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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1998, n. 252

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2012)
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Testo in vigore dal: 28-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  allegato  1,
n. 86; 
 Visto l'articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575; 
  Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  agosto  1994,  n.   490,   come
parzialmente modificato dall'articolo 15 del decreto-legge  25  marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio
1997, n. 135; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 febbraio 1998; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 marzo 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 maggio 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  disciplinano   le
modalita' con le  quali  le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti
pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro  ente
pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo  Stato  o
da altro ente pubblico, nonche' i concessionari  di  opere  pubbliche
possono acquisire la prescritta documentazione circa  la  sussistenza
di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione  di  cui
all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e  dei  tentativi
di  infiltrazione  mafiosa  di  cui  all'articolo   4   del   decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490. 
  2. La documentazione di cui al comma 1 non e' comunque richiesta: 
    a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1; 
    b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera  a)
ed altri soggetti, anche privati,  i  cui  organi  rappresentativi  e
quelli  aventi  funzioni  di  amministrazione  e  di  controllo  sono
sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica
di  particolari  requisiti  di  onorabilita'  tali  da  escludere  la
sussistenza di una delle cause di  sospensione,  di  decadenza  o  di
divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
    c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni  o  licenze  di
polizia di competenza delle  autorita'  nazionali  e  provinciali  di
pubblica sicurezza; 
    d) per la stipulazione o  approvazione  di  contratti  e  per  la
concessione di erogazioni a favore di chi esercita attivita' agricole
o professionali, non organizzate  in  forma  di  impresa,  nonche'  a
favore di chi  esercita  attivita'  artigiana  in  forma  di  impresa
individuale; 
    e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le  erogazioni  il
cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire. (2) ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto  (con  l'art.  116,
comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni  del
libro II, capi I, II, III e IV, i richiami  agli  articoli  1-septies
del  decreto-legge  6  settembre  1982,  n.  629,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 4 e  5-bis  del
decreto legislativo  8  agosto  1994,  n.  490  nonche'  quelli  alle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica  3
giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della  Repubblica  2
agosto 2010, n. 150, ovunque presenti,  si  intendono  riferiti  alle
corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera c)) che dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II,capi I, II,
III e IV del medesimo decreto, e' abrogato il D.P.R. 3  giugno  1998,
n. 252. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal  D.Lgs.  15
novembre 2012, n. 218, ha disposto: 
  - (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di  entrata  in  vigore
delle disposizioni del libro II, capi I, II, III  e  IV,  i  richiami
agli articoli 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490
nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto  del  Presidente
della  Repubblica  2  agosto  2010,  n.  150,  ovunque  presenti,  si
intendono riferiti alle  corrispondenti  disposizioni  contenute  nel
presente decreto"; 
  - (con l'art. 120, comma 2, lettera b)) che a decorrere dalla  data
di cui all'articolo 119, comma 1 del medesimo decreto e' abrogato  il
D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.