stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 5 giugno 1998, n. 204

Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
nascondi
Testo in vigore dal: 16-7-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 11, comma 1,  lettera d), e 18, comma 1, lettere
a), d), e)  ed f), della legge  15 marzo 1997, n.  59, concernenti il
riordino e la razionalizzazione degli interventi diretti a promuovere
il  settore  della ricerca  scientifica  e  tecnologica, nonche'  gli
organismi operanti  nel settore stesso, l'individuazione  di una sede
di indirizzo  strategico e di coordinamento  della politica nazionale
della ricerca; la previsione di  organismi, strumenti e procedure per
la   valutazione  dei   risultati  sulle   attivita'  di   ricerca  e
dell'impatto dell'innovazione  tecnologica; il riordino  degli organi
consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti
universitarie  e  degli  enti  di   ricerca,  anche  al  mondo  della
produzione   e  dei   servizi;   nonche'  la   programmazione  e   il
coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali
della politica di ricerca;
  Vista la legge  9 maggio 1989, n. 168, che  istituisce il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;
  Acquisito il parere  della commissione di cui  all'articolo 5 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto  con il Ministro  per la  funzione pubblica e  gli affari
regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                            Programmazione
  1.  Il  Governo,  nel   documento  di  programmazione  economica  e
finanziaria   (DPEF),  determina   gli  indirizzi   e  le   priorita'
strategiche per gli  interventi a favore della  ricerca scientifica e
tecnologica,  definendo  il  quadro   delle  risorse  finanziarie  da
attivare  e  assicurando  il  coordinamento con  le  altre  politiche
nazionali.
  2. Sulla base degli indirizzi di  cui al comma 1, delle risoluzioni
parlamentari di  approvazione del  DPEF, di direttive  del Presidente
del Consiglio dei  Ministri, dei piani e dei  programmi di competenza
delle amministrazioni  dello Stato, di osservazioni  e proposte delle
predette  amministrazioni, e'  predisposto,  approvato e  annualmente
aggiornato,  ai  sensi  dell'articolo  2  del  presente  decreto,  il
Programma nazionale  per la  ricerca (PNR),  di durata  triennale. Il
PNR, con  riferimento alla dimensione europea  e internazionale della
ricerca  e tenendo  conto delle  iniziative, dei  contributi e  delle
realta' di ricerca  regionali, definisce gli obiettivi  generali e le
modalita'  di  attuazione  degli interventi  alla  cui  realizzazione
concorrono, con  risorse disponibili sui  loro stati di  previsione o
bilanci,  le   pubbliche  amministrazioni,   ivi  comprese,   con  le
specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie
ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli
obiettivi  e  gli  interventi  possono essere  specificati  per  aree
tematiche,  settori,  progetti,  agenzie,   enti  di  ricerca,  anche
prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.
  3.  Specifici  interventi   di  particolare  rilevanza  strategica,
indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli
obiettivi generali, sono finanziati anche  a valere su di un apposito
Fondo  integrativo speciale  per  la ricerca,  di seguito  denominato
Fondo speciale, da istituire nello  stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e  della programmazione economica, a partire
dal 1  gennaio 1999, con  distinto provvedimento legislativo,  che ne
determina   le   risorse   finanziarie   aggiuntive   agli   ordinari
stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.
  4. Le  pubbliche amministrazioni,  nell'adottare piani  e programmi
che  dispongono,  anche  parzialmente,  in materia  di  ricerca,  con
esclusione  della  ricerca libera  nelle  universita'  e negli  enti,
operano   in  coerenza   con  le   finalita'  del   PNR,  assicurando
l'attuazione e il  monitoraggio delle azioni da esso  previste per la
parte  di  loro  competenza.  I   predetti  piani  e  programmi  sono
comunicati al Ministero dell'universita'  e della ricerca scientifica
e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di
approvazione.
  5.  I   risultati  delle  attivita'  di   ricerca  delle  pubbliche
amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a
valutazione sulla base  di criteri generali indicati  dal comitato di
cui all'articolo 5, comma 1,  nel rispetto della specificita' e delle
metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.
