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DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 1998, n. 124

Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/5/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2001)
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vigente al 17/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  59, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 aprile 1998;
 Acquisito il parere della commissione Igiene e sanita' del Senato;
 Acquisito il parere della commissione Affari sociali della Camera;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Acquisito  il parere della conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
unificata con la conferenza Statocitta' e autonomie locali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri delle finanze, del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  per  la
funzione  pubblica  e  gli  affari  regionali  e  per la solidarieta'
sociale;
                                Emana
il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                    Finalita' e criteri generali

  1.  Il  Servizio  sanitario  nazionale  garantisce  la tutela della
salute  e  l'accesso  ai servizi alla totalita' dei propri assistiti,
senza  distinzioni  individuali  o  sociali.  Nell'ambito dei livelli
essenziali  di  assistenza  efficaci, appropriati ed uniformi posti a
carico   del   Servizio   sanitario  nazionale  sono  individuate  le
prestazioni  la  cui fruizione e' subordinata al pagamento diretto da
parte  dell'assistito  di  una quota limitata di spesa, finalizzata a
promuovere  la  consapevolezza del costo delle prestazioni stesse. La
partecipazione  e' strutturata in modo da evitare l'uso inappropriato
dei diversi regimi di erogazione dei servizi e delle prestazioni.
  2. In armonia con i principi e le finalita' del decreto legislativo
31  marzo  1998,  n.  109,  il  presente decreto fissa i criteri, gli
ambiti  e  le modalita' di applicazione del sistema di partecipazione
al  costo  delle  prestazioni,  nonche'  i criteri di esenzione dalla
stessa per i singoli assistiti in relazione alla situazione economica
del nucleo familiare e alle condizioni di malattia. ((2))
  3.  Nel rispetto del principio della sostenibilita' economica della
spesa  associata  al  consumo  di  prestazioni  sanitarie  soggette a
partecipazione,  e'  riconosciuta  agli  assistiti  l'esenzione dalla
partecipazione in relazione a:
a) la   situazione   economica   del   nucleo   familiare,  ai  sensi
   dell'articolo 4; ((2))
b) la  presenza  di  specifiche condizioni di malattia, limitatamente
   alle prestazioni connesse, ai sensi dell'articolo 5.
  4. Al fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione
di provata efficacia, di garantire l'accesso all'assistenza sanitaria
di  base, nonche' di assicurare il ricorso all'assistenza ospedaliera
ogniqualvolta  il trattamento in regime di ricovero ordinario risulti
appropriato  rispetto  alle  specifiche  condizioni  di  salute, sono
escluse  dal  sistema  di  partecipazione al costo e, quindi, erogate
senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione:
a) le  prestazioni  di  diagnostica strumentale e di laboratorio e le
   altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi
   organizzati   di   diagnosi   precoce   e  prevenzione  collettiva
   realizzati  in attuazione del piano sanitario nazionale, dei piani
   sanitari  regionali  o  comunque  promossi  o autorizzati con atti
   formali della regione;
b) le  prestazioni  di  diagnostica strumentale e di laboratorio e le
   altre  prestazioni  di  assistenza  specialistica finalizzate alla
   tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a
   livello  locale  in  caso di situazioni epidemiche, nonche' quelle
   finalizzate  all'avviamento  al  lavoro  derivanti  da obblighi di
   legge;
c) le  prestazioni  di  medicina  generale  e  di pediatria di libera
   scelta;
d) i  trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero in regime
   ordinario,   ivi   inclusi  i  ricoveri  di  riabilitazione  e  di
   lungodegenza   postacuzie,   e   le   prestazioni  strettamente  e
   direttamente  correlate  al  ricovero programmato, preventivamente
   erogate  dalla medesima struttura, ai sensi dell'articolo 1, comma
   18, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  5.  Restano  altresi'  escluse  dalla  partecipazione  al  costo le
prestazioni  erogate  a  fronte  di  condizioni di interesse sociale,
finalizzate a:
a) la   tutela   della  maternita',  limitatamente  alle  prestazioni
   definite  dal decreto del Ministro della sanita' del 6 marzo 1995,
   pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, da
   aggiornare  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
   del  presente decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita' e
   la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
   le province autonome;
b) la   prevenzione   della   diffusione   dell'infezione   da   HIV,
   limitatamente all'accertamento dello stato di infezione, in favore
   dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con comportamenti
   a rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione;
c) la  promozione  delle  donazioni  di  sangue,  organi  e  tessuti,
   limitatamente   alle   prestazioni   connesse   all'attivita'   di
   donazione;
d) la   tutela  dei  soggetti  danneggiati  da  complicanze  di  tipo
   irreversibile  a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
   somministrazione  di  emoderivati  di  cui  alla legge 25 febbraio
   1992, n. 210, limitatamente alle prestazioni ivi indicate;
e) i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui all'articolo
   1,  comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' quelli
   previsti  da  programmi  approvati  con atti formali delle regioni
   nell'ambito    della    prevenzione   delle   malattie   infettive
   nell'infanzia.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 84, comma 2,
lettera  a))  che  "In  vista  della  progressiva  eliminazione della
partecipazione  degli  assistiti al costo delle prestazioni sanitarie
erogate dal Servizio sanitario nazionale, e' sospesa l'efficacia" del
presente dell'articolo 1, comma 2, e comma 3, lettera a).