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DECRETO-LEGGE 15 maggio 1998, n. 151

Disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-5-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 luglio 1998, n. 216 (in G.U. 09/07/1998, n.158).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/07/1998)
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Testo in vigore dal: 10-7-1998
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
copertura  finanziaria,  per gli anni 1997 e 1998, delle agevolazioni
tariffarie  previste  per  le  spedizioni  postali  finalizzate  alla
propaganda durante le consultazioni elettorali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 maggio 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  dell'interno  e  delle  comunicazioni,  di  concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
((1.  Per  le agevolazioni tariffarie previste dagli articoli 17 e 20
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' autorizzato il rimborso alle
Poste  italiane  S.p.a.  della  somma  di  lire  8  miliardi  per  le
consultazioni   elettorali  indette  per  l'anno  1998.  E'  altresi'
autorizzato  per  lo  stesso  titolo, in relazione alle consultazioni
elettorali  svoltesi  nell'anno 1997, il rimborso alle Poste italiane
S.p.a. della somma di lire 5 miliardi)).
  2.  ((IL  COMMA  2  E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 1 DEL PRESENTE
DECRETO)).
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a
lire  13  miliardi  per l'anno finanziario 1998, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  per  l'anno  medesimo,  allo  scopo
utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero della difesa.
  4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.