  6. In allegato  alla relazione previsionale e  programmatica di cui
all'articolo 15 della legge 5 agosto  1978, n. 468, sono riportate le
spese per attivita'  di ricerca a carico  di ciascuna amministrazione
dello Stato,  degli enti di ricerca  da esse vigilati o  finanziati e
delle  universita',  sostenute  nell'ultimo esercizio  finanziario  e
indicate   come  previsione   nel   triennio,   secondo  criteri   di
individuazione e di esposizione  determinati con decreto del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al solo fine di facilitare    la  lettura    delle
          disposizioni    di  legge    modificate  o  alle   quali e'
          operato   il   rinvio. Restano   invariati   il valore    e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 11, comma 1,  lettera d), e 18, comma 1, lettere
a), d), e)  ed f), della legge  15 marzo 1997, n.  59, concernenti il
riordino e la razionalizzazione degli interventi diretti a promuovere
il  settore  della ricerca  scientifica  e  tecnologica, nonche'  gli
organismi operanti  nel settore stesso, l'individuazione  di una sede
di indirizzo  strategico e di coordinamento  della politica nazionale
della ricerca; la previsione di  organismi, strumenti e procedure per
la   valutazione  dei   risultati  sulle   attivita'  di   ricerca  e
dell'impatto dell'innovazione  tecnologica; il riordino  degli organi
consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti
universitarie  e  degli  enti  di   ricerca,  anche  al  mondo  della
produzione   e  dei   servizi;   nonche'  la   programmazione  e   il
coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali
della politica di ricerca;
  Vista la legge  9 maggio 1989, n. 168, che  istituisce il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;
  Acquisito il parere  della commissione di cui  all'articolo 5 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto  con il Ministro  per la  funzione pubblica e  gli affari
regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                            Programmazione
  1.  Il  Governo,  nel   documento  di  programmazione  economica  e
finanziaria   (DPEF),  determina   gli  indirizzi   e  le   priorita'
strategiche per gli  interventi a favore della  ricerca scientifica e
tecnologica,  definendo  il  quadro   delle  risorse  finanziarie  da
attivare  e  assicurando  il  coordinamento con  le  altre  politiche
nazionali.
  2. Sulla base degli indirizzi di  cui al comma 1, delle risoluzioni
parlamentari di  approvazione del  DPEF, di direttive  del Presidente
del Consiglio dei  Ministri, dei piani e dei  programmi di competenza
delle amministrazioni  dello Stato, di osservazioni  e proposte delle
predette  amministrazioni, e'  predisposto,  approvato e  annualmente
aggiornato,  ai  sensi  dell'articolo  2  del  presente  decreto,  il
Programma nazionale  per la  ricerca (PNR),  di durata  triennale. Il
PNR, con  riferimento alla dimensione europea  e internazionale della
ricerca  e tenendo  conto delle  iniziative, dei  contributi e  delle
realta' di ricerca  regionali, definisce gli obiettivi  generali e le
modalita'  di  attuazione  degli interventi  alla  cui  realizzazione
concorrono, con  risorse disponibili sui  loro stati di  previsione o
bilanci,  le   pubbliche  amministrazioni,   ivi  comprese,   con  le
specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie
ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli
obiettivi  e  gli  interventi  possono essere  specificati  per  aree
tematiche,  settori,  progetti,  agenzie,   enti  di  ricerca,  anche
prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.
  3.  Specifici  interventi   di  particolare  rilevanza  strategica,
indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli
obiettivi generali, sono finanziati anche  a valere su di un apposito
Fondo  integrativo speciale  per  la ricerca,  di seguito  denominato
Fondo speciale, da istituire nello  stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e  della programmazione economica, a partire
dal 1  gennaio 1999, con  distinto provvedimento legislativo,  che ne
determina   le   risorse   finanziarie   aggiuntive   agli   ordinari
stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.
  4. Le  pubbliche amministrazioni,  nell'adottare piani  e programmi
che  dispongono,  anche  parzialmente,  in materia  di  ricerca,  con
esclusione  della  ricerca libera  nelle  universita'  e negli  enti,
operano   in  coerenza   con  le   finalita'  del   PNR,  assicurando
l'attuazione e il  monitoraggio delle azioni da esso  previste per la
parte  di  loro  competenza.  I   predetti  piani  e  programmi  sono
comunicati al Ministero dell'universita'  e della ricerca scientifica
e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di
approvazione.
  5.  I   risultati  delle  attivita'  di   ricerca  delle  pubbliche
amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a
valutazione sulla base  di criteri generali indicati  dal comitato di
cui all'articolo 5, comma 1,  nel rispetto della specificita' e delle
metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.
  6. In allegato  alla relazione previsionale e  programmatica di cui
all'articolo 15 della legge 5 agosto  1978, n. 468, sono riportate le
spese per attivita'  di ricerca a carico  di ciascuna amministrazione
dello Stato,  degli enti di ricerca  da esse vigilati o  finanziati e
delle  universita',  sostenute  nell'ultimo esercizio  finanziario  e
indicate   come  previsione   nel   triennio,   secondo  criteri   di
individuazione e di esposizione  determinati con decreto del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al solo fine di facilitare    la  lettura    delle
          disposizioni    di  legge    modificate  o  alle   quali e'
          operato   il   rinvio. Restano   invariati   il valore    e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.