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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/8/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2007)
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Testo in vigore dal: 13-8-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n.
59; 
  Vista  la  legge  27  maggio  1991,  n.  176,  di  ratifica   della
convenzione sui diritti  del  fanciullo,  fatta  a  New  York  il  20
novembre 1989; 
  Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico  delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  o  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
  Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104; 
  Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  ottobre  1996,
n. 567; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 maggio 1998; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria 
                               Art. 1. 
                   Vita della comunita' scolastica 
 
  1. La scuola e' luogo di formazione e  di  educazione  mediante  lo
studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza
critica. 
  2. La scuola e' una comunita' di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita  della
persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari  dignita'
e nella diversita' dei ruoli, opera per garantire la formazione  alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio,  lo  sviluppo
delle potenzialita' di ciascuno e il  recupero  delle  situazioni  di
svantaggio, in armonia con i principi sanciti  dalla  Costituzione  e
dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia,  fatta  a
New  York  il  20  novembre  1989,  e   con   i   principi   generali
dell'ordinamento italiano. 
  3. La comunita' scolastica, interagendo con la piu' ampia comunita'
civile e sociale di cui e' parte, fonda il  suo  progetto  e  la  sua
azione educativa sulla qualita' delle  relazioni  insegnantestudente,
contribuisce allo sviluppo  della  personalita'  dei  giovani,  anche
attraverso l'educazione alla  consapevolezza  e  alla  valorizzazione
della identita' di genere, del loro senso di responsabilita' e  della
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di  obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze  e
all'inserimento nella vita attiva. 
  4. La vita della comunita' scolastica si  basa  sulla  liberta'  di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione,  sul  rispetto
reciproco di tutte le persone che la compongono,  quale  che  sia  la
loro eta' e condizione, nel  ripudio  di  ogni  barriera  ideologica,
sociale e culturale. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n.
59; 
  Vista  la  legge  27  maggio  1991,  n.  176,  di  ratifica   della
convenzione sui diritti  del  fanciullo,  fatta  a  New  York  il  20
novembre 1989; 
  Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico  delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  o  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
  Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104; 
  Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  ottobre  1996,
n. 567; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 maggio 1998; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria 
                               Art. 1. 
                   Vita della comunita' scolastica 
 
  1. La scuola e' luogo di formazione e  di  educazione  mediante  lo
studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza
critica. 
  2. La scuola e' una comunita' di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita  della
persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari  dignita'
e nella diversita' dei ruoli, opera per garantire la formazione  alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio,  lo  sviluppo
delle potenzialita' di ciascuno e il  recupero  delle  situazioni  di
svantaggio, in armonia con i principi sanciti  dalla  Costituzione  e
dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia,  fatta  a
New  York  il  20  novembre  1989,  e   con   i   principi   generali
dell'ordinamento italiano. 
  3. La comunita' scolastica, interagendo con la piu' ampia comunita'
civile e sociale di cui e' parte, fonda il  suo  progetto  e  la  sua
azione educativa sulla qualita' delle  relazioni  insegnantestudente,
contribuisce allo sviluppo  della  personalita'  dei  giovani,  anche
attraverso l'educazione alla  consapevolezza  e  alla  valorizzazione
della identita' di genere, del loro senso di responsabilita' e  della
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di  obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze  e
all'inserimento nella vita attiva. 
  4. La vita della comunita' scolastica si  basa  sulla  liberta'  di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione,  sul  rispetto
reciproco di tutte le persone che la compongono,  quale  che  sia  la
loro eta' e condizione, nel  ripudio  di  ogni  barriera  ideologica,
sociale e culturale.