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LEGGE 18 giugno 1998, n. 194

Interventi nel settore dei trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 10-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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Testo in vigore dal: 10-7-1998
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
             Interventi nel settore del trasporto aereo
  1.  Per  la  realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento,
riqualificazione e completamento necessarie ad assicurare un migliore
funzionamento  degli  aeroporti  di  Perugia Sant'Egidio e di Salerno
Pontecagnano,  e'  autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire 14,5
miliardi,  da  iscrivere  nello stato di previsione del Ministero dei
trasporti  e  della navigazione, destinata ai due aeroporti anzidetti
in  ragione, rispettivamente, di lire 1,5 miliardi annue nel triennio
1997-1999 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui all'articolo 5 del decreto-legge 25
marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno
quindicennali  di  lire  9,9  miliardi  per  l'anno 1999 e di lire 15
miliardi  per l'anno 2000, di cui una quota di lire 5 miliardi per il
potenziamento  e  l'ammodernamento degli aeroporti di Venezia, Siena,
Ancona,  Perugia,  Foggia  e  Napoli  ai  fini  dello svolgimento del
Giubileo 2000.
  3.  E'  autorizzata altresi' la spesa di lire 9 miliardi per l'anno
1998,  quale  concorso  per  la  realizzazione della nuova sede della
scuola  nazionale  per  l'assistenza  al volo, di cui all'articolo 2,
comma  3-bis,  del  decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.
  4.   In   relazione   al   processo   di   liberalizzazione   e  di
privatizzazione  del  mercato  del  trasporto  aereo, il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, di concerto
con  il Ministro dei trasporti e della navigazione, e' autorizzato ad
erogare  somme  per la ricapitalizzazione delle societa' di trasporto
aereo di cui all'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996,
n.  662, nel limite di spesa di lire 196 miliardi per l'anno 1998, di
lire  322  miliardi  per l'anno 1999, di lire 500 miliardi per l'anno
2000  e  di  lire  500  miliardi  per  l'anno  2001.  Il Ministro dei
trasporti  e  della navigazione riferisce ogni sei mesi al Parlamento
in merito all'andamento del predetto processo.
                                     NOTE
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
                                Note all'art. 1:
            - L'art. 5 del D.L. 25 marzo  1997, n. 67, convertito  in
          legge, con modificazioni,  dalla   legge  23  maggio  1997,
          n.    135,   recante:   "Disposizioni urgenti  per favorire
          l'occupazione",   pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          maggio 1997, n. 119, cosi' recita:
            "Art.  5 (Interventi  nel settore del trasporto aereo). -
          1. Per la realizzazione   di    opere    di    ampliamento,
          ammodernamento        e  riqualificazione  necessarie    ad
          assicurare,  a  breve    e  medio  termine,  il    migliore
          funzionamento    delle infrastrutture   aeroportuali,   con
          priorita'  per  gli  aeroporti  di    Bari,   Cagliari    e
          Catania,  e' autorizzata, a  decorrere dal secondo semestre
          1997,  la contrazione, da parte delle societa' di  gestione
          costituite secondo le previsioni dell'art.  10,  comma  13,
          della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza,
          dagli enti  locali territorialmente competenti, di mutui od
          altre operazioni   finanziarie in  relazione  a    rate  di
          ammortamento  per  capitale ed interessi   complessivamente
          determinate dal limite di impegno quindicennale di lire  45
          miliardi per l'anno 1998.
            2.  La  realizzazione  delle opere di   cui al comma 1 e'
          affidata alle societa'    di    gestione       aeroportuale
          ovvero     all'ente    locale territorialmente  competente.
          Il   Ministro   dei    trasporti    e    della  navigazione
          provvede   ad   erogare    direttamente  a  ciascuno  degli
          istituti  di credito  interessati le   quote di    rate  di
          ammortamento  relative  agli  impegni  finanziari di cui al
          comma 1.
            3. All'onere  derivante dall'autorizzazione del  presente
          articolo, pari  a lire  45 miliardi   per ciascuno    degli
          anni  1998 e  1999, si provvede con corrispondente utilizzo
          delle  proiezioni  per  i medesimi anni  dello stanziamento
          iscritto,  ai fini  del bilancio   triennale 1997-1999,  al
          capitolo  9001 dello stato di  previsione del Ministero del
          tesoro    per    l'anno      finanziario   1997,   all'uopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento    relativo  al
          Ministero dei  trasporti e della navigazione".
            -  L'art.  2,  comma  3-bis,  del D.L.  28  giugno  1995,
          n.    251,  convertito, con   modificazioni, dalla  legge 3
          agosto 1995,  n. 351, recante: "Disposizioni    urgenti  in
          materia   di      gestioni  aeroportuali,  di     trasporti
          eccezionali   e  di  veicoli   adibiti    a   servizi    di
          emergenza", pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale 24 agosto
          1995, n.  197, cosi' recita:
            "3-bis.   Nell'ambito della  trasformazione dell'Azienda,
          entro sei mesi dalla data  di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto,  si dovra'   procedere
          alla riorganizzazione  e alla ricollocazione  della  scuola
          nazionale  per   l'assistenza   al  volo, individuando  una
          adeguata   area    aeroportuale,    fornita  di    appositi
          supporti strutturali".