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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 marzo 1998, n. 140

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle SIM e delle cause di sospensione.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/5/1998
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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal: 27-5-1998
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO 
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
  Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; 
  Visto in particolare l'articolo 7,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo, in base al quale i soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,   direzione   e   controllo   presso   societa'   di
intermediazione   mobiliare   devono   possedere   i   requisiti   di
professionalita' e di  onorabilita'  stabiliti  con  regolamento  del
Ministro del tesoro, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob; 
  Visto  altresi'  l'articolo  7,  comma  3,  del  medesimo   decreto
legislativo, in base al quale  il  regolamento  di  cui  al  comma  1
stabilisce le cause che comportano la  sospensione  temporanea  dalla
carica e la sua durata; 
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998; 
  Vista  la  nota  del  12  marzo  1998  con  la  quale,   ai   sensi
dell'articolo 17  della  citata  legge  n.  400/1988,  lo  schema  di
regolamento e' stato comunicato alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
                   Adotta il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
       Requisiti di professionalita' degli esponenti delle SIM 
  1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle societa'  di
intermediazione mobiliare (di seguito  "SIM")  devono  essere  scelti
secondo criteri di professionalita'  e  competenza  fra  persone  che
abbiano maturato una esperienza complessiva  di  almeno  un  triennio
attraverso l'esercizio di: 
  a) attivita' di  amministrazione  o  di  controllo  ovvero  compiti
direttivi presso imprese; 
  b)  attivita'  professionali  in  materia  attinente   al   settore
creditizio,   finanziario,   mobiliare,   assicurativo   o   comunque
funzionali all'attivita' della SIM; 
  c) attivita' d'insegnamento universitario in materie  giuridiche  o
economiche; 
  d) funzioni amministrative o dirigenziali presso  enti  pubblici  o
pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio,
finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti  pubblici  o
pubbliche amministrazioni che non  hanno  attinenza  con  i  predetti
settori  purche'  le  funzioni  comportino  la  gestione  di  risorse
economicofinanziarie. 
  2. Il presidente  del  consiglio  di  amministrazione  deve  essere
scelto secondo criteri di professionalita' e competenza  fra  persone
che  abbiano  maturato  un'esperienza  complessiva   di   almeno   un
quinquennio attraverso l'esercizio dell'attivita'  o  delle  funzioni
indicate nel comma 1. 
  3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono  essere
in possesso  di  una  specifica  competenza  in  materia  creditizia,
finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso  esperienze
di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non
inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per  le
cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti  a  quella
di direttore generale. 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
            Nota alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 7, comma 1 e comma 3, del D.Lgs.  23
          luglio 1996, n. 415, e' il seguente: 
            "1. I soggetti che svolgono funzioni di  amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso  SIM  devono  possedere   i
          requisiti di professionalita' e di  onorabilita'  stabiliti
          dal Ministro del tesoro, con regolamento  adottato  sentite
          la Banca d'Italia e la Consob". 
            "3. Il regolamento previsto dal  comma  1  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata  con  le
          >modalita' indicate nel comma 2".