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LEGGE 23 luglio 1998, n. 251

Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali.

note: Entrata in vigore della legge: 14-8-1998
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  14-8-1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Personale della Finanziaria meridionale - Fime e della Insud
1. Il personale dipendente dalle società per azioni Fime, Fime leasing, Fime factoring e Fimat a cui non siano state applicate le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, può essere assunto in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.
2. Ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi del presente articolo, dei dipendenti delle società di cui al comma 1, l'equiparazione fra le professionalità possedute dai dipendenti stessi e le qualifiche e i profili professionali delle amministrazioni pubbliche è previamente stabilita, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Ai fini del trattamento economico da attribuire ai dipendenti assunti ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale dipendente dalla società per azioni Insud riconosciuto in esubero, nel limite massimo di quindici unità.
5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato nel limite massimo di 5.500 milioni di lire per il 1998 e di 11.000 milioni di lire in ragione d'anno a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), come da ultimo modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, è il seguente:
"Art. 14 (Personale degli organismi soppressi). - 1. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato la domanda, presentata entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, ai fini della iscrizione nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, è inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli delle amministrazioni statali, regionali e locali e di enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché di aziende municipalizzate, ai quali è stato assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad una delle amministrazioni regionali e locali, alle quali sia riassegnato su richiesta delle stesse con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro. In tale ultima ipotesi i relativi oneri restano a carico delle amministrazioni richiedenti.
Nelle amministrazioni statali il personale è inquadrato nelle qualifiche attribuite, sulla base delle corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nel precedente ordinamento contrattuale e le qualifiche e i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, definite, tenuto conto anche del titolo di studio posseduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro. Nelle amministrazioni diverse da quelle statali, il personale è inquadrato nelle qualifiche corrispondenti, secondo il rispettivo ordinamento e in conformità ai vigenti principi in materia di mobilità, a quelle statali.
2. Avverso l'attribuzione delle qualifiche adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso in opposizione da presentare entro il 31 luglio 1994 o entro trenta giorni se l'interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento dopo il 2 luglio 1994. Sul ricorso decide, con provvedimento definitivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, sentita una commissione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e formata da un magistrato amministrativo, che la presiede, e da quattro dirigenti generali designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, ovvero che abbia revocato la domanda stessa, cessa dal rapporto di impiego con la predetta Agenzia a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento pensionistico e previdenziale ad esso spettante in base alla normativa vigente in materia alla stessa data di cessazione del rapporto di impiego. Nei confronti del personale che cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come modificato dal comma 8, dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno si intende ricompreso tra il personale di cui all'art. 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
4. Nei confronti del personale di cui al comma 1 si applicano, dalla data del 13 ottobre 1993, le disposizioni proprie dell'amministrazione di assegnazione in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento della cessazione del rapporto di impiego con l'Agenzia, è ripartita per ogni singolo dipendente.
5. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di mobilità per il personale non assegnato o per quello in soprannumero anche a seguito della rideterminazione delle piante organiche ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, gli organici delle amministrazioni e degli enti ai quali è stato assegnato il personale di cui al comma 1, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per gli organici delle ammmistrazioni regionali e delle province autonome, sono incrementati, dalla data del 13 ottobre 1993, in misura pari al numero delle unità assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del medesimo comma 1. Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono, nella prima attuazione della presente norma, all'attribuzione dei posti disponibili, relativamente alle qualifiche funzionali, negli organici come sopra rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore".
- Il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, reca: "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale".
- Il testo dell'art. 14-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è il seguente:
"Art. 14-bis (Trattamento economico del personale).
- 1. Il personale di cui all'art. 14, comma 1, nonché il personale che sia già volontariamente, anche a seguito di domanda di revoca espressa entro il 28 febbraio 1994, cessato dal servizio dopo la data del 12 ottobre 1993 e che ne faccia apposita domanda entro il 31 luglio 1994, può optare alternativamente per uno dei seguenti trattamenti economici:
(omissis);
b) ricongiungimento del servizio prestato presso l'Agenzia e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l'amministrazione di assegnazione. Al dipendente è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica attribuitagli ai fini dell'inquadramento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è attribuito un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio già percepito presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ma comunque non superiore a lire 1.500.000 lorde mensili. Le altre indennità eventualmente spettanti presso l'amministrazione di destinazione, diverse dall'indennità integrativa speciale, sono corrisposte solo nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Ai fini previdenziali si applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Il trattamento di fine rapporto costituito presso l'INA, di cui all'art. 14, comma 4, è corrisposto al momento della cessazione dal servizio presso l'amministrazione di assegnazione, aggiuntivamente all'indennità di buonuscita.
I servizi già coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita.
(Omissis)".