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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1998, n. 169

Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonchè per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-6-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2005)
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Testo in vigore dal: 16-6-1998
                   Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per
la ippicoltura;
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto l'articolo 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che  prevede  che  l'organizzazione  e la gestione dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
delle   finanze   e  per  le  politiche  agricole,  i  quali  possono
provvedervi  direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o
allibratori da essi individuati;
  Visto  l'articolo  3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996,
che  prevede  che  con  regolamento,  da  emanare previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, si provvedera' al riordino della
materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
per  quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e
sanzionatori,  nonche'  al  riparto dei relativi proventi, sulla base
dei principi ivi stabiliti;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;
  Visti  i  pareri  resi dalla Camera dei deputati e dal Senato della
Repubblica,  rispettivamente,  in data 11 dicembre 1997 e 17 dicembre
1997;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
  della  sezione  consultiva  per  gli atti normativi del 23 febbraio
  1998;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 20 marzo 1998;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  delle  finanze  e  per le politiche
agricole;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Vigilanza sulle corse dei cavalli
                    ed esercizio delle scommesse
  1.  L'incremento  e il miglioramento delle razze equine, in ragione
delle  loro  diverse  utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei
cavalli,   la   valutazione   dell'idoneita'  delle  strutture  degli
ippodromi   e   degli   impianti   di   allevamento,  allenamento  ed
addestramento   sulla   base   di   parametri   predeterminati  e  la
determinazione  degli  stanziamenti a premi spettano al Ministero per
le  politiche  agricole,  il  quale  vi  provvede a mezzo dell'Unione
nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).
  2.  L'esercizio  delle  scommesse  sulle  corse  di cavalli, che si
svolgono  in  Italia e all'estero, tanto negli ippodromi quanto fuori
di  essi, e' esclusivamente riservato al Ministero delle finanze e al
Ministero  per  le  politiche  agricole.  A  tal  fine sulla base dei
criteri  e delle modalita' stabiliti d'intesa con il Ministero per le
politiche   agricole,   il   Ministero   delle  finanze  esercita  il
totalizzatore  nazionale,  cui  vengono, in tempo reale, direttamente
riversati  i dati relativi alle scommesse, e vigila sulla regolarita'
delle  gare  e  del gioco, anche avvalendosi di apposite commissioni,
cui  non  compete alcuna decisione sui risultati delle gare, nominate
con  decreti  del  Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
per le politiche agricole, delle quali fanno parte rappresentanti dei
citati Ministeri ed esperti del settore.
  3.  Gli  uffici  dell'Amministrazione  finanziaria,  sulla  base di
criteri  selettivi  determinati  tenendo  conto  dei dati affluiti al
totalizzatore  nazionale,  procedono  al  controllo  della  posizione
tributaria dei concessionari di cui all'articolo 2.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicate e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art.10,  comma  3,  del  testo unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle disposizioni di legge ai quali e' operato il  rinvio.
          Restano  invariati    il  valore e   l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  La  legge    24  marzo  1942,  n.  315,   concernente:
          "Provvedimenti per la  ippicoltura", reca  provvidenze  per
          l'allevamento  dei  cavalli e riserva  all'Unione nazionale
          per  l'incremento  delle razze  equine (UNIRE) la  facolta'
          di  esercitare  totalizzatori  e    scommesse a libro sulle
          corse dei cavalli, tanto negli ippodromi  quanto  fuori  di
          essi.
            -    Il  D.Lgs.    14  aprile    1948, n.   496, recante:
          "Disciplina delle attivita' di   gioco" detta    norme  per
          l'organizzazione   e l'esercizio dei  giochi di  abilita' e
          di concorso  pronostici, per  i quali  si corrisponda   una
          ricompensa:    di   qualsiasi   natura   e   per   la   cui
          partecipazione sia richiesto il pagamento di una  posta  di
          denaro.
            -  Si  riportano  i  testi  dei commi 77 e 78 dell'art. 3
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
            "77. L'organizzazione  e la gestione  dei giochi e  delle
          scommesse relativi alle  corse dei cavalli,    disciplinate
          dalla  legge    24  marzo  1942,  n.   315, e dal   decreto
          legislativo  14    aprile  1948,  n.    496,  e  successive
          modificazioni,  sono riservate ai Ministeri delle finanze e
          delle  risorse   agricole, alimentari   e   forestali,    i
          quali   possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo  di
          enti  pubblici,   societa'   o   allibratori      da   essi
          individuati.  La    disposizione ha   effetto dalla data di
          entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78.
            78.  Con regolamento  da emanare  ai sensi  dell'art. 17,
          comma  2,  della legge  23 agosto  1988, n.  400, entro tre
          mesi dalla  data di entrata  in   vigore   della   presente
          legge,      previo    parere   delle competenti commissioni
          parlamentari, si  provvede al  riordino della  materia  dei
          giochi  e  delle scommesse relative alle corse dei cavalli,
          per quanto attiene agli  aspetti organizzativi,  funzionali
          e  fiscali,  nonche'  al riparto dei relativi  proventi. Il
          regolamento e' ispirato ai seguenti principi:
            a)     individuazione  dei     casi     in  cui      alla
          organizzazione  ed    alla  gestione  dei  giochi,  secondo
          criteri  di  efficienza   e   di   economicita',   provvede
          direttamente    l'amministrazione   ovvero   e'   opportuno
          rivolgersi a terzi;
            b) scelta  del terzo concessionario secondo   criteri  di
          trasparenza  ed  in  conformita'  alle  disposizioni, anche
          comunitarie;
            c) gestione congiunta tra i  Ministeri  delle  finanze  e
          delle  risorse  agricole,    alimentari      e   forestali,
          dell'organizzazione    e   della gestione   dei giochi    e
          delle  scommesse  compatibilmente con  quanto indicato  nel
          criterio di  cui  alla   lettera   a) e   assicurando    il
          coordinamento tra le amministrazioni;
            d)    ripartizione dei  proventi al  netto delle  imposte
          in   modo da garantire   l'espletamento      dei    compiti
          istituzionali    dell'Unione  nazionale    incremento razze
          equine (UNIRE)  ed il  finanziamento del  montepremi  delle
          corse  e    delle  provvidenze  per  l'allevamento  secondo
          programmi da    sottoporre  all'approvazione  del  Ministro
          delle risorse agricole, alimentari e forestali".
            -    Il comma   2 dell'art.   17   della legge  23 agosto
          1988, n.   400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio  dei Ministri)
          prevede  che con decreto  del Presidente della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del Consiglio  dei Ministri, sentito
          il Consiglio  di Stato,  sono emanati  i regolamenti    per
          la  disciplina  delle    materie,  non coperte   da riserva
          assoluta   di legge prevista  dalla  Costituzione,  per  le
          quali  le leggi della Repubblica, autorizzando  l'esercizio
          della  potesta' regolamentare  del Governo, determinano  le
          norme  generali    regolatrici  della  materia e dispongono
          l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
          in vigore delle norme regolamentari.