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LEGGE 4 maggio 1998, n. 133

Incentivi ai magistrati trasferiti ((. . .)) d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali.

note: Entrata in vigore della legge: 9-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
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Testo in vigore dal: 31-12-2009
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
                     (Trasferimento d'ufficio).

  1.  Ai  fini  della  presente legge, per trasferimento d'ufficio si
intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia
stata   proposta   domanda   dal  magistrato,  ancorche'  egli  abbia
manifestato  il  consenso  o  la  disponibilita',  e che determini lo
spostamento   in  una  delle  sedi  disagiate  di  cui  al  comma  2,
comportando  una  distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove
il  magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle
assegnazioni  di  sede  dei  magistrati  al termine del tirocinio, ai
trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto
legislativo  31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai
trasferimenti  di  cui  all'articolo  13  del  decreto legislativo 23
febbraio 2006, n. 109.
  2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale
ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
    a)  mancata  copertura  dei  posti  messi  a concorso nell'ultima
pubblicazione;
    b)  quota  di  posti  vacanti  non  inferiore  al  20  per  cento
dell'organico.
((3.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura, con delibera, su
proposta  del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi
disagiate, in numero non superiore a ottanta.))
  4.   Alle   sedi   disagiate  possono  essere  destinati  d'ufficio
magistrati  provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito
almeno  la  prima  valutazione  di  professionalita', ((in numero non
superiore    a   centocinquanta   unita')).   Il   termine   previsto
dall'articolo  194  dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al regio
decreto  30  gennaio  1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle
sedi disagiate di cui al comma 2.
  5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso
o  la disponibilita' dei magistrati, delibera con priorita' in ordine
al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.