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LEGGE 28 aprile 1998, n. 130

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori.

note: Entrata in vigore della legge: 22-5-1998
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Testo in vigore dal: 22-5-1998
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo  14 della legge 21  marzo 1990, n. 53,  e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 14.  - 1. Sono  competenti ad eseguire le  autenticazioni che
non siano  attribuite esclusivamente  ai notai  e che  siano previste
dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122,
dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera
dei deputati,  approvato con decreto del  Presidente della Repubblica
30 marzo  1957, n. 361,  e successive modificazioni, dal  testo unico
delle  leggi per  la composizione  e la  elezione degli  organi delle
amministrazioni comunali, approvato con  decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n.  570, e successive modificazioni, dalla
legge 17 febbraio  1968, n. 108, dal decreto-legge 3  maggio 1976, n.
161, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 14 maggio  1976, n.
240, dalla legge 24 gennaio  1979, n. 18, e successive modificazioni,
e dalla legge  25 maggio 1970, n. 352, e  successive modificazioni, i
notai,  i giudici  di pace,  i  cancellieri e  i collaboratori  delle
cancellerie dei tribunali e delle  preture, i segretari delle procure
della  Repubblica,  i  presidenti  delle  province,  i  sindaci,  gli
assessori comunali e provinciali,  i presidenti dei consigli comunali
e  provinciali,  i  presidenti  e  i  vice  presidenti  dei  consigli
circoscrizionali, i  segretari comunali e provinciali  e i funzionari
incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
  2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalita' di cui al
secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
  3. Le  sottoscrizioni e  le relative  autenticazioni sono  nulle se
anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per
la presentazione delle candidature.".
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 28 aprile 1998
                              SCALFARO
                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge  alle  quali  e'  operato    il
          rinvio    e  della   quale restano   invariati il  valore e
          l'efficacia.
           Nota al titolo e all'art. 1:
            -  La legge   21 marzo   1990, n.   53,  reca:    "Misure
          urgenti      atte   a   garantire  maggiore  efficienza  al
          procedimento elettorale".