di cui all'art.  2,    comma
          18.    Disposizioni  correttive  nell'ambito    dei decreti
          legislativi potranno essere  emanate,    nel  rispetto  dei
          predetti  termini  e    modalita', con uno o piu'   decreti
          legislativi, entro un anno dalla  data di entrata in vigore
          dei decreti legislativi medesimi".
            -  Il    comma 27 dell'art.   59 della legge  27 dicembre
          1997,  n. 449 (Misure  per   la   stabilizzazione     della
          finanza  pubblica)  e'  il seguente:
            "27.    La  lettera   b) del   primo comma   dell'art. 37
          della  legge    5  agosto  1981,  n.    416,  e  successive
          modificazioni      ed  integrazioni,  e'  sostituita  dalla
          seguente:
            '' b) per i giornalisti  professionisti, limitatamente al
          numero di unita' ammesso dal Ministero del  lavoro e  della
          previdenza  sociale e per i soli casi di ristrutturazione o
          riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata
          liquidazione       della   pensione   di    vecchiaia    al
          cinquattottesimo   anno di  eta',  nei  casi  in cui  siano
          stati maturati almeno 18 anni  di anzianita'  contributiva,
          con  integrazione a   carico   dell'Istituto  nazionale  di
          previdenza  dei  giornalisti italiani  "Giovanni  Amendola"
          (INPGI)  del  requisito  contributivo previsto dal  secondo
          comma    dell'articolo  4  del  regolamento  approvato  con
          decreto  ministeriale 1   gennaio 1953, pubblicato    nella
          Gazzetta  Ufficiale    n.  10    del    14  gennaio   1953.
          L'integrazione   contributiva  trova  applicazione    nella
          misura    e  secondo    i criteri   stabiliti dal comma   2
          dell'art. 2  del  decreto-legge  14  giugno 1996,  n.  318,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  29 luglio 1996,
          n. 402. I termini  di cui  all'art. 3,   comma   3,  ultimo
          periodo,  del   decreto legislativo 16  settembre 1996,  n.
          564, sono   prorogati al   31 marzo 1998;  il  termine  per
          l'emanazione  di disposizioni correttive ai sensi dell'art.
          3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relative al
          predetto decreto legislativo, e'  prorogato  al  30  giugno
          1998''".
           Nota all'art. 1:
            -  L'art. 2   del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
          180 (per il titolo e  gli estremi  di pubblicazione   nella
          Gazzetta    Ufficiale  si veda   in nota   alle  premesse),
          cosi'   come   modificato dal    presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  2 (Modalita'   di applicazione). - 1.  Il montante
          individuale dei contributi di cui all'articolo 1,  comma 6,
          della citata legge n.  335 del 1995  e'  determinato  dalla
          somma di due quote:
            a)    la   prima, per  i  periodi  contributivi  maturati
          fino  al  31 dicembre 1995;
            b) la seconda,  per    i  periodi  contributivi  maturati
          successivamente al 31 dicembre 1995.
            2.    La   quota   di montante   di   cui   al  comma  1,
          lettera   a),   e' determinata   come   prodotto  tra    il
          numero    complessivo di   anni   di contribuzione maturati
          alla data del  31 dicembre 1995  dal soggetto interessato e
          la media delle contribuzioni   annue, di cui  al  comma  3,
          rivalutate  su base composta fino  al 31 dicembre dell'anno
          precedente quello   di     decorrenza   della      pensione
          impiegando    il      tasso    di capitalizzazione di   cui
          all'art. 1,  comma 9, della citata  legge n.  335 del 1995,
          nel limite massimo del periodo di  riferimento  di  cui  al
          comma 5.
            3.  La  contribuzione annua e'   data dal prodotto tra la
          retribuzione  imponibile    e    l'aliquota    contributiva
          vigente   nel  corrispondente periodo di  contribuzione. Le
          singole aliquote sono  computabili nel limite massimo della
          contemporanea aliquota in vigore presso il  Fondo  pensioni
          dei  lavoratori  dipendenti    dell'INPS.  Per i dipendenti
          dello Stato  si   applicano le   aliquote   del    predetto
          Fondo    pensioni    dei  lavoratori    dipendenti. Per   i
          lavoratori   autonomi iscritti    presso  l'INPS,  per    i
          periodi  contributivi    antecedenti  il 1 luglio   1990 si
          applicano le aliquote contributive  vigenti  alla  predetta
          data.
            4.     Per    i    dipendenti    delle    amministrazioni
          pubbliche,  di  cui all'art.  2,  comma  9,  della   citata
          legge   n.   335  del  1995,  la retribuzione imponibile e'
          quella indicata al medesimo comma 9.
            5.  Il periodo  di riferimento  per   il calcolo    della
          media    delle  contribuzioni   annue e'   costituito dagli
          ultimi anni   di anzianita'  contributiva    precedenti  la
          data  del  31 dicembre  1995, nel  limite massimo di  dieci
          annualita'. Per i   dipendenti  di  cui  al    comma  4  il
          predetto periodo  di riferimento e' quello  stabilito dalla
          normativa  vigente  per    il  calcolo   della retribuzione
          pensionabile  alla stessa data del 31 dicembre 1995.
            6.   La retribuzione    imponibile,  impiegata    per  la
          definizione  del  valore  di  cui    al  comma  3, non puo'
          eccedere   l'importo del massimale di   cui  all'art.    2,
          comma  18, della  citata legge  n. 335  del 1995 rapportato
          all'anno  considerato sulla  base dell'indice dei prezzi al
          consumo per le  famiglie di operai e impiegati,  cosi' come
          calcolato dall'ISTAT.
            7.  Per il  calcolo della  quota del  montante di  cui al
          comma 1, lettera b), si  applicano le regole vigenti    nel
          sistema  contributivo  di  cui  all'art.  1, comma 6, della
          citata legge n. 335 del 1995.
            8.   L'importo del   trattamento annuo    e'  determinato
          applicando  al montante contributivo individuale  di cui al
          comma  1 quanto disposto dall'art. 1, comma 6, della citata
          legge n. 335 del 1995".