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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1998, n. 272

Regolamento recante modificazioni alla normativa in materia di produzione e commercio della birra.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-8-1998
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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  25-8-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed in particolare l'articolo 35, comma 1, ultimo capoverso, concernente la definizione di grado Plato;
Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;
Ritenuta la necessità di modificare alcune disposizioni della legge 16 agosto 1962, n. 1354, allo scopo di adeguare la disciplina sulla birra alle nuove metodo-
logie tecniche di produzione e di conformarla alla legislazione di altri Paesi membri dell'Unione europea, assicurando la libera circolazione del prodotto;
Vista la notifica alla Commissione europea effettuata, ai sensi della direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE, modificata dalla direttiva n. 88/182/CEE, in data 14 ottobre 1997;
Udito il parere dei Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 18 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, per le politiche agricole e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. L'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329, modificato dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1989, n. 141, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.
2. La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con una fermentazione lattica.
3. Nella produzione della birra è consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209.
4. Il malto di orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica ... (Omissis).
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
(Omissis)".
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) come modificato dall'art. 17, comma 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Il testo dell'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è il seguente:
"Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere".
- Il testo dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è il seguente:
"Art. 50 (Regolamentazione dei prodotti). - 1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.
3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati:
a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell'art. 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;
b) tutela gli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla sanità degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della legislazione vigente.
4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera a) del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche".
- La legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 17 settembre 1962.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE, n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988.
- Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 (Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992.
- Il testo dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è il seguente:
"Art. 35 (Accertamento dell'accisa sulla birra). - 1. Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume così ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata; la ricchezza saccarometrica così ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori".
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE, e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), è pubblic ato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997.
- Il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1996.
- La direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE, modificata dalla direttiva n. 88/182/CEE, in data 14 ottobre 1997 è stata attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317 (Attuazio ne, della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme è delle regolamentazioni tecniche), il cui testo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 1986.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra) è il seguente:
"Art. 1. - La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione con ceppi di saccharomyces, carlsbergensis, o di saccharomyces cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo.
Il luppolo può essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di estratti o di concentrati.
Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati, ne definisce le modalità di lavorazione e prescrive i necessari controlli per le varie fasi di produzione.
Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato".