stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1998, n. 157

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-6-1998
nascondi
Testo in vigore dal: 10-6-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il testo  unico  delle disposizioni  legislative vigenti  in
materia di istruzione,  relative alle scuole di ogni  ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente ordinamento delle
autonomie locali;
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, ed in particolare l'articolo 3;
  Vista la  legge 8 agosto  1996, n. 431, recante  interventi urgenti
per l'edilizia scolastica, ed in particolare l'articolo 3 che ha reso
validi gli  atti ed  i provvedimenti  adottati e  ha fatto  salvi gli
effetti  prodottisi ed  i rapporti  giuridici sorti  sulla base,  fra
l'altro, dell'articolo 2 dei decretilegge 12 marzo 1996, n. 118, e 10
maggio 1996, n. 255;
  Visto l'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
recante  misure  di  razionalizzazione della  finanza  pubblica,  che
prevede l'emanazione di un regolamento che disciplini la aggregazione
di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto l'articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 1998;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Aggregazione di scuole
  1.  Gli istituti  scolastici  di  istruzione secondaria  superiore,
anche  di diverso  ordine e  tipo, e  le sezioni  staccate e  le sedi
coordinate, aggregati in attuazione  dell'articolo 1, comma 20, della
legge 28  dicembre 1995,  n. 549, costituiscono  un'unica istituzione
scolastica   dotata  di   personalita'  giuridica   e  di   autonomia
amministrativa,  anche  se trattasi  di  aggregazioni  e fusioni  tra
istituti ad amministrazione statale.
  2. La nuova istituzione viene  costituita ai sensi dell'articolo 1,
comma  70,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  con  decreto
definitivo del  competente provveditore agli studi,  sentiti gli enti
locali interessati e i consigli scolastici provinciali, in attuazione
del  decreto  del  Ministro  della pubblica  istruzione,  emanato  di
concerto  con   i  Ministri   del  tesoro,   del  bilancio   e  della
programmazione  economica  e per  la  funzione  pubblica, sentita  la
conferenza dei presidenti  delle regioni, con il  quale sono definiti
criteri e  parametri generali per la  riorganizzazione graduale della
rete scolastica.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,   al solo farne di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'   il
          seguente:
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i  trattati    internazionali,   previa, quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha il comando delle Forze  armate, presiede il  Consiglio
          supremo  di difesa  costituito secondo  la  legge, dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            - Il  testo dell'art. 3 della  legge 11 gennaio 1996,  n.
          23 (Norme per l'edilizia scolastica) e' il seguente:
            "Art.  3  (Competenze  degli  enti  locali).  -   1.   In
          attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8
          giugno  1990, n. 142, provvedono  alla realizzazione,  alla
          fornitura  e alla  manutenzione ordinaria  e  straordinaria
          degli edifici:
            a)  i    comuni,  per   quelli da   destinare a   sede di
          scuole materne, elementari e medie;
            b) le  province,  per  quelli  da  destinare  a  sede  di
          istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  superiore,
          compresi   i licei artistici  e  gli  istituti  d'arte,  di
          conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori
          per  le  industrie  artistiche, nonche'  di  convitti e  di
          istituzioni educative statali.
            2. In  relazione agli obblighi  per essi   stabiliti  dal
          comma   1, i comuni e le province provvedono  altresi' alle
          spese varie di ufficio e  per  l'arredamento   e  a  quelle
          per  le    utenze   elettriche   e telefoniche,   per    la
          provvista  dell'acqua  e  del   gas,  per  il riscaldamento
          ed ai relativi impianti.
            3.   Per   l'allestimento   e   l'impianto  di  materiale
          didattico  e scientifico che  implichi il rispetto    delle
          norme  sulla   sicurezza e sull'adeguamento degli impianti,
          l'ente locale competente  e'  tenuto  a  dare  alle  scuole
          parere  obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali
          ovvero    ad assumere   formale impegno   ad adeguare  tali
          locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.
            4. Gli  enti territoriali competenti  possono    delegare
          alle  singole istituzioni scolastiche,  su loro  richiesta,
          funzioni   relative  alla  manutenzione  ordinaria    degli
          edifici destinati ad  uso scolastico. A tal  fine gli  enti
          territoriali assicurano  le risorse  finanziarie necessarie
          per l'esercizio delle funzioni delegate.
            4-bis.   Le disposizioni  di cui  ai  commi 1  e 2  hanno
          effetto     a   decorrere      dall'esercizio   finanziario
          successivo  a    quello  in   corso alla data di entrata in
          vigore della presente legge".
            -  Il  testo   dell'art.   3   della   legge   8   agosto
          1996,     n.     431  (Interventi  urgenti  per  l'edilizia
          scolastica), e' il seguente:
            "Art. 3  (Norme di sanatoria).  - 1. Restano  validi  gli
          atti    ed  i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
          effetti prodottisi ed  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla
          base:   dell'art. 12 del D.L. 24 luglio 1995, n. 296, e del
          D.L. 20  settembre 1995, n. 396; dell'art. 14 del  D.L.  25
          novembre  1995,   n. 499, del D.L. 24 gennaio  1996, n. 31,
          del D.L.  25 marzo  1996, n.  155, e  del D.L.   25  maggio
          1996,  n.    286; dell'art. 2  del D.L.  12 marzo 1996,  n.
          118, e  del D.L.  10 maggio 1996,  n.  255,   nonche'   del
          D.M.  18    aprile    1996    della    pubblica istruzione,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 100 del  30  aprile
          1996".
            -  Il  testo    dell'art.  1,  comma  20 della legge   28
          dicembre 1995, n.   549    (Misure    di  razionalizzazione
          della  finanza  pubblica), e'  il seguente:
            "20. Gli  istituti secondari superiori,  anche di diverso
          ordine  e  tipo,    o    le    loro    sezioni staccate   o
          coordinate,  possono  essere aggregati tra   loro, al  fine
          di  consentire  la creazione   di istituti alle  condizioni
          stabilite   dall'art. 51,   comma 4,    del  testo    unico
          approvato  con  D.Lgs.  16 aprile 1994, n. 297, e dotati di
          personalita' giuridica e  di autonomia amministrativa.  Con
          regolamento  da  emanare ai   sensi   dell'art.   17  della
          legge  23    agosto    1988,    n.    400,    e  successive
          modificazioni, sono stabilite:
            a)  le modalita' di funzionamento  del nuovo consiglio di
          istituto e l'articolazione del   collegio dei   docenti  in
          sezioni corrispondenti alle scuole aggregate;
            b)    la    redistribuzione,   tra   soggetti  obbligati,
          degli  oneri riguardanti le spese di funzionamento;
            c) la  conservazione  delle  denominazioni  delle  scuole
          aggregate".
            -  Il    testo  dell'art.  17,  comma   1, della legge 23
          agosto 1988, n.   400   (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge".
            -  Il  testo  dell'art.  1,  comma    70,  della legge 23
          dicembre 1996, n.   662   (Misure   di    razionalizzazione
          della finanza  pubblica)  e'  il seguente:
            "70.  Al  fine di garantire maggiore efficacia alla spesa
          complessiva per l'istruzione   pubblica, con   decreto  del
          Ministro    della  pubblica istruzione, di concerto   con i
          Ministri del tesoro e   per la funzione  pubblica,  sentita
          la conferenza  dei presidenti delle  regioni, sono definiti
          criteri  e  parametri   generali  per  la  riorganizzazione
          graduale    della rete  scolastica,  con  effetto dall'anno
          scolastico 1997-1998  con  la  previsione  di deroghe   con
          riguardo   alle   zone definite a  rischio per  problemi di
          devianza giovanile  e minorile, nonche' alle  necessita'  e
          ai    disagi  di  che possono   determinarsi in relazione a
          specifiche esigenze,   particolarmente nelle   comunita'  e
          zone  montane  e   nelle piccole isole. Il decreto  prevede
          altresi' una graduale riduzione del numero massimo    degli
          alunni  per  classe, anche tenendo   conto  di  quelli  con
          difficolta'  di  apprendimento.  Ove necessario,   potranno
          essere   costituiti,   su  tutto  il  territorio nazionale,
          istituti  comprensivi  di scuola  materna,   elementare   e
          secondaria di  primo grado,  cui sara' assegnato  personale
          direttivo  della  scuola elementare  o della  scuola media.
          Analoghe misure   di riorganizzazione graduale  della  rete
          scolastica   saranno   adottate  per  i  convitti  e    gli
          educandati  dello  Stato,  anche    unificando  i   servizi
          amministrativi    e ausiliari   delle scuole   annesse, con
          accorgimenti necessari a garantire il diritto  allo  studio
          della  particolare  utenza accolta.    In  attuazione   del
          suddetto   decreto      e    nei      limiti  dell'organico
          provinciale  complessivo determinato a norma  del comma 71,
          i  provveditori  agli  studi,    sentiti  gli  enti  locali
          interessati  e  i    consigli    scolastici    provinciali,
          adottano,     con    propri    decreti  aventi    carattere
          definitivo,  i  piani  organici  di  aggregazione, fusione,
          soppressione di  scuole e  istituti di  istruzione di  ogni
          ordine  e  grado,  nonche' dei plessi,  sezioni e corsi con
          minor numero di alunni rispetto  ai  parametri  prefissati,
          esclusi  i  conservatori di musica,   le   accademie e  gli
          istituti  superiori per  le  industrie artistiche".
           Note all'art. 1:
            -  Il testo  dell'art.  1, comma  20, della  gia'  citata
          legge   28 dicembre  1995,  n.  549,  v.  nelle  note  alle
          premesse.
            -  Per  il  testo del comma 70 dell'art. 1 della legge n.
          662/1996, v.  nelle note alle premesse.