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DECRETO LEGISLATIVO 5 giugno 1998, n. 204

Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
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Testo in vigore dal: 16-7-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 11, comma 1,  lettera d), e 18, comma 1, lettere
a), d), e)  ed f), della legge  15 marzo 1997, n.  59, concernenti il
riordino e la razionalizzazione degli interventi diretti a promuovere
il  settore  della ricerca  scientifica  e  tecnologica, nonche'  gli
organismi operanti  nel settore stesso, l'individuazione  di una sede
di indirizzo  strategico e di coordinamento  della politica nazionale
della ricerca; la previsione di  organismi, strumenti e procedure per
la   valutazione  dei   risultati  sulle   attivita'  di   ricerca  e
dell'impatto dell'innovazione  tecnologica; il riordino  degli organi
consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti
universitarie  e  degli  enti  di   ricerca,  anche  al  mondo  della
produzione   e  dei   servizi;   nonche'  la   programmazione  e   il
coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali
della politica di ricerca;
  Vista la legge  9 maggio 1989, n. 168, che  istituisce il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;
  Acquisito il parere  della commissione di cui  all'articolo 5 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto  con il Ministro  per la  funzione pubblica e  gli affari
regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                            Programmazione
  1.  Il  Governo,  nel   documento  di  programmazione  economica  e
finanziaria   (DPEF),  determina   gli  indirizzi   e  le   priorita'
strategiche per gli  interventi a favore della  ricerca scientifica e
tecnologica,  definendo  il  quadro   delle  risorse  finanziarie  da
attivare  e  assicurando  il  coordinamento con  le  altre  politiche
nazionali.
  2. Sulla base degli indirizzi di  cui al comma 1, delle risoluzioni
parlamentari di  approvazione del  DPEF, di direttive  del Presidente
del Consiglio dei  Ministri, dei piani e dei  programmi di competenza
delle amministrazioni  dello Stato, di osservazioni  e proposte delle
predette  amministrazioni, e'  predisposto,  approvato e  annualmente
aggiornato,  ai  sensi  dell'articolo  2  del  presente  decreto,  il
Programma nazionale  per la  ricerca (PNR),  di durata  triennale. Il
PNR, con  riferimento alla dimensione europea  e internazionale della
ricerca  e tenendo  conto delle  iniziative, dei  contributi e  delle
realta' di ricerca  regionali, definisce gli obiettivi  generali e le
modalita'  di  attuazione  degli interventi  alla  cui  realizzazione
concorrono, con  risorse disponibili sui  loro stati di  previsione o
bilanci,  le   pubbliche  amministrazioni,   ivi  comprese,   con  le
specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie
ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli
obiettivi  e  gli  interventi  possono essere  specificati  per  aree
tematiche,  settori,  progetti,  agenzie,   enti  di  ricerca,  anche
prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.
  3.  Specifici  interventi   di  particolare  rilevanza  strategica,
indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli
obiettivi generali, sono finanziati anche  a valere su di un apposito
Fondo  integrativo speciale  per  la ricerca,  di seguito  denominato
Fondo speciale, da istituire nello  stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e  della programmazione economica, a partire
dal 1  gennaio 1999, con  distinto provvedimento legislativo,  che ne
determina   le   risorse   finanziarie   aggiuntive   agli   ordinari
stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.
  4. Le  pubbliche amministrazioni,  nell'adottare piani  e programmi
che  dispongono,  anche  parzialmente,  in materia  di  ricerca,  con
esclusione  della  ricerca libera  nelle  universita'  e negli  enti,
operano   in  coerenza   con  le   finalita'  del   PNR,  assicurando
l'attuazione e il  monitoraggio delle azioni da esso  previste per la
parte  di  loro  competenza.  I   predetti  piani  e  programmi  sono
comunicati al Ministero dell'universita'  e della ricerca scientifica
e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di
approvazione.
  5.  I   risultati  delle  attivita'  di   ricerca  delle  pubbliche
amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a
valutazione sulla base  di criteri generali indicati  dal comitato di
cui all'articolo 5, comma 1,  nel rispetto della specificita' e delle
metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.
  6. In allegato  alla relazione previsionale e  programmatica di cui
all'articolo 15 della legge 5 agosto  1978, n. 468, sono riportate le
spese per attivita'  di ricerca a carico  di ciascuna amministrazione
dello Stato,  degli enti di ricerca  da esse vigilati o  finanziati e
delle  universita',  sostenute  nell'ultimo esercizio  finanziario  e
indicate   come  previsione   nel   triennio,   secondo  criteri   di
individuazione e di esposizione  determinati con decreto del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al solo fine di facilitare    la  lettura    delle
          disposizioni    di  legge    modificate  o  alle   quali e'
          operato   il   rinvio. Restano   invariati   il valore    e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   9   della  Costituzione  stabilisce  che  la
          Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la  ricerca
          scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio
          storico e artistico della Nazione.
            -  L'art. 33  della Costituzione stabilisce che l'arte  e
          la scienza sono libere  e libero  ne e' l'insegnamento.  La
          Repubblica  detta le norme  generali sulla  istruzione   ed
          istituisce    scuole  statali    per tutti   gli   ordini e
          gradi.  Enti  e  privati  hanno il  diritto   di  istituire
          scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
          La    legge, nel  fissare i  diritti e  gli obblighi  delle
          scuole   non statali   che   chiedono la   parita',    deve
          assicurare  ad   esse  piena liberta' e  ai loro alunni  un
          trattamento scolastico  equipollente a quello degli  alunni
          di  scuole statali. E''  prescritto un  esame di Stato  per
          la  ammissione ai  vari ordini e gradi  di scuole o  per la
          conclusione di  essi  e  per  l'abilitazione  all'esercizio
          professionale.      Le   istituzioni     di  alta  cultura,
          universita' ed accademie,   hanno  il  diritto    di  darsi
          ordinamenti    autonomi nei   limiti stabiliti  dalle leggi
          dello Stato.
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa non   puo' essere
          delegato al Governo  se non con determinazione di  principi
          e  criteri  direttivi e   soltanto per tempo limitato e per
          oggetti definiti.
            - L'art. 87    della  Costituzione  stabilisce  che    il
          Presidente  della  Repubblica  e'  il  Capo  dello  Stato e
          rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i  trattati    internazionali,   previa, quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha il comando delle Forze  armate, presiede il  Consiglio
          supremo  di difesa  costituito secondo  la  legge, dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
            Presiede il Consiglio superiore  della magistratura. Puo'
          concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica.
            - Il testo   dell'art. 11, comma 1,  lettera  d)    della
          legge  15  marzo  1997, n.   59 (Delega  al Governo  per il
          conferimento di  funzioni e compiti alle  regioni ed   enti
          locali  per   la riforma  della pubblica amministrazione  e
          della  semplificazione  amministrativa)   e'  il seguente:
            "Art. 11. - 1. (Omissis):
            a)-c) (omissis);
            d) il Governo e' delegato ad  emanare, entro il 31 luglio
          1998, uno o piu' decreti legislativi diretti  a  riordinare
          e  razionalizzare  gli  interventi  diretti  a promuovere e
          sostenere  il   settore   della   ricerca   scientifica   e
          tecnologica  nonche'    gli  organismi operanti nel settore
          stesso".
            - Per il testo dell'art. 18, comma 1,  si  veda  la  nota
          all'art. 7.
            -    La  legge    9   maggio   1989, n.   168,   riguarda
          l'istituzione    del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica.
            -  Il  testo dell'art.  5 della legge  15 marzo 1997,  n.
          59,  e' il seguente:
            "Art.  5.  -     1.  E'  istituita   una      commissione
          parlamentare,  composta  da    venti  senatori    e   venti
          deputati,   nominati rispettivamente   dai  Presidenti  del
          Senato    della Repubblica e della  Camera dei deputati, su
          designazione dei gruppi parlamentari.
            2. La commissione  elegge  tra  i  propri  componenti  un
          presidente, due vicepresidenti e due segretari che  insieme
          con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
          commissione  si riunisce per la sua  prima  seduta    entro
          venti    giorni   dalla nomina   dei  suoi componenti,  per
          l'elezione  dell'ufficio     di   presidenza.   Sino   alla
          costituzione  della  commissione,  il parere, ove  occorra,
          viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
            3. Alle spese necessarie  per    il  funzionamento  della
          commissione  si  provvede,  in parti   uguali, a carico dei
          bilanci  interni di ciascuna delle due Camere.
             4. La Commissione:
               a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
            b)   verifica periodicamente   lo stato    di  attuazione
          delle  riforme  previste    dalla  presente    legge e   ne
          riferisce ogni  sei mesi  alle Camere".
           Nota all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 15 della   legge 5 agosto  1978,  n.
          468  (Riforma  di alcune norme di contabilita'  dello Stato
          in materia di bilancio), e' il seguente:
            "Art. 15.  - Il  Ministro del  tesoro, di   concerto  con
          quello  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          presenta al Parlamento nel mese di settembre:
              1) il bilancio di previsione pluriennale;
            2) il bilancio di previsione per l'anno  finanziario  che
          inizia  il 1 gennaio    successivo,    costituito     dallo
          stato    di    previsione dell'entrata,  da quelli    della
          spesa    distinti  per    Ministeri e   dal quadro generale
          riassuntivo.
            Nello stesso    mese  di  settembre,    il  Ministro  del
          bilancio    e  della  programmazione    economica  ed    il
          Ministro  del    tesoro  presentano    al  Parlamento    la
          relazione    previsionale  e   programmatica   per   l'anno
          successivo, la quale, in  apposita  sezione,  contiene  una
          illustrazione   del  quadro    generale  riassuntivo    del
          bilancio  dello Stato,   con una analitica    dimostrazione
          delle    variazioni    rispetto alle   previsioni dell'anno
          precedente, nonche'  informazioni sulla parte discrezionale
          di spesa.
            La    relazione    previsionale  e  programmatica  espone
          il   quadro economico generale   ed  indica  gli  indirizzi
          della  politica  economica nazionale    ed  i   conseguenti
          obiettivi       programmatici,     rendendo   esplicite   e
          dimostrando  le  coerenze e le compatibilita' tra il quadro
          economico  esposto, la  entita' e  la ripartizione    delle
          risorse,   i predetti  obiettivi e  gli  impegni finanziari
          previsti  nei     bilanci   pluriennali   dello   Stato   e
          dell'intero settore pubblico allargato. La indicazione  del
          fabbisogno    del    settore   statale   e'   esposta   con
          riferimento alle stime   di cassa  del  bilancio  e    alle
          valutazioni dei flussi di tesoreria.
            La      relazione  previsionale    e  programmatica    e'
          accompagnata   dalle relazioni programmatiche  di  settore,
          nonche'  da  relazioni  sulle  leggi  pluriennali di spesa,
          delle quali sara' particolarmente illustrato lo stato    di
          attuazione.  Per  ciascuna legge  pluriennale  di spesa  in
          scadenza,    il   Ministro competente   deve   valutare  se
          permangono   le  ragioni  che  a    suo  tempo  ne  avevano
          giustificato   l'adozione.   Analoga  dimostrazione    deve
          essere   fornita   per  tutte    le    leggi    di    spesa
          pluriennale    quando siano  trascorsi  5 anni  dalla  loro
          entrata  in vigore.
            A dette relazioni   il Ministro del  bilancio    e  della
          programmazione  economica  allega un  quadro riassuntivo di
          tutte le leggi  di spesa a carattere    pluriennale,    con
          indicazione per  ciascuna  legge  degli eventuali   rinnovi
          e      della    relativa      scadenza;     delle     somme
          complessivamente     autorizzate,     indicando      quelle
          effettivamente  erogate  e  i  relativi  residui di ciascun
          anno; delle somme che restano ancora da erogare".