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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1998, n. 217

Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/2021)
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Testo in vigore dal: 24-7-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela
della concorrenza  e del  mercato, ed  in particolare  l'articolo 10,
comma 5;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 9 aprile 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  dell'industria,   del  commercio  e   dell'artigianato,  di
concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende:
    a) per legge, la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
  b)  per  Autorita', l'Autorita'  garante  della  concorrenza e  del
mercato di cui all'articolo 10 della legge;
  c)   per   collegio,  il   presidente   e   i  quattro   componenti
dell'Autorita';
  d)  per   uffici,  le  unita'  organizzative   istituite  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 6, della legge;
  e) per bollettino, quello di cui all'articolo 26 della legge.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvata   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge e' operato il  rinvio.  Restano
          invariati,   il     valore  e    l'efficacia  degli    atti
          legislativi qui trascritti.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela
della concorrenza  e del  mercato, ed  in particolare  l'articolo 10,
comma 5;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 9 aprile 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  dell'industria,   del  commercio  e   dell'artigianato,  di
concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende:
    a) per legge, la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
  b)  per  Autorita', l'Autorita'  garante  della  concorrenza e  del
mercato di cui all'articolo 10 della legge;
  c)   per   collegio,  il   presidente   e   i  quattro   componenti
dell'Autorita';
  d)  per   uffici,  le  unita'  organizzative   istituite  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 6, della legge;
  e) per bollettino, quello di cui all'articolo 26 della legge.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvata   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge e' operato il  rinvio.  Restano
          invariati,   il     valore  e    l'efficacia  degli    atti
          legislativi qui trascritti